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L'assemblea dei soci nella SpA

L’assemblea è l’organo composto dai soci, che ha funzioni deliberative nelle materie ad essa riservata dalla legge e dallo statuto e su queste materie riservate si forma la volontà della società. Essa rappresenta il principio maggioritario, ovvero il principio attraverso il quale la volontà espressa dai soci che rappresentano una percentuale del capitale sociale vale come volontà della società e vincola tutti i soci, a condizione che vengano rispettate le varie regole del procedimento assembleare.

L’assemblea a seconda delle competenza si suddivide in due tipologie:
- ASSEMBLEA ORDINARIA : secondo l’art.2364, ha competenze riguardo all’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori, dei sindaci e dei soggetti a cui è affidato il controllo contabile, delibera sul compenso degli amministratori (salvo che questo non sia stabilito nello statuto). Questo vale nel sistema tradizionale e per il sistema monistico, perché quando c’è il consiglio di sorveglianza, l’approvazione del bilancio, la nomina e la revoca degli amministratori non spettano più all’assemblea, ma a questo.
- ASSEMBLEA STRAORDINARIA : delibera sulle materie di cui all’art.2365. queste materie sono le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto, la nomina e la revoca dei liquidatori, nonché sulle altre materie attribuite espressamente alla sua competenza. Le competenze di quest’assemblea possono essere circoscritte statutariamente mediante attribuzione di alcune delle sue competenze agli amministratori.

Questa possibilità era già prevista prima della riforma del 2003, in relazione ad alcune materie quali l’aumento del capitale sociale a pagamento e l’emissione di obbligazioni convertibili. Con la riforma del 2003 questa possibilità di delegare è stata ampliata, quindi oltre alle materie già previste, sono state previste ulteriori materie, tra le quali le fusioni semplificate tra società controllanti e società controllate, quando la controllante detiene l’intero capitale sociale della controllata o almeno il 90%. Oppure il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale,la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio. In caso di delega, l’assemblea straordinaria non perde comunque il potere di decidere su quelle materie, a meno che ciò non sia escluso dallo statuto.
Se la società ha solo azioni ordinarie avremo un’assemblea unica e generale a cui possono partecipare tutti gli azionisti, qualora invece la società ha anche emesso azioni di categoria, allora in questo caso ciascuna categoria di azioni ci saranno tante assemblee speciali quante sono le categorie speciali di azioni (rimane comunque quella ordinaria). Le assemblee speciali servono quando i soci in assemblea straordinaria assumono deliberazioni che possono ledere gli interessi di quella categoria, allora i titolari di quelle categorie sono chiamati a esprimere il loro voto su quella decisione nell’assemblea speciale. Serve quindi a formare la volontà dei portatori di quella categoria di azioni, su materie che possono pregiudicare i loro diritti. Alle assemblee speciali si applica per le società non quotate la disciplina dell’assemblea straordinaria per quanto riguarda i quorum, ecc,; mentre per le società quotate si applica la disciplina dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmi, che sono una particolare categoria di azioni che possono essere emesse solo dalle società quotate.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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