ESAME DELLA GIURISPRUDENZA
Manca una norma → cosa dicono i tribunali? (per le sentenze www.giurisprudenzadelleimprese.it)
Le sentenza di rilievo sono tre:
• Cassazione del 2006: non parla specificatamente dell’amministratore persona giuridica ma ammette la possibilità di nominare una società di capitali come amministratore di condominio; • Tribunale di Milano 27/02/2012: una società può assumere la carica di amministratore di un’altra società a condizione che:
- sia designato dalla persona giuridica amministrante un rappresentante persona fisica che eserciti le funzioni di amministratore della società amministrata;
- la persona fisica designata sia assoggettata a tutti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore persona fisica in solido con la società amministratrice designante;
- siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice designante sia la persona fisica designata.
Poiché queste condizioni non possono essere soddisfatte per comportamento concludente, una persona giuridica non può essere qualificata come amministratore di fatto.
Il tribunale di Milano ammette la configurabilità della società amministratore di un’altra società se e a condizione che sia designata una persona fisica che rappresenti la persona giuridica amministratore. A condizione che questa persona fisica sia assoggettata a tutti gli obblighi e le responsabilità dell’amministratore persona fisica. E a condizione che siano assoggettate a formalità pubblicitarie sia la società amministratrice sia la persona fisica designata. Esclude la possibilità di configurare la persona giuridica amministratore di fatto.
[lettura della massima …]
In secondo luogo, l’art 2361 2° comma richiede l’autorizzazione dell’assemblea dei soci di SPA per l’assunzione di partecipazioni da parte di quest’ultima in società di persone in cui potrà rivestire anche l’incarico di amministratore. Anche questo articolo è un’altra norma che depone a favore di questa ricostruzione.
• la terza massima prevede una responsabilità solidale della persona fisica, designata dalla persona giuridica, con la società amministrata. In particolare dice che la persona fisica preposta all’amministrazione, una volta che abbia concretamente esercitato funzioni gestorie entrando a diretto contatto con la società amministrata e con i terzi, assuma nei confronti della prima, unitamente all’amministratore, una condizione di garanzia che genera a suo carico una responsabilità contrattuale.
Il problema che più che contrastare la nomina di un amministratore persona giuridica, bisognerebbe contrastare l’utilizzo illecito di questa configurazione. Infatti, nominare una persona giuridica amministratore potrebbe essere un modo per aggirare una normativa sulla responsabilità degli amministratori. Basterebbe mettere come amministratore una società quasi priva di capitale e dietro a queste società agirebbero in realtà i veri amministratori.
COOPERATIVE
L’orientamento prevalente non ammette la nomina di un amministratore persona giuridica. L’orientamento prevalente prevede che l’incarico di gestori nella cooperativa deve spettare sempre a persone fisiche.Continua a leggere:
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