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STRUTTURA E FUNZIONAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE


Nelle società di persone struttura e funzionamento sono i modelli di amministrazione congiuntivo e disgiuntivo.
Nelle SPA struttura e funzionamento sarà perlopiù il presidente del CdA.

SCHEMI ORGANIZZATIVI

Nelle società di persone non esistono schemi organizzativi. Nessun tipo di organizzazione, nessuna regola.
Nelle società di persone non esiste un organo che sia istituzionalmente dedicato alla gestione. Non esiste un organo istituzionale dedicato all’amministrazione a meno che non sia previsto tramite l’autonomia statutaria.
All’opposto, le società di capitali → la società di capitali è caratterizzata dalla presenza di organi con funzioni ben precise. Organo deliberativo, amministrativo e di controllo. Quindi c’è un organo dedicato istituzionalmente all’amministrazione. Regole severe.

SRL

Nella SRL troviamo tutto. Sia il modello di organizza tipico delle spa sia un modello organizza tipico delle società di persone. Dal 2003, nelle SRL, è possibile attraverso l’autonomia statutaria, adottare modello disgiuntivo e congiuntivo.
Se guardiamo gli schemi organizzativi ci accorgiamo che c’è un modello di società che li riunisce tutti. La SRL verrà esaminata per ultima per questo motivo. La SRL, se non è previsto altro, si organizza come una società di capitali (come SPA), ma l’autonomia statutaria può prevedere modelli di amministrazione congiuntiva e disgiuntiva. Quindi ha questa peculiarità.

Composizione numerica → si osserva, guardando tutte le società, che non vi siano limiti nel numero di amministratori verso l’alto. Cioè la composizione numerica verso l’alto non trova limiti. Si registra molta elasticità nella costruzione dell’organo amministrativo. Ogni società, in base alle proprie esigenze, dimensioni, attività che svolge potrà costruire l’organo amministrativo con numeri adeguati. C’è una sola eccezione nel settore bancario. Sono previsti dei numeri massimi (da 15 a 22).

L’organo amministrativo può anche essere monocratico, quindi  ci può essere un solo amministratore. Questo non è vero per tutte le società. Le SPA che hanno adottato sistemi alternativi di amministrazione e controllo (dualistico o monistico) non possono avere l’organo amministrativo monocratico. Stesso vale per le quotate.
Solo per SPA: presidente del CdA. Importante sotto il profilo della struttura dell’organo amministrativo.
Sistemi di assunzioni delle delibere (funzionamento) dell’organo amministrativo.

SPA

STRUTTURA DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO

Art 2380 bis 3° comma
Quando l'amministrazione è affidata a più persone, queste costituiscono il consiglio di amministrazione.
Se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solamente un numero massimo e minimo, la determinazione spetta all'assemblea

