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I vizi genetici e funzionali del contratto e le relative conseguenze



Il contratto può essere viziato, se lo stesso è privo di vizi produce normalmente i suoi effetti  tipici. Quando parliamo di vizi del contratto dobbiamo distinguere tra GENETICI e FUNZIONALI. Tale distinzione ne presuppone un’altra legata alla nozione di contratto. Si può intendere il contratto come accordo cioè quando sorge o rapporto e ci si riferisce alla parte funzionale. Il legislatore prevede dei rimedi sia per i vizi genetici che funzionali. Iniziamo da quelli genetici e affermiamo che possiamo avere dei contratti che presentano vizi genetici che generano invalidità dello stesso atto e, a seconda della gravità, nullità e annullabilità. Entriamo nel merito e puntualizziamo che il contratto NULLO è INEFFICACE, INVALIDITAINSANABILE.
 

Il contratto ANNULLABILE è viziato nel suo momento genetico ed esso produrrà i suoi effetti precari, sarà INVALIDO ma EFFICACE. Tali effetti precari possono essere rimossi con effetto EX TUNC (dal momento della conclusione del contratto) attraverso l’AZIONE DI ANNULLAMENTO.
  
Le cause di nullità si accorpano in tre gruppi:

STRUTTURALI (CONTRATTO DIFETTA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE O LA CAUSA, ELEMENTO ESSENZIALE,  ESISTE MA E’ ILLECITA O SI TRATTA DI UN ELEMENTO ESSENZIALE (OGGETTO) IMPOSSIBILE;

NULLITA’ TESTUALI (IL LEGISLATORE PREVEDE TESTUALMENTE LA SANZIONE DI NULLITA’ IN UN DETERMINATO CASO: PATTI SUCCESSORI (CONTRATTI TESTAMENTARI NULLI);

NULLITA’ VIRTUALI (QUANDO LA SANZIONE DELLA NULLITA’ NON E’ CONTEMPLATA DAL LEGISLATORE MA LA SI DESUME  DAL FATTO CHE QUEL CONTRATTO E’ CONTRARIO AD UNA NORMA IMPERATIVA).

Le norme imperative sono quelle che non possono essere derogate dalle parti poiché mirano a tutelare interessi ultra individuali. Le cause di annullamento sono l’INCAPACITA’ (soggetto privo della capacità di agire o incapace di intendere e di volere), VIZI DELLA VOLONTA’ E DEL CONSENSO (ERRORE, VIOLENZA, DOLO); in questi ultimi aspetti si assiste ad un processo alterato di formazione della volontà. La VIOLENZA può essere psichica (minaccia) o fisica. L’ ERRORE è una falsa rappresentazione della realtà; in tale contesto vi è da ritenere che le sole fattispecie ammissibili sono l’errore essenziale e riconoscibile dall’altro contraente. E’ essenziale un errore quando il legislatore lo fissa come tale e cioè quando cade su un oggetto della prestazione per esempio: l’errore è causa di annullamento quando, essendo essenziale, è allo stesso tempo riconoscibile dall’altro contraente perché si vuole tutelare l’affidamento dell’altra parte. Se non c’è approfittamento dell’altra parte il contratto non è annullabile perché il legislatore tutela l’affidamento dell’altro contraente sempre e comunque (la buona fede). Vi sono diversi tipi di errore tra cui l’errore ostativo (sulla dichiarazione = per esempio sbaglio a scrivere un dettaglio riferito al prezzo di un bene). Il dolo è la volontà di raggirare l’altro contraente per indurre il soggetto a concludere un contratto che non sarebbe mai stato concluso. La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice mentre l’azione per fare emergere la nullità è IMPRESCRITTIBILE; l’azione per fare annullare il contratto si prescrive in 5 anni. Dal punto di vista dei vizi genetici bisogna richiamare due azioni che portano al rimedio della RESCISSIONE (SCIOGLIMENTO).

Le cause di rescissione sono due: IPOTESI DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI PERICOLO ED IPOTESI DEL CONTRATTO CONCLUSO IN STATO DI BISOGNO. Nel nostro ordinamento non esiste il principio dell’equilibrio economico del contratto cioè potrei vendere un codice a 1000 euro per esempio se trovassi chi lo acquista (contratto valido pur essendoci uno squilibrio di prezzo) e lo stesso dicasi per un calciatore che si accorda ad un prezzo che presenta eccessi di valutazione economica. Andiamo però a considerare situazioni patologiche: contratto concluso in stato di pericolo (se una parte per salvarsi da un pericolo certo, noto alla controparte, stipula un contratto a condizioni inique, lo stesso può essere rescisso su istanza del soggetto leso). Si pensi al naufrago che sta per annegare ed è salvato da chi però chiede in cambio la casa dello stesso ad un prezzo irrisorio e quest’ultimo disperato accetta pur di salvarsi. Siamo di fronte ad un contratto rescindibile perché stipulato in stato evidente di pericolo attuale di un danno alla persona ed avvenuto con approfittamento. Lo stato di bisogno è diverso e non coincide con lo stato di insolvenza. Lo stato di bisogno fa riferimento alla mancanza di liquidità. Se in questa situazione di bisogno il soggetto stipula un contratto e vi è stato approfittamento, lo stesso può essere rescisso. Il legislatore, in questa fattispecie, precisa che l’azione di rescissione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la  prestazione eseguita o promessa aveva al tempo del contratto. Facciamo un esempio: se in situazione di bisogno Tizio svende il suo immobile che vale 100 a 70, 60 non vi è alcun problema poiché la metà del valore del bene svenduto è 50 per cui rientra nella previsione scegliendo un prezzo superiore a 50, ma non va bene se è svenduto a meno di 50 (LESIONE QUALIFICATA). Chi subisce la rescissione può “salvare” il contratto offrendosi di riportare il contratto ad equità cioè può chiedere di ripristinare l’equilibrio contrattuale. L’azione di rescissione è soggetta ad un termine di prescrizione molto breve: DEVE ESSERE ESERCITATA ENTRO UN ANNO. Abbiamo visto i vizi genetici: NULLITA’, ANNULLABILITA’ e RESCISSIONE, ma abbiamo anche i vizi funzionali. Si possono verificare eventi che mettono in crisi il vincolo contrattuale (SINALLAGMA CONTRATTUALE) che è il rapporto di reciprocità tra le prestazioni. 

Tratto da IL CONTRATTO E I SUOI APPROFONDIMENTI di Giuseppe Rondinone
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