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Cause della nullità della delibera

Le cause di nullità sono:

- OGGETTO IMPOSSIBILE O ILLECITO : poniamo che i soci deliberano in un’assemblea di non redigere il bilancio, questo oggetto è ovviamente illecito;
- DELIBERE CHE PUR AVENDO OGGETTO LECITO, HANNO CONTENUTO ILLECITO : approvazione di un bilancio falso.
Si fa una distinzione tra le delibere con contenuto illecito assoggettando alcune alla nullità e altre no. Contenuto illecito significa contrario al buon costume o a norme imperative. Se si tratta di norme imperative poste a tutela di un interesse generale, la delibera è nulla. Mentre se le norme sono a tutela di singoli soci o gruppi di soci, in questo caso la delibera non è nulla.
- MANCATA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA : questa causa di nullità non ricorre se vi è stato un avviso di convocazione irregolare, che però proviene da un componente dell’organo di amministrazione o controllo e sia idoneo a consentire ai soci di conoscere la convocazione e la data. La delibera non è comunque impugnabile con l’azione di nullità da parte di chi ha prestato il proprio assenso per lo svolgimento dell’assemblea.
- MANCANZA DEL VERBALE : prima del 2003 in questo caso si parlava di delibere inesistenti. Il legislatore dice che questa è una causa di nullità, ma la mancanza del verbale non ricorre se il documento che si presenta come verbale contiene la data, l’oggetto e la sottoscrizione del presidente dell’assemblea, o consiglio di amministrazione, di un segretario o di un notaio. Il legislatore identifica un contenuto minimo che non provoca la nullità del verbale.
La nullità per mancanza del verbale può essere sanata con effetto retroattivo dalla verbalizzazione eseguita prima dell’assemblea successiva.


La disciplina della nullità


Il legislatore ha dettato una disciplina autonoma. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, nonché dal giudice d’ufficio (questo avviene anche per la nullità dei contratti).
La delibera che presenta un vizio di nullità, secondo la dottrina maggioritaria e preferibile è inefficace, salvo che venga retroattivamente sanata per effetto della sostituzione della delibera stessa o per decorrenza del termine per impugnarla. Diventa efficace una volta che decorre il termine per impugnarla, finché non decorre quel termine, la delibera è inefficace. Il termine è di tre anni dall’iscrizione nel libro delle adunanze o dal deposito della delibera nel registro delle imprese, scaduto questo termine e nessuno ha proposto l’impugnazione, la delibera viene sanata, con efficacia retroattiva, quindi come se fosse sempre stata efficace. Questa è una deroga fortissima rispetto alla nullità dei contratti, che può essere chiesta senza limite di tempo. C’è solo un’eccezione che può essere fatta valere senza limiti di tempo (anche oltre i 3 anni): delibere nulle in quanto modificano l’oggetto sociale prevedendo il compimento di attività illecite o impossibili.
Altra deroga importante è quella della sanatoria: le delibere nulle possono essere sanate (art.2379 bis) con riferimento ai tre casi precedenti.
Una deroga ancora più forte si vede in relazione ad alcune delibere importanti, quali le delibere di aumento o riduzione del capitale e alle delibere di emissione di obbligazioni da parte della società. Per quanto riguarda queste delibere, il termine per impugnare è ridotto rispetto alla disciplina dei contratti, la nullità può essere fatta valere entro 180 giorni, anche in caso di illiceità dell’oggetto (in caso di mancata approvazione il termine è di 90 giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio nel corso del quale la delibera è stata parzialmente eseguita). Queste delibere hanno un termine così ridotto perché sono delibere che cambiano la compagine sociale, e quindi se venisse a distanza di anni dichiarata nulla quella verifica con effetto retroattivo, verrebbero travolte anche altre delibere. Per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, in relazione a queste ultime delibere, il termine è ancora più ridotto, perché anche se non sono ancora decorsi i 180 giorni, la delibera non può più essere impugnata se è stato scritto nel registro delle imprese che ad esempio l’aumento è stato anche parzialmente eseguito.
Per le delibere di approvazione del bilancio (art.2434 bis) o trasformazione, fusione o scissione, ci sono regole peculiari dirette a proteggere la stabilità di queste delibere.
2434 bis, 1 comma : le azioni di annullamento o di nullità non si possono più proporre se è già stato approvato il bilancio successivo, perché i soci in questo modo è sanato. Però se il bilancio dell’esercizio successivo ha gli stessi vizi di quello precedente, si impugnano entrambi i bilanci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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