Skip to content

REVOCA GIUDIZIARIA


Art 2476 3°comma → “L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.
In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.”

Nelle SRL ciascun socio ha il potere di promuove l’azione di responsabilità contro gli amministratori. Può altresì chiedere in caso di gravi irregolarità che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca.

Il primo problema è stabilire se c’è un nesso inscindibile tra promozione dell’azione di responsabilità e revoca cautelare. L’orientamento oggi prevalente ritiene che la domanda di revoca cautelare sia autonoma rispetto all’azione di responsabilità. La promozione di un’azione di responsabilità non è una condizione di ammissibilità della revoca cautelare. Si può chiedere la revoca cautelare indipendentemente dalla promozione dell’azione di responsabilità contro gli amministratori.

“L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità…

Questo “può altresì” era stato interpretato in senso di stretta correlazione invece l’interpretazione prevalente ritiene che l’azione di revoca cautelare sia autonoma rispetto all’azione di responsabilità.

È dubbia l’applicazione della revoca automatica, articolo 2393 5° comma.
Nelle SRL è prevista l’azione di responsabilità in capo a ciascun socio, e quindi c’è qualche dubbio in dottrina sull’applicabilità di questa norma. Tuttavia, laddove vi sia una situazione identica ad una SPA probabilmente è applicabile.

DIMISSIONI NELLA SRL

Non è previsto nulla, ma anche nelle SRL l’amministratore può dimettersi. Si pone il problema della prorogatio. Nelle SPA, laddove si dimette un amministratore e non rimanga in carica la maggioranza, l’amministratore dimissionario rimane in carica in regime di prorogatio fino a che il nuovo amministratore non abbia accettato l’incarico. Quando la SRL sia strutturata come una SPA quindi sia strutturata per organi, oppure laddove la SRL presenta un modo di amministrazione congiuntiva basata sulla regola del unanimità, si applicherà probabilmente il regime della prorogatio perché diventa essenziale per il buon funzionamento dell’organo amministrativo e per evitare vuoti gestionali.

CLAUSOLA SIMUL STABUNT SIMUL CADENT

Come nelle società di persone, se la SRL ha adottato un modo di amministrazione congiuntiva all’unanimità, se viene meno un amministratore decade l’intero organo in forza dell’art 1730 (mandato).

Tratto da DIRITTO DEL GOVERNO DELLE IMPRESE di Mattia Fontana
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.