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Solidarietà e libera circolazione dei servizi: alcune linee interpretative


Nel dicembre 2006 si è conclusa la lunga e controversa gestazione della direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.
Nell’esercitare la libertà di stabilimento si effettua una scelta di stabilità nella prestazione di servizi; la caratteristica della transnazionalità e temporaneità si ritrova invece nella libera circolazione dei servizi.
Questo capitolo si propone di verificare l’emersione ed il consolidamento di principi di solidarietà nel loro costante misurarsi con la libertà di prestazione e di circolazione di servizi della CE.
Il legislatore comunitario, pressato dalle molteplici proposte di modifica, ha proceduto ad una progressiva opera di snellimento della direttiva, con la tecnica dell’esclusione dal suo ambito di applicazione di numerose materie, fra cui quelle che attengono al diritto del lavoro, sia individuale sia collettivo.
Ha inoltre precisato l’impegno a rispettare le iniziative comunitarie relative a politiche sociali basate sull’art. 137 Trattato CE, nonché l’esercizio dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza, con espressa menzione del diritto di fare ricorso ad azioni collettive.
La direttiva sui servizi si affianca ad un precedente e significativo corpus di fonti comunitarie.
Essa non interferisce con la direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, né con il regolamento 1408/71 relativo ai regimi di sicurezza sociale.
Inoltre, la direttiva al riconoscimento delle qualifiche professionali, ha ulteriormente liberalizzato la prestazione di servizi per alcune professioni al fine di favorirne la circolazione.
Tale direttiva prevede il ricorso al principio del mutuo riconoscimento sia nell’esercizio della libertà di stabilimento sia nella libera prestazione di servizi.
Per l’analisi che qui si propone è importante ribadire che, mentre rimane aperto il processo di integrazione politiche, l’appartenenza degli Stati membri all’UE non cessa di generare meccanismi democratici di cooperazione fra le amministrazioni nazionali.
In questa rete di reciproci adempimenti si stempera la contrapposizione tra norme del Paese di origine e norme del Paese di destinazione, ogni volta che si discute di una libertà incardinata nel mercato interno.
L’art. 39 della direttiva sui servizi dischiude uno scenario innovativo consistente in una procedura di valutazione reciproca delle misure adottate dagli Stati membri, coordinata e favorita dalla Commissione.
Evocativa di una cultura della governance, questa norma sembra valorizzare il metodo del coordinamento durante la vera e propria trasposizione.
L’art. 16 della medesima direttiva ha acquistato una notevole rilevanza simbolica per aver sostituito il contestato principio del Paese di origine con una formula tecnicamente assai sottile e di facile interpretazione.
L’art. 16, intitolato ora Libera prestazione di servizi abbandona la precedente impostazione che prevedeva l’applicabilità ai prestatori di servizi della legislazione vigente nel Paese di provenienza.
La novità consiste nel garantire libero accesso dei prestatori nello Stato prescelto e nel vietare i comportamenti degli Stati che possono ostacolare tale diritto, subordinandolo all’osservanza di particolari requisiti.
Allo Stato ospitante è imposto il rispetto di alcuni criteri, funzionalmente orientati a rafforzare i presupposti della libera circolazione: la non discriminazione sulla base della nazionalità o della sede; la necessità, dettata solo da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica e tutela dell’ambiente; la proporzionalità nel raggiungere l’obiettivo perseguito.
Il paragrafo 3 dell’art. 16 specifica che allo Stato membro “non può essere impedito di applicare, conformemente al diritto comunitario, le proprie norme in materia di condizioni di occupazione, comprese le norme che figurano negli accordi collettivi”.
Questo snodo interpretativo lascia intendere che la disciplina lavoristica nazionale, saldamente ancorata alla competenza degli Stati, non si presta al metodo della valutazione reciproca.
Quanto alla libertà di stabilimento, l’indicazione è di seguire il solco segnato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia nella rimozione di ostacoli che non siano “giustificati obiettivamente da motivi imperativi di interesse generale”.
In particolare tali requisiti potrebbero ricorrere ed essere giustificati “quando perseguono obiettivi di politica sociale”.
Il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di Nizza si impone come la linea guida nell’interpretazione della direttiva 2006/123/CE.
Si pensi, ad esempio, al diritto alla dignità umana ed al diritto alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la cui tutela è da ritenersi parte integrante della generale nozione di sicurezza dei servizi.

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