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Il licenziamento disciplinare e l’applicabilità dell’art. 7 St. lav.


Dopo l’emanazione dello Statuto dei lavoratori, si è posto in dottrina e giurisprudenza il problema del coordinamento dell’esercizio del potere di licenziamento per giustificato motivo soggettivo e per giusta causa con l’art. 7 St. lav. che, come si è visto, sottopone l’esercizio del potere disciplinare a notevoli vincoli di carattere procedurale.
In particolare, la questione dell’applicabilità di detti limiti, o garanzie, al licenziamento intimato per motivi disciplinari si è posto in relazione all’inciso, contenuto nell’art. 74 St. lav., secondo il quale “fermo restando quanto disposto dalla l. 604/66, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro”.
La Corte di Cassazione è pervenuta ad applicare i vincoli a garanzia del lavoratore posti dall’art. 7 St. lav. a tutti i licenziamenti che hanno natura oggettivamente disciplinare.
Sussiste tuttora il problema dell’applicabilità dell’art. 7 St. lav. ai licenziamenti disciplinari nei rapporti di lavoro ancora soggetti al licenziamento ad nutum.
Ed al riguardo, tanto la Corte di Cassazione quanto la Corte costituzionale hanno confermato che le garanzie procedimentali previste dall’art. 72-3 St. lav. sono applicabili anche al licenziamento disciplinare disposto nell’area della c.d. libera recedibilità.
Infine, per quanto riguarda le conseguenze da ricollegare all’inosservanza delle procedure di cui all’art. 7 St. lav. nel caso di licenziamento disciplinare, la Corte di Cassazione ha escluso che in tali casi ricorra un’ipotesi di nullità, la quale sarebbe normalmente prevista dal legislatore solo “per violazioni di principi fondamentali che non tollerano eccezioni”.
Essa, invece, ha sostenuto che, onde evitare irrazionali disparità di tutela, ed in base ad un principio di “sufficienza delle tutele”, il licenziamento, in questi casi, deve essere considerato in generale “illegittimo” ed assoggettato al medesimo trattamento sanzionatorio stabilito per il licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo.
Per i rapporti di lavoro rientranti nell’area della libera recedibilità, invece, il rispetto delle garanzie procedurali di cui all’art. 72-3 St. lav. è necessario solo qualora il datore di lavoro intenda avvalersi del licenziamento per giusta causa, in modo da non corrispondere al lavoratore l’indennità di mancato preavviso.
Ne consegue che il mancato rispetto delle predette garanzie procedurali importa esclusivamente l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere l’indennità di mancato preavviso.

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