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La legge sull’impiego privato del 1924 e il codice civile del 1942


In una prospettiva analoga si colloca anche il legislatore del codice civile del 1942 e, prima ancora, della legge sul contratto di impiego provato e/o lavoro non prevalentemente manuale (r.d.l. 1825/24).
Quest’ultimo, infatti, ha ravvisato nell’attività professionale e nell’esercizio di mansioni di collaborazione c.d. fiduciaria, intesa cioè come svolgimento di funzioni continuative di amministrazione e di fiducia nell’azienda, il connotato specifico della subordinazione dell’impiegato.
Nel codice civile il legislatore ha ripreso il concetto della collaborazione per precisare quello della subordinazione: l’art. 2094 c.c. identifica la collaborazione con lo scopo o, meglio, con il risultato tecnico-funzionale della prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
Se l’art. 2094 c.c. viene inserito nel sistema normativo introdotto dalla Costituzione ed ispirato a principi profondamente diversi da quelli corporativi, l’elemento della collaborazione si può ritenere tuttora attuale.
In questo senso ampio può dirsi che la collaborazione è l’espressione storicamente datata della funzione organizzativa assegnata dal legislatore al contratto di lavoro; e perciò delle finalità di realizzare l’integrazione dell’attività prestata dai collaboratori nell’impresa, intesa come organizzazione del lavoro.

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