L’amministrazione può essere affidata anche a un solo soggetto (se società adotta sistema tradizionale). Se affidata a più persone queste costituiscono il consiglio.
Il nr di amministratori non è determinato. Può essere determinato attraverso lo statuto o anche lo statuto potrebbe stabilire il nr min o il nr max. Tendenzialmente l’organo è dispari. L’amministrazione monocratica ha un ambito ristretto di applicazione (solo x la chiusa che ha modello tradizionale). Se l’amministrazione è monocratica il solo amministratore potrebbe essere una persona giuridica. Laddove c’è un CdA nelle SPA, il CdA segue il metodo collegiale. Il funzionamento del consiglio deve essere di collegialità piena. Non si può parlare di collegialità attenuata. Il metodo collegiale è un metodo che prevede una serie di passaggi necessari prima di arrivare alla assunzione della delibera:
  1. convocazione dell’adunanza deve avvenire con congruo preavviso;
  2. costituzione dell’adunanza quindi verifica dell’esistenza dei quorum;
  3. la convocazione deve consentire ai partecipanti di arrivare informati, pronti per la discussione;
  4. inizio dei lavori (apertura) sui temi all’ordine del giorno;
  5. la partecipazione alla discussione degli amministratori consapevoli; dopo la discussione il presidente mette ai voti le delibere quindi c’è la votazione;
  6. il calcolo dei quorum deliberativi;
  7. verbalizzazione dell’andamento della discussione, delle dichiarazioni, dei risultati della votazione.
  8. Il verbale deve essere conservato dalla società e deposto nel libro sociale. Questo è il funzionamento.
Qual è la funzione della collegialità? Perché nelle SPA è obbligatorio rispettare questo iter per l’assunzione delle delibere? Funzioni sono principalmente 4:
  1. consentire la formazione di una volontà dell’organo ponderata.
  2. Rispetto all’organo amministrativo ha anche funzione aggregante: condividere tra i gestori decisioni relative alla gestione dell’ente
  3. Nell’ambito di alcune società talvolta sono rappresentati come componenti di maggioranza e minoranza: consente la partecipazione aggregante di tutte le componenti del consiglio
  4. Vigilanza sul rispetto dei principi di corretta amministrazione
Il metodo collegiale nelle SPA non è derogabile. Il consiglio si può articolare in CE o AD. Sembrerebbe che si sta delegando la collegialità. C’è un principio di riserva della collegialità: il consiglio è sovraordinato e ha la possibilità di recuperare le materie che ha delegato.
Altra ipotesi: CdA composto da due componenti. Il consiglio funziona all’unanimità e non a maggioranza. I consiglieri votano per teste. Per risolvere questa situazione che crea situazioni di stallo è frequente l’introduzione della clausola prevede la prevalenza di un amministratore rispetto a un altro. Si risolve cosi lo stallo che deriva dall’esistenza di due amministratori. Dove ci sono nr pari amministratori c’è clausola che prevede che il voto del presidente vale doppio: così si risolve il problema di stallo.

IL PRESIDENTE DEL CDA (studiare bene!!!)
Ruolo importante nell’ambito delle SPA.

Art 2381 1° comma “salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il CdA, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.”

Art 2380 bis nomina del presidente “il CdA sceglie tra i suoi componenti il presidente, se questi non è nominato dall’assemblea”. Quindi il presidente può essere scelto o dallo stesso consiglio o può essere nominato dall’assemblea ordinaria. Nella prassi capita che lo statuto preveda la nomina assembleare.

Art 2381 1°comma: ci dà l’idea di colui che organizza i lavori del consiglio. Convoca, fissa l’rodine, coordina.

Coordina i lavori vuol dire che apre il dibattito, modera la discussione, dà la parola e la toglie (quando la discussione si protrae per lungo tempo) ai partecipanti, gestisce le votazioni, riceve le dichiarazioni dei consiglieri e li verbalizza, proclama i risultati delle votazioni. È il presidente che dirige i lavori dal momento della convocazione sino alla chiusura.

Il presidente si deve occupare anche del buon funzionamento. Affinché funzioni bene, i consiglieri devono arrivare informati sulle delibere che verranno discusse e eventualmente decise nell’ambito dei lavori consiliari. È necessario che i consiglieri arrivino informati e consapevoli, ed è questo l’onere del presidente.

Fissa l’ordine del giorno:
in base all’ordine in cui vengono poste le delibere può dare un andamento al consiglio. Può decidere di mettere le delibere strategiche all’inizio o alla fine. Orienta il consiglio anche in base a come decide di disporre le delibere. Può scegliere il numero delle delibere e le materie. Il presidente può anche non conoscere tutte le materie.

I consiglieri devono essere preventivamente informati.
L’obiettivo che le adunanze consentano una discussione efficace. Svolgimento di riunioni che non si riducono a mera formalità.
I componenti del consiglio che non si ritengano sufficientemente informati possono chieder un rinvio al fine di arrivare più informati.

Il potere del presidente sono potere di impulso perché da impulso all’adunanza, potere di organizzazione e coordinamento. Ha un potere di garanzia informativa rispetto ai consiglieri.
Può svolgere anche funzioni di legale rappresentante della società. il presidente del CdA è anche presidente dell’assemblea.
Si pone il problema se può essere revocato ad nutum il presidente da parte del consiglio. La dottrina ritiene solo la revoca con giusta causa.
Si pone dubbio rispetto a quando il presidente cumula oltre al ruolo di presidente anche delle deleghe: cumula su di se il ruolo di AD seppure vi siano altri.
Nelle SPA chiuse non ci sono irregolarità ma potrebbe creare qualche problema perché diventerebbe una figura eccessivamente potente per la società.


Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
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