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Il progetto sotteso alla collaborazione coordinata e continuativa


Prima di tutto le prestazioni devono essere “riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committenti e gestiti autonomamente dal collaboratore”.
Mentre la nozione di “progetto specifico” allude ad un livello sufficientemente elevato di competenza o capacità professionale del collaboratore e può essere raccordata ad una vera e propria prestazione d’opera, ben più ampia e generica è la nozione di “programma o fase di lavoro”.
Qui l’attività programmata e il risultato promesso dal collaboratore possono senza difficoltà tradursi in qualsiasi tipo anche elementare di lavoro.
In realtà la nozione di “progetto o programma di lavoro” si presenta assai elastica e tale da identificarsi con qualunque attività lavorativa per la cui esecuzione il lavoratore si accolli il rischio dell’utilità della prestazione, secondo il prototipo storico del lavoro a cottimo puro.
Da questo punto di vista il “progetto o programma” è da considerare, da un lato come la specificazione dell’oggetto della prestazione di risultato o di opera del collaboratore e, dall’altro, come il limite alla durata del rapporto di collaborazione.
Infatti, la natura temporanea del progetto o comunque la limitazione temporale dell’attività necessaria per realizzarlo si configura quale necessaria giustificazione causale e quindi requisito legale per la sua validità.
Da questo punto di vista, è evidente la somiglianza con il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

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