SOCIETÀ QUOTATE
Il codice di autodisciplina raccomanda l’organizzazione per comitati, che hanno una funzione ausiliaria al consiglio. Sono formati da amministratori indipendenti che danno pareri al consiglio.
Nelle società quotate la struttura dell’organo amministrativo oltre a essere pluripersonale sempre, spesso è organizzata tramite la costituzione di questi comitati che coadiuvano il consiglio.
Se il presidente del CdA è un socio di controllo o se il presidente è anche un AD nelle società quotate è richiesta la nomina del lead indipendent director. Una figura che affianca il presidente del CdA in certe ipotesi: quanto è socio di controllo, quando è un AD o quando la maggioranza di amministratori indipendenti ne richiedono la nomina. Il lead indipendent director è un amministratore indipendente (scelto tra coloro che hanno i requisiti di indipendenza). Per evitare la concentrazione di incarichi in capo al presidente è prevista la nomina di questa figura.
Funzione del lead indipendet director: aiuta il presidente nel coordinamento dei lavori e nella funzione di garanzia informativa. Collabora con lui al fine di garantire le necessarie informazioni ai consiglieri. Può organizzare incontri con i manager (riunioni che possono essere propedeutiche all’assunzione consapevole di decisioni dei prossimi consigli). Inoltre può convocare riunioni di soli amministratori indipendenti. È il rappresentante dei soli amministratori indipendenti. È stato definito “cinghia di collegamento” tra struttura amministrativa (manager) della società e amministratori indipendenti.
L’IMPORTANZA DELLA FIGURA DEL PRESIDENTE
Il funzionamento nelle SPA è quello del metodo collegiale.La figura del presidente ha un margine di potere e di controllo differente tra società quotate e non.
Nelle non quotate il presidente, giacché non è prevista una norma contraria, può essere anche un amministratore con deleghe.
Nelle quotate, questo fenomeno, è corretto dalla presenza di una figura che affianca il presidente, che è un amministratore indipendente (indipendent director) che ha la funzione di controbilanciare la centralità del presidente.
Questo principio (quale?) è ulteriormente confermato e avvalorato nelle società vigilate, in particolare nelle banche.
Nelle banche la circolare che si occupa di questi profili, prevede proprio che il presidente del CdA, non solo ha un ruolo importante ma si dice espressamente che ha un ruolo cruciale. Perché è un soggetto che deve:
- garantire il buon funzionamento dell’organo,
- deve favorire la dialettica all’interno dell’organo
- e deve bilanciare i poteri all’interno dell’organo.
Nelle banche e nelle società vigilate, al presidente è attribuito un ruolo non esecutivo.
È vietato per il presidente avere delle deleghe. Non può svolgere neanche di fatto funzioni gestorie. Tuttavia in casi particolari, quando c’è una proposta da parte degli organi esecutivi e una situazione di urgenza, il presidente può assumere delle decisioni e quindi può compiere in queste situazioni particolari degli atti gestori. Atti gestori che poi dovranno essere riferiti il prima possibile alla prima riunione successiva del consiglio.
Il presidente non può essere componente del comitato esecutivo. Il comitato esecutivo è l’organo delegato collegiale. I soggetti delegati possono essere singoli amministratori o un organo. È un organo collegiale delegato e il presidente non può farne parte.
Questa scelta della Banca d’Italia è stata criticata perché in realtà è evidente come il potere all’interno di un organo collegiale, con pure delle deleghe , è diverso e inferiore rispetto al potere che può avere un amministratore singolo delegato. La Banca d’Italia ha voluto mettere sullo stesso piano amministratori delegati singoli e comitato esecutivo vietando al presidente entrambe le attività (la partecipazione al comitato o avere deleghe personalmente). Questa equiparazione è stata considerata non da tutta la dottrina così favorevolmente perché crea problemi interpretativi.
Il problema che emerge è chi convoca il comitato esecutivo e chi ne coordina i lavori, giacché il presidente non può partecipare. Le soluzioni sono state 3 ma quella che è parsa più percorribile è quella di individuare un terzo potere che possa avere potere di convocazione del comitato esecutivo (un soggetto a cui affidare i compiti che normalmente svolge il presidente). Questa soluzione può comportare squilibri nell’ambito della governance perché si crea un terzo potere.
Il presidente ha il dovere (come anche nelle società non quotate) di informare i consiglieri. Deve garantire che ai consigliere pervengano con congruo anticipo la documentazione necessaria per il consiglio. Il presidente inoltre deve trattare prima le materie più strategiche e deve essere dedicato il tempo necessario al fine di una consapevole scelta da parte dei consiglieri - quindi una proficua discussione nell’ambito del consiglio tra amministratori esecutivi e non esecutivi.
(Nelle non quotate il presidente ha il potere di decidere l’ordine delle materie e la quantità delle delibere).
La banca d’Italia si è resa conto di un fenomeno che nella prassi, non solo delle banche ma di tutte le società, è frequente.
Per le banche di maggiori dimensioni si suggerisce che il presidente organizzi delle riunioni informali anche fuori dalla sede tra gli amministratori. Vuol dire che la banca d’Italia ammette che le decisioni strategiche vengano prese fuori, prima e solo tra alcuni amministratori.
Le decisioni sono propedeutiche al consiglio dove verranno assunte le decisioni strategiche. Prende atto del fatto che le decisioni più importanti vengano prese al di fuori e prima del consiglio.
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