I singoli mercati di servizio pubblico
L’energia elettrica e il gas
a) L’energia elettrica.
Il settore dell’energia elettrica è stato caratterizzato da un regime di riserva originaria, con l’ENEL unico operatore in Italia, fino a pochi anni fa.
Con l’avvento del diritto comunitario, si è proceduto ad un lento processo di liberalizzazione del settore: si è cercato di sezionare le varie attività dello stesso, in modo da permettere la crescita della concorrenza in quelle fasi che lo permettono(es. produzione export-import) e di introdurre un regime regolatorio in quelle caratterizzate, invece, da una situazione di monopolio naturale causato da condizioni naturali come la non duplicabilità della rete di trasmissione elettrica (es. la fase di trasmissione, intesa come gestione della rete, è in concessione esclusiva ad un solo soggetto, il quale deve attenersi alle norme regolatorie imposte dall’Autorità settoriale).
Lo strumento utilizzato per la separazione di dette fasi è stata la Separazione contabile o societaria, la quale però non ha soddisfatto a pieno gli obbiettivi prefissati in sede comunitaria, anche perché, in un primo momento, la scelta di quale delle due portare avanti era a discrezione degli stati membri. In un secondo momento, invece, si è provveduto a rendere obbligatoria la separazione societaria, ed in particolare la cosiddetta “Separazione Funzionale”: la gestione della rete deve essere affidata ad un’altra società distinta da quella che eroga il servizio, e di cui quest’ultima non può detenere il controllo(limite all’acquisto di partecipazioni).
A livello nazionale, il legislatore italiano ha scelto di imporre all’ex monopolista ENEL una serie di misure volte a separare la gestione della rete da quella del servizio, affidando la proprietà della rete a TERNA, la gestione della stessa al GRTN, enti totalmente autonomi da ENEL. In un momento successivo, proprietà e gestione della rete si sono fuse in capo ad un unico soggetto, il quale è obbligato ad operare in modo non discriminatorio ed a far accedere tutti gli operatori del settore alla rete di trasmissione nazionale. Di particolare rilevanza è il divieto imposto alle società di erogazione del servizio di acquisire più del 20% del capitale del Gestore della Rete(che è una SPA).
a) L’energia elettrica.
Il settore dell’energia elettrica è stato caratterizzato da un regime di riserva originaria, con l’ENEL unico operatore in Italia, fino a pochi anni fa.
Con l’avvento del diritto comunitario, si è proceduto ad un lento processo di liberalizzazione del settore: si è cercato di sezionare le varie attività dello stesso, in modo da permettere la crescita della concorrenza in quelle fasi che lo permettono(es. produzione export-import) e di introdurre un regime regolatorio in quelle caratterizzate, invece, da una situazione di monopolio naturale causato da condizioni naturali come la non duplicabilità della rete di trasmissione elettrica (es. la fase di trasmissione, intesa come gestione della rete, è in concessione esclusiva ad un solo soggetto, il quale deve attenersi alle norme regolatorie imposte dall’Autorità settoriale).
Lo strumento utilizzato per la separazione di dette fasi è stata la Separazione contabile o societaria, la quale però non ha soddisfatto a pieno gli obbiettivi prefissati in sede comunitaria, anche perché, in un primo momento, la scelta di quale delle due portare avanti era a discrezione degli stati membri. In un secondo momento, invece, si è provveduto a rendere obbligatoria la separazione societaria, ed in particolare la cosiddetta “Separazione Funzionale”: la gestione della rete deve essere affidata ad un’altra società distinta da quella che eroga il servizio, e di cui quest’ultima non può detenere il controllo(limite all’acquisto di partecipazioni).
A livello nazionale, il legislatore italiano ha scelto di imporre all’ex monopolista ENEL una serie di misure volte a separare la gestione della rete da quella del servizio, affidando la proprietà della rete a TERNA, la gestione della stessa al GRTN, enti totalmente autonomi da ENEL. In un momento successivo, proprietà e gestione della rete si sono fuse in capo ad un unico soggetto, il quale è obbligato ad operare in modo non discriminatorio ed a far accedere tutti gli operatori del settore alla rete di trasmissione nazionale. Di particolare rilevanza è il divieto imposto alle società di erogazione del servizio di acquisire più del 20% del capitale del Gestore della Rete(che è una SPA).
