Il contratto e i suoi connotati essenziali
Il contratto è un negozio giuridico, una manifestazione di volontà da cui discendono effetti giuridici quindi fonte principale dei rapporti obbligatori. Esso è l’accordo di due o più parti (centri autonomi d’interesse) secondo il codice. Si distingue dagli altri negozi giuridici come il matrimonio per il fatto che è teso a regolare, estinguere, costituire un rapporto giuridico avente contenuto patrimoniale. La patrimonialità del rapporto giuridico è la caratteristica essenziale del contratto. Nel nostro ordinamento vige l’autonomia contrattuale; le parti sono libere di autoregolamentarsi cioè di determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge al di là dei quali non è ammesso spingersi pena l’invalidità del contratto. Le parti possono concludere contratti diversi dai contratti tipici disciplinati dal legislatore. I contraenti possono stipulare contratti atipici perché in accordo con la legge. Il limite da rispettare è la meritevolezza della causa che quel contratto mira a realizzare. Esempi di contratti atipici sono: leasing, franