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L’ARTICOLAZIONE


Art. 2381 Presidente, comitato esecutivo e amministratori delegati
Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.
Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.
Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis.
Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.
Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Il decentramento decisionale che si sviluppa nell’ambito dell’organo amministrativo. Laddove ci sia un organo collegiale alcuni poteri possano essere articolati, decentrati, possono essere attribuiti ad amministratori singoli che diventeranno i cosiddetti AD (amministratori delegati) o  CE (comitati esecutivi).
L’art 2381 prevede la possibilità di delegare funzioni amministrative a uno o più amministratori individualmente o a un organo collegiale di amministratori che è il comitato esecutivo. L’articolazione è diversa dalla struttura.
Struttura → parliamo di organo monocratico o pluripersonale
Funzionamento → collegialità piena attenuata, amministrazione congiuntiva o disgiuntiva
Articolazione → organo pluripersonale nell’ambito del quale vengono articolati i poteri.

L’articolazione dell’organo pluripersonale rende più efficiente la gestione della società. La delega dei poteri rende più organico/ più efficiente il CdA. È una tecnica di quello di decentramento decisionale usata nella stragrande maggioranza dei CdA delle nostre società.

SPA

Parliamo di SPA. Perché a norma è individuabile nell’ambito delle SPA. Cercheremo di parlarne nell’ambito della SRL, piccolo cenno delle società di persone.

È un discorso più legato alle SPA chiuse e quotate (dove oltre all’articolazione in amministratore delegati e comitato esecutivo sono previsti anche dei comitati interni ).
L’art 2381 al 2° comma dice che se l’atto costitutivo o l’assemblea lo prevedono è possibile che il plenum (CdA) deleghi alcuni delle sue competenze a un organo delegato collegiale CE o ad uno o più amministratori.
Anche se lo statuto prevede l’articolazione (la possibilità di deleghe, anche se l’assemblea consente le deleghe) il consiglio non è obbligato.. La norma dice può delegare. È una scelta che assume il consiglio. Può delegare a un CE o ad uno o più dei suoi componenti.
Si pone il problema se questa “o” possa diventare “e”. Se possono convivere CE e AD. Si ritiene che questi due organi possano convivere. È ammessa la loro coesistenza. Anche nelle SAPA, gli accomandatari possono articolare i loro poteri pur mantenendo immutato il regime di responsabilità per le obbligazioni sociali.

Il CE, laddove è presente, è un organo importante. È un organo esecutivo collegiale perché è formato da più amministratori. C’è chi lo ha definito una sorta di CdA ristretto. Le regole di funzionamento sono previste a livello statutario e se nulla è previsto si applicheranno al CE le regole del CdA. Al CE partecipano i sindaci.
Anche per il CE come per gli altri organi è previsto dall’art 2421 co 1 il nr 6 libro sociale dell’adunanza nel quale devono essere riunite i verbali relative alle riunioni del comitato.

La differenza tra CE e CdA

Il CdA ha poteri originari che derivano dalla legge, il CE ha sempre dei poteri derivati, che gli derivano dal CdA. Le delibere del CE sono sempre revocabili dal CdA. Le decisioni sulle quali si esprime il CE o comunque i temi sui quali decide spesso si tratta di operazioni di particolare importanza, decisioni in ordine a documenti strategici per la società. Sicuramente decisioni strategiche rilevanti per la società. Qual è il vantaggio di una decisione di un CE che un CdA ristretto? La velocità, la snellezza. È un comitato ristretto e quindi meno componenti. La riservatezza che invece non sembra contraddistinguere il CdA. L'altro grande vantaggio è la possibilità di svolgere una valutazione/esame a livello collegiale. È un organo pluripersonale quindi c’è il vantaggio della possibilità di dedicare a livello collegiale operazioni importanti insieme alla snellezza operativa.

I delegati

Gli AD possono operare disgiuntamente o congiuntamente a seconda di quello che è stabilito nello statuto e nell’atto della loro nomina. Gli AD sono anche stati definiti a livello aziendalistico come la tecno struttura della SPA. Sono l’anello di congiunzione tra i gestori e i tecnici dell’impresa, se per gestori intendiamo i politici. I politici sono gli amministratori, tecnici sono gli operativi.

La delega deve essere prevista dallo statuto o autorizzata dall’assemblea.
Quindi deve essere autorizzata. Laddove non vi siano i presupposti, (l’autorizzazione statutaria o assembleare è un presupposto) il CdA può comunque ripartire al suo interno le competenze ma in questo caso non avrebbe una delega formale esterna ma avrebbe una delega informale interna.
Questa possibilità del riparto interno delle funzioni la si ricava dalla riformulazione dell’art 2392 1° comma. Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

Questa formula “in concreto” è stata interpretata nel senso che non solo formalmente delegate ma anche sostanzialmente in concreto delegate internamente.
La delega interna atipica è legittima attraverso l’interpretazione di quel “in concreto”.
Oltre al presupposto autorizzazione statutaria e assembleare occorre qualcosa altro. A monte ci sta il presupposto a valle ci sta la delibera del consiglio.
Anche se c’è il presupposto il consiglio non è obbligato, può deliberare. Occorre quindi una decisione del consiglio. Il CdA deve esse libero di scegliere se avvalersi o meno della delega. Affinché la delega sia legittima ci deve essere la decisione del consiglio che delega al CE o a singoli amministratori determinati poteri. Presupposto è l’autorizzazione che abilita il consiglio a deliberare.

Sono ritenute invalide dalla dottrina e dalla giurisprudenza le clausole statutarie di delega obbligatoria. Cioè che saltano il passaggio della delibera consiliare. Che impongono al consiglio la delega. I motivi per cui sono ritenute invalide è perché la delega è un importante atto gestorio e quindi è importante che sia decisa dal plenum degli amministratori. Diversamente, sarebbe come dire che sono i soci che possono stabilire la delega.
La gestione delle SPA spetta esclusivamente agli amministratori e quindi devono essere loro a legittimare o meno le deleghe. Il plenum anche in caso di delega continua ad avere una responsabilità che non è quella di chi commette il fatto gestorio ma quello di chi sceglie i delegati. Questa responsabilità non avrebbe senso se il consiglio fosse bypassato attraverso la decisione dei soci.
Per il cosiddetto anche principio di simmetria, è il consiglio che può revocare la delega art 2381 3° comma se il consiglio può delegare è corretto che sia il consiglio che può dare. Per il principio di simmetria ancora si esclude le clausole di delega obbligatoria. Questo è un orientamento.  

C’è chi ritiene legittime le clausole di delega obbligatoria. Si è pronunciata a favore della competenza assembleare della attribuzione delle deleghe per il fatto che è aumentata l’autonomia statutaria e quindi consentirebbe anche ai soci di poter attribuire le deleghe.

La delega deve essere espressa e specifica. Deve avere un contenuto ben determinato. Il CdA, il 3° co 2381, determina il contenuto, i limiti e l’eventuale modalità di esercizio della delega. Quindi il contenuto della delega è determinato ed è stabilito a priori dal CdA. Le modalità di esercizio invece sono solo eventuali.
Vi sono delle materie che non possono essere oggetto di delega. Sono indicate nell’art 2381 4° comma. Materie importanti per la vita della società che non possono essere mai delegate:
  • emissione di titoli obbligazionari convertibili in azioni;
  • redazione del progetto di bilancio;
  • aumenti del capitale delegato dal consiglio (l’aumento è una delibera che può essere legata al consiglio) e
  • riduzione obbligatoria del capitale per perdite e
  • la redazione di  progetti fusione e scissione.
È un elenco che può essere ampliato attraverso l’autonomia statutaria. Ci sono poi altre due competenze indelegabili che si ricava la loro indelegabilità dal sistema 2433bis che è
  • la delibera relativa alla distribuzione di acconti dividendo  e poi
  • la delibera relativa alle proposte di concordato sia fallimentare che preventivo.
Ci sono poi delle competenze che sono del plenum. Come ad esempio l’attribuzione delle deleghe. E poi anche sempre l’art 2381 nella sua seconda parte ci dice che il consiglio sulla base delle informazioni ricevute valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile della società. Poi se sono elaborati ha il dovere di esaminare i piani strategici industriali e finanziari della società; valuta sulla base della relazione degli organi delegati l’andamento generale della gestione. Tutte queste sono competenze certamente del consiglio.

È indelegabile o è delegabile il potere di convocazione dell’assemblea previsto dall’art.2366? Dovrebbe essere indelegabile ma l’art 2379 sulle delibere nulle al 3° comma prevede che “Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea, o dal presidente del consiglio d'amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notai”.

Potrebbe comunque risultare valida la convocazione se proviene da un solo componente. Non sono poi delegabili le attribuzioni che spettano ai singoli amministratori. Le attribuzioni del consiglio. Guardiamo ora le attribuzioni dei singoli amministratori che sono quelle relative al dovere di informazione, e dovere di controllo che sono loro assegnati dall’art 2381 ma anche da altre norme 2392 e 2391.

La delega deve essere determinata, decisa dal consiglio, forse qualcuno dice di no, deve essere presupposta dalla presenza di un autorizzazione e deve poi essere revocabile in ogni momento anche tacitamente. Anche qualora sia stata data per un tempo determinato. Il 3° co 2381 prevede infatti che Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Il consiglio ha una competenza concorrente con i delegati. Ha un potere di impartire direttive sempre ma ha anche un potere di avocazione (richiamare su di sé le materie delegate). L’avocazione è una sospensione temporanea rispetto a un determinato atto. Le direttive che il consiglio può impartire quindi i non hanno un carattere vincolante per i delegati. I delegati, essendo poi responsabili, hanno possibilità di valutare le direttive.

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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