L’attuale scenario del settore è quindi suddiviso in:
* Attività di Produzione, comprendente Import ed Export, caratterizzata da piena apertura alla concorrenza e piena liberalizzazione, con il solo limite normativo riguardante il divieto per i soggetti produttori(o importatori-esportatori) di energia elettrica di produrre più del 50% dell’energia utilizzata in Italia. Questa misura volta a contenere il monopolio dell’ex soggetto dominante ENEL, ha portato la stessa a dover vendere numerose delle sue centrali ad altri soggetti, i quali hanno potuto godere di un beneficio competitivo (è una sorta di misura asimmetrica imposta ad ENEL);
* Attività di Trasmissione, ossia gestione della rete nazionale di trasmissione elettrica, caratterizzata da un regime di riserva in cui opera un solo Soggetto nato dalla fusione di TERNA e GRTN, il quale deve operare in condizioni di non discriminazione ed imparzialità nel concedere l’accesso (connessione) alla rete;
* Attività di Distribuzione, caratterizzata da un regime concessorio. In particolare, viene attribuita una sola concessione a livello comunale, in corrispondenza di una scala minima sufficiente. Questo assetto ha provocato l’impossibilità di apertura alla concorrenza di questa attività;
* Attività di Vendita, quasi totalmente liberalizzata, in cui venivano distinte 2 categorie di utenti del servizio:
-> Clienti idonei, dotati di una tale capacità contrattuale che gli permette di stipulare contratti di fornitura con uno qualsiasi dei soggetti operanti, stabilendo liberamente con questo prezzi e modalità di fornitura;
-> Clienti vincolati, ossia consumatori domestici e piccole imprese, non dotati di rilevante forza contrattuale, sottoposti all’obbligo di stipulare contratti di fornitura esclusivamente tramite “L’Acquirente Unico”, SPA costituita ad hoc per tutelare questa fascia di utenza, incaricata di contrattare una fornitura di energia elettrica che risponda a requisiti di continuità ed adeguatezza delle tariffe, le quali sono determinate dall’Autorità del settore.
Dal 2007, questa distinzione è caduta, è si è optato per una totale apertura dell’attività di vendita di energia elettrica alla concorrenza, instaurando, però, un Regime di Maggior Tutela per gli utenti più piccoli come i consumatori domestici e le piccole imprese.
b) Il gas.
La situazione è pressoché identica a quella del settore dell’energia elettrica, con la differenza che non c’è bisogno di un regime di riserva per le fasi di trasporto del gas, in quanto non esiste una rete non duplicabile indispensabile a questo.
Altra differenza sta nel fatto che la distinzione tra le 2 categorie di clienti è caduta molti anni prima, nel 2003, ed inoltre è stata data la possibilità, in alcuni casi particolari, agli operatori distributori di vendere direttamente agli utenti.
Anche in questo settore è stato introdotto un limite alla vendita di gas sul territorio nazionale: nessuna impresa può vendere più del 50% del gas consumato in Italia(fino al 2010); misura, questa, che ha colpito l’ENI, ex-monopolista del settore.
* Attività di Trasmissione, ossia gestione della rete nazionale di trasmissione elettrica, caratterizzata da un regime di riserva in cui opera un solo Soggetto nato dalla fusione di TERNA e GRTN, il quale deve operare in condizioni di non discriminazione ed imparzialità nel concedere l’accesso (connessione) alla rete;
* Attività di Distribuzione, caratterizzata da un regime concessorio. In particolare, viene attribuita una sola concessione a livello comunale, in corrispondenza di una scala minima sufficiente. Questo assetto ha provocato l’impossibilità di apertura alla concorrenza di questa attività;
* Attività di Vendita, quasi totalmente liberalizzata, in cui venivano distinte 2 categorie di utenti del servizio:
-> Clienti idonei, dotati di una tale capacità contrattuale che gli permette di stipulare contratti di fornitura con uno qualsiasi dei soggetti operanti, stabilendo liberamente con questo prezzi e modalità di fornitura;
-> Clienti vincolati, ossia consumatori domestici e piccole imprese, non dotati di rilevante forza contrattuale, sottoposti all’obbligo di stipulare contratti di fornitura esclusivamente tramite “L’Acquirente Unico”, SPA costituita ad hoc per tutelare questa fascia di utenza, incaricata di contrattare una fornitura di energia elettrica che risponda a requisiti di continuità ed adeguatezza delle tariffe, le quali sono determinate dall’Autorità del settore.
Dal 2007, questa distinzione è caduta, è si è optato per una totale apertura dell’attività di vendita di energia elettrica alla concorrenza, instaurando, però, un Regime di Maggior Tutela per gli utenti più piccoli come i consumatori domestici e le piccole imprese.
b) Il gas.
La situazione è pressoché identica a quella del settore dell’energia elettrica, con la differenza che non c’è bisogno di un regime di riserva per le fasi di trasporto del gas, in quanto non esiste una rete non duplicabile indispensabile a questo.
Altra differenza sta nel fatto che la distinzione tra le 2 categorie di clienti è caduta molti anni prima, nel 2003, ed inoltre è stata data la possibilità, in alcuni casi particolari, agli operatori distributori di vendere direttamente agli utenti.
Anche in questo settore è stato introdotto un limite alla vendita di gas sul territorio nazionale: nessuna impresa può vendere più del 50% del gas consumato in Italia(fino al 2010); misura, questa, che ha colpito l’ENI, ex-monopolista del settore.
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Dettagli appunto:
-
Autore:
Michele Fanelli
[Visita la sua tesi: "Le agevolazioni fiscali per l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili in Italia."]
- Università: Università degli Studi della Tuscia
- Facoltà: Economia
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