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Le c.d. organizzazioni di tendenza


La l. 108/90, introducendo una definizione esemplificativa delle c.d. organizzazioni di tendenza, esclude l’applicabilità dell’art. 18 St. lav., anche ove ne ricorrano i requisiti dimensionali, ai “datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione, ovvero di religione o di culto”.
Da tale esclusione si deve dunque dedurre la generale applicabilità della tutela obbligatoria ai lavoratori dipendenti da tali organizzazioni.
A fronte di ciò, la stessa l. 108/90 ha stabilito l’assoggettamento delle organizzazioni di tendenza che esercitino attività di impresa alla disciplina generale in materia di licenziamenti (e, dunque, in caso di ricorrenza dei requisiti dimensionali, all’art. 18 St. lav.).
Così essa ha sottratto in ogni caso dall’obbligo di reintegrazione, organizzazioni che non necessariamente sono da considerare di tendenza, ma semplicemente senza fini di lucro.

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