Condizioni per l’aumento di capitale nella società
Non si
può procedere all’aumento di capitale fin quando il capitale che si
vuole aumentare non è stato interamente versato. Gli amministratori e la
maggioranza che ha indotto gli amministratori a violare la regola che
hanno violato questa regola, non vedono comunque nulla la loro delibera.
Non si può aumentare il capitale quando ci sono perdite.
Questa questione si è aperta negli anni ’80 dove la Giurisprudenza
milanese, contrastando quella diffusa nel paese, dicendo che se le
società in perdita poteva aumentare il capitale sarebbe stata
un’operazione elusiva.
Per questo è stata introdotta la regola che
non si può fare un aumento di capitale se ci sono le perdite: bisogna
prima ridurre il capitale e poi procedere all’aumento. In questo modo il
pubblico viene informato della situazione della società.
Alcuni
autori sono d’accordo con la Giurisprudenza milanese, altri non lo
vedono necessario, altri ancora prevedono che se la riduzione del
capitale è non obbligatoria si può fare direttamente l’aumento senza
fare la riduzione, mentre se è obbligatorio bisogna prima ridurre il
capitale e poi procedere all’aumento.
Di questo si occupa l’assemblea
straordinaria in quanto modifica l’atto costitutivo. Però lo statuto
può prevedere un potere che affida agli amministratori il potere di
deliberare l’aumento di capitale entro determinati limiti (fissando la
misura minima e massima dell’aumento) e per un tempo determinato, non
più di 5 anni.
L’assemblea ordinaria può modificare il capitale solo
quando si deve ridurre il capitale perpetuo e l’assemblea successiva a
quella dell’esercizio in cui si è verificata la perdita, anche
l’assemblea ordinaria può procedere alla riduzione, se non lo fa
l’assemblea ordinaria gli amministratori e i sindaci possono chiedere di
farlo al tribunale, se non lo fanno ne sono responsabili.
Ci sono
delle regole particolari, l’art.2440 e 2440 bis prevedono l’aumento di
capitale con conferimento in natura e aumento di capitale con
conferimento in natura e senza relazione di stima.
L’art.2440 bis
prevede che quando il bene conferito in natura ha un valore di mercato,
non è necessario fare la perizia di stima, quindi si conferisce sulla
base del valore desumibile dal mercato imponendo però la stima qualora
la minoranza qualificata si opponga sostenendo che i valori oggettivi di
valutazione, non corrispondono al valore attuale.
Per i
conferimenti in natura soggetti alla procedura ordinaria vale
l’art.2440, dove però non è necessario versare il 25% presso una banca,
ma essendoci già la società si versa direttamente nelle casse della
società.
L’aumento deve essere offerto in sottoscrizione a chi è già socio. Ciascun socio deve essere messo in grado di decidere per sé se tutelare la propria partecipazione.
Aumento di capitale nominale
Non si può far scomparire con l’aumento di capitale nominale la riserva legale.
Sono capitalizzabili le riserve che rappresentano fondi di rivalutazione, almeno dal punto di vista del diritto societario.
L’aumento nominale si fa o emettendo nuove azioni o aumentando il valore nominale di quelle già esistenti.
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Dettagli appunto:
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Autore:
Valentina Minerva
[Visita la sua tesi: "Le strategie di contrasto al fenomeno del riciclaggio: tutela penale e tutela amministrativa"]
- Università: Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano
- Facoltà: Economia
- Esame: Diritto Commerciale delle Società
- Docente: Mazzoni Alberto
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