La somministrazione di lavoro: le ipotesi di ricorso alla somministrazione
A circa 40 anni dalla sua entrata in vigore, la l. 1369/60 è stata abrogata dal d.lgs. 276/2003, il quale ha anche introdotto una nuova normativa in materia di somministrazione del lavoro in sostituzione della precedente disciplina dettata in materia di lavoro interinale dalla l. 196/97.
Il decreto ha consentito alle agenzie autorizzate all’esercizio di tutte le attività di somministrazione anche lo svolgimento delle attività di intermediazione.
In tal modo è stato eliminato l’obbligo di esclusività imposto in precedenza rispettivamente alle imprese di fornitura e agli altri soggetti privati autorizzati o abilitati a svolgere attività di collocamento, mentre è stato confermato il principio secondo il quale l’attività di somministrazione può essere svolta solo ed esclusivamente da soggetti autorizzati.
Un altro aspetto importante della nuova disciplina legislativa è costituito dalla previsione accanto alla somministrazione a tempo determinato, di quella a tempo indeterminato.
La somministrazione a tempo determinato, che è l’unica utilizzabile dalla pubblica amministrazione, è consentita “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo, anche se riferibili all’ordinaria attività dell’utilizzatore”.
Si tratta di una formula che riproduce in parte quella utilizzata dal d.lgs. 368/2001 in materia di lavoro a termine.
Un ulteriore esplicito collegamento con il lavoro a termine è costituito dalla previsione secondo cui i contratti collettivi di lavoro possono individuare limiti quantitativi di ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
La somministrazione a tempo indeterminato è invece consentita solo a fronte di una serie ampia ma tassativa di ragioni di carattere tecnico, produttivo e organizzativo:
- per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico;
- per servizi di pulizia, custodia, portineria;
- per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
- per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;
- per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;
- per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;
- per la gestione di call-center;
- per costruzioni edilizie all’interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari.
A queste ipotesi elencate in modo tassativo possono aggiungersene altre, ove previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali.
All’opposto, sono individuati specifici divieti di ricorso al lavoro somministrato, sia esso a tempo determinato o indeterminato: la somministrazione non è mai consentita per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero o per lavoratori da adibire ad unità produttive interessate da licenziamenti collettivi o da sospensioni e riduzioni dell’orario di lavoro con intervento della Cassa integrazione guadagni.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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