Il recesso dal rapporto di lavoro per giusta causa
Il codice civile prevede che il recesso di entrambi i contraenti dal contratto di lavoro possa essere immediato (e dunque senza preavviso o c.d. straordinario nei rapporti a tempo indeterminato, o prima della scadenza del termine in quelli a tempo determinato) qualora si verifichi una “causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (c.d. recesso per giusta causa: art. 2119 c.c.).
Al riguardo merita di essere segnalato che non si è in presenza di due differenti negozi di recesso, bensì di un unico tipo di negozio, rispetto al quale la giusta causa costituisce solo un presupposto che esonera dal preavviso.
Ciò significa che, qualora si accerti che una siffatta causa non sussista di fatto, ferma restando comunque la validità del recesso intimato, il recedente dovrà rispondere per il mancato preavviso.
Va notato inoltre che l’art. 2119 c.c. stabilisce che, in caso di dimissioni per giusta causa, al lavoratore spetta l’indennità di mancato preavviso.
Tenuto conto che, in tale ipotesi, l’interruzione immediata del rapporto è in realtà conseguenza di un fatto dipendente dal datore di lavoro, il legislatore ha posto a carico di quest’ultimo l’obbligo di corresponsione della predetta indennità.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Stefano Civitelli
[Visita la sua tesi: "Danni da mobbing e tutela della persona"]
- Università: Università degli Studi di Firenze
- Facoltà: Giurisprudenza
- Esame: Diritto del lavoro, a.a. 2007/2008
- Titolo del libro: "Diritto del Lavoro" di E. Ghera, "Solidarietà, mercato e concorrenza nel welfare italiano" di S. Sciarra
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