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Le società di persone

Il modello normativo è dato dalla società semplice.

Autonomia patrimoniale imperfetta: connessioni e interferenze tra il patrimonio sociale e quello dei soci. I creditori sociali possono rivalersi sul patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili. Questa autonomia impedisce alle società di persone di acquisire la personalità giuridica.

I conferimenti: Ciascun socio è obbligato ad effettuare i conferimenti al momento della adesione al contratto o in una successiva modifica.

Partecipazione sociale: Essa si acquista per adesione al contratto di costituzione di società, acquisto inter vivos. Si perde in caso di morte, recesso o esclusione.

Diritti e obblighi dei soci:
- Diritti e obblighi patrimoniali:
1. Diritti agli utili e partecipazione alle perdite
2. Diritto alla liquidazione della propria quota
3. Diritto alla quote di liquidazione

- Diritti amministrativi:
1. Diritto ad amministrare (congiunta/disgiunta)
2. Diritto ad esprimere il consenso nelle decisioni che riguardano la collettività dei soci
3. Diritto di controllo
4. Diritto di promuovere l'azione di responsabilità
5. Diritto di recesso

Le decisioni dei soci:
1. Decisioni che modificano il contratto sociale, per le quali ci vuole l'unanimità
2. Decisioni relative all'amministrazione, potere esercitabile disgiuntamente o congiuntamente dai soci.

Poteri di amministrazione e di rappresentanza:
1. Poteri di amministrazione: Potere interno di gestire la società, compiendo tutti gli atti utili al conseguimento dell'oggetto sociale. La legge prevede un modello legale suppletivo, che può essere derogato dalle parti. Il modello legale affida ai tutti i soci illimitatamente responsabili il potere di amministrazione, disgiuntamente. L'amministrazione congiunta invece deve essere inserita, grazie al voto unanime dei soci, nel contratto sociale.
 
2. Potere di rappresentanza: Potere di esprimere legittimamente verso l'esterno la volontà sociale, impegnando la società nei suoi rapporti con i terzi. Normalmente questo potere spetta a chi ha anche il potere di amministrazione Esso sarà disg. o cong. a seconda del potere di amministrazione

Tratto da APPUNTI DI DIRITTO DEL LAVORO di Davide Monteverde
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