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Il capostipite (sentenza Poucet et Pistre): perseguimento dei fini di solidarietà ed esclusione dall’attività


Allo scopo di meglio rappresentare l’alternanza fra gli orientamenti giurisprudenziali, nella sequenza prima descritta, è bene fare un passo indietro per cogliere i passaggi maggiormente significativi della sentenza Poucet et Pistre.
In tale sentenza la Corte di Giustizia ha ritenuto compresenti una serie di indici attestanti il carattere eminentemente solidaristico del sistema previdenziale: indici di solidarietà distributiva (contributi proporzionali ai redditi, con prestazioni identiche per i beneficiari e la garanzia di protezione di alcune fasce di soggetti bisognosi, anche in carenza di contribuzione), intergenerazionale (coincidente con il metodo gestionale della ripartizione, sicché i contributi dei lavoratori attivi garantiscono la previdenza dei lavoratori collocati a riposo) e finanziaria (concretatesi nell’interscambio fra regimi eccedentari e regimi in difficoltà finanziarie strutturali).
L’esistenza di questi indicatori è poi suggellata dall’ulteriore compresenza di vincoli di ordine formale: l’iscrizione obbligatoria, la sottoposizione a forme di controllo statale, la fissazione mediante legge di elementi quali l’importo dei contributi e la determinazione dell’entità delle prestazioni.
Cosicché, pur non escludendo in linea di principio ed astrattamente che soggetti operanti nel sistema pubblico-previdenziale possano essere definiti come “imprese”, la Corte ritiene che gli indici di solidarietà massicciamente presenti escludano univocamente la configurabilità dell’attività imprenditoriale.

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