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Azioni contro gli amministratori: l'azione individuale di responsabilità del socio o del terzo

L’azione sociale e dei creditori sono fondate sul principio che si costringe il patrimonio degli amministratori a risarcire un danno che si è creato nel patrimonio della società o dei creditori sociali per effetto dell’impoverimento del patrimonio della società. È centrale il ruolo del danno al patrimonio sociale.

Mentre in questa azione è centrale l’assenza di danno al patrimonio sociale, anzi il patrimonio si arricchisce.
Questa è un’azione in cui grazie al comportamento degli amministratori vengono lesi patrimoni diversi da quello sociale. E sono i patrimoni individuali dei soci o sei terzi. E la sofferenza del patrimonio del socio non deve essere in conseguenza del danno al patrimonio della società.
L’art.2395 è una norma di chiusura perché se c’è anche il danno del patrimonio sociale, non si applica più questa azione, ma quelle precedente.
Coloro che ritengono che l’azione dei creditori è un’azione contrattuale, pensano che anche questa lo sia, in quanto gli amministratori hanno violato gli obblighi imposti dalla legge. In realtà non è così. Il massimo che si può dire è che le azioni individuali extra art.2395 saranno azioni contrattuali o extracontrattuali a seconda delle circostanze del caso concreto.
Nel caso in cui la società per azioni cade in fallimento, la legge prevede in modo espresso che le azioni sia della società che dei creditori sociali vengono trasferite ad un unico soggetto che è il curatore. Quindi c’è un essiccamento delle legislazioni individuali.

Le azioni sociale e dei creditori in caso di fallimento passano al curatore, mentre questa non passa al curatore ma rimane in capo ai singoli soci e viene esercitata al di fuori della procedura concorsuale.
Le norme sulla responsabilità degli amministratori si chiudono con la norma che assimila alla funzione di responsabilità i direttori generali nominati dall’assemblea. Quando un direttore generale è nominato dall’assemblea o in base a norme dello statuto, questo è esposto allo stesso regime di attuazione della responsabilità prevista per gli amministratori. La differenza è che se il direttore generale non è nominato in questo modo è un dipendente, e se litiga con la società è il Consiglio di Amministrazione che avrà con lui una lite puramente contrattuale. Se invece è un soggetto nominato dall’assemblea o con modalità previste dallo statuto, e quindi gli viene attribuito un ruolo quasi organico, allora la legge vuole che lo stesso meccanismo debba essere eseguito anche per attivare la responsabilità contro il direttore generale (art.2396).
Se l’impresa è un’impresa che ha attribuito al direttore generale questo ruolo, prima di portarlo in tribunale deve essere l’assemblea a decidere. Il direttore generale statutario ha un ambito d’applicazione più ampio del direttore generale contrattuale.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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