Il lavoro subordinato a domicilio: definizione e caratteristiche
La l. 877/73 stabilisce che “è lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia la disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
Con questa definizione il legislatore ha inteso fissare chiaramente la differenza fra i lavoratori subordinati a domicilio e gli altri lavoratori subordinati, da un lato, e i lavoratori autonomi, dall’altro.
La differenza fra lavoro subordinato a domicilio e lavoro autonomo è puntualizzata dalla l. 877/73, la quale afferma che la subordinazione “in deroga a quanto stabilito dall’art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche ed i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente”.
È evidente che con questa formulazione il legislatore ha inteso configurare la subordinazione tipica del lavoratore a domicilio come una specifica ipotesi di subordinazione tecnico-funzionale, precisando, come si è già detto in precedenza, che a questo fine è sufficiente che il prestatore sia vincolato alle direttive dell’imprenditore, pur senza trovarsi alle sue dirette dipendenze; di qui l’assenza del vincolo dell’orario di lavoro e della responsabilità disciplinare.
Si deve comunque sottolineare che il committente deve essere un imprenditore: diversamente non vi sarà lavoro a domicilio subordinato, ma lavoro autonomo.
In conclusione va detto che anche nel lavoro a domicilio si riscontra il fenomeno del decentramento o collocazione all’esterno dell’impresa di parti o fasi della attività produttiva.
Al decentramento produttivo, in particolare, va ricondotto anche il fenomeno del lavoro a distanza (c.d. telelavoro), caratterizzato dalla collocazione logistica del prestatore di lavoro all’esterno dell’impresa, alla cui organizzazione è tuttavia collegato mediante particolari tecnologie informatiche.
La prestazione del lavoratore a distanza potrà, a seconda dei casi ed in base ai noti criteri di classificazione, essere ricondotta ad un contratto di lavoro subordinato, autonomo o anche parasubordinato.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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