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I contratti di lavoro autonomo: il contratto d’opera


Proprio la finalizzazione al risultato dell’opera finita è il connotato tipico che contraddistingue la categoria dei contratti di lavoro autonomo.
Nel sistema del codice tale categoria comprende, oltre al contratto d’opera previsto dall’art. 2222 c.c., che si pone quale fattispecie generica e residuale, quattro figure fondamentali:
- l’appalto;
- il trasporto;
- il deposito generico;
- il mandato e le sue sottospecie (commissione, spedizione e agenzia).
In tutte le ipotesi di lavoro autonomo la prestazione tende al risultato dell’opera finita o, più in generale, al risultato economico dell’attività organizzata dal debitore, mentre nel lavoro subordinato il risultato è costituito dall’attività del debitore in se stessa e quindi di quella messa a disposizione dell’organizzazione del creditore.
Vale la pena di aggiungere che un vincolo, avvicinabile alla subordinazione, di sottoposizione del debitore all’ingerenza del creditore nell’esecuzione della prestazione si può avere nel contratto d’opera come negli altri contratti di lavoro autonomo: il committente, infatti, può stabilire nel contratto le condizioni per l’esecuzione dell’opera pattuita, fissando altresì unilateralmente il termine entro il quale il prestatore è tenuto a conformarsi alle stesse, pena il recesso per giusta causa ed il diritto del committente al risarcimento del danno.
Carattere comune di queste obbligazioni di lavoro autonomo è, peraltro, la coesistenza dell’ingerenza o direzione del committente con l’esecuzione dell’opera a rischio del prestatore o appaltatore: diversamente dal lavoratore subordinato, il lavoratore autonomo può essere vincolato alla direzione ma non può essere alle dipendenze del committente.

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