La disciplina del contratto e del rapporto di lavoro nelle tre specie di apprendistato
Per quanto riguarda la disciplina dettata dal d.lgs. 276/2003, conviene muovere dalle previsioni generali valevoli per tutte e tre le specie di apprendistato.
Tra queste va segnalata anzitutto quella in base alla quale il numero massimo di apprendisti che possono essere assunti da un datore di lavoro non può superare il 100% dei lavoratori specializzati e qualificati che siano alle sue dipendenze; se non ne ha nessuno o ne ha meno di 3, può assumere comunque fino a 3 apprendisti.
In secondo luogo gli apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti.
Infine va menzionata la previsione in forza della quale nel corso del rapporto di apprendistato “la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del ccnl, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto”.
Le altre disposizioni comuni si configurano come incentivi di carattere normativo ed economico alla diffusione delle nuove forme di apprendistato, che si aggiungono agli incentivi di carattere contributivo-previdenziale previsti per il vecchio contratto di apprendistato.
Il d.lgs. 276/2003 non detta alcun tipo di regolamentazione del terzo modello di apprendistato, mentre con riguardo ai primi due fissa alcuni “principi” comuni relativi ad importanti aspetti di tutela formale e sostanziale del lavoratore.
Tali principi richiedono anzitutto che il contratto sia stipulato in forma scritta, e che contenga l’indicazione della prestazione lavorativa che ne costituisce l’oggetto, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Comune ai primi due modelli di apprendistato è anche il divieto di retribuire l’apprendista a cottimo, con l’evidente finalità di evitare che il lavoratore in formazione sia sottoposto a sforzi inopportuni e pericolosi.
Sono poi sanciti la facoltà del datore di lavoro di recedere liberamente dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato dando il preavviso ai sensi dell’art. 2118 c.c., nonché il divieto di recedere dal contratto di apprendistato prima della sua scadenza se non per giusta causa o per giustificato motivo.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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