La distinzione tra il contratto di lavoro subordinato ed il contratto di lavoro autonomo (artt. 2094 e 2222 c.c.)
L’evoluzione storica sottolinea la continuità esistente tra la nozione moderna del contratto di lavoro e quella tradizionale della locatio operarum, ma dimostra altresì come l’alternativa tra risultato ed attività del lavoro sia stata progressivamente sostituita da quella tra autonomia e subordinazione della prestazione resa dal lavoratore.
Il concetto di subordinazione si ricava direttamente e testualmente dell’art. 2094 c.c.
Questo fornisce la definizione di prestatore di lavoro subordinato, qualificando come tali colui che si obbliga a collaborare all’impresa prestando il proprio lavoro manuale o intellettuale alle dipendenze e, perciò, sotto la direzione dell’imprenditore.
Questo concetto della subordinazione tecnico-funzionale è riaffermato in negativo anche dalla norma dell’art. 2222 c.c. che definisce il contratto d’opera mettendo in rilievo l’assenza del vincolo della subordinazione.
D’altra parte, il concetto di subordinazione si presenta sostanzialmente ambiguo già sul piano empirico e sociologico.
Da qui l’esigenza di precisare il ruolo e quindi la rilevanza della subordinazione del prestatore nel rapporto di lavoro.
In questa prospettiva, la subordinazione è stata identificata con la dipendenza o sottoposizione del debitore al potere del creditore del lavoro e, in particolare, all’autorità dell’imprenditore.
In questo modo, però, la subordinazione si identifica con il contenuto tipico dell’obbligazione di lavoro: si tratta, infatti, della definizione del comportamento solutorio del debitore di fronte al creditore del lavoro e si configura perciò come un elemento esterno all’oggetto della prestazione.
Al riguardo, non sembra possibile ritenere la struttura dell’obbligazione di lavoro autonomo diversa da quella di lavoro subordinato: in entrambi i casi, infatti, oggetto dell’obbligazione è il lavoro come prestazione di facere e quindi di attività personale economicamente utile.
L’elemento differenziale è dato proprio dall’assenza del vincolo della subordinazione, per cui è diverso l’oggetto della prestazione: questa nel contratto d’opera è un facere finalizzato al compimento di un’opera o di un servizio con l’attività prevalentemente personale del lavoratore; viceversa, nel lavoro subordinato il facere è finalizzato alla collaborazione e cioè all’utilizzazione dell’attività del debitore, il quale è obbligato a mettere le proprie energie od opere a disposizione del creditore e della sua organizzazione.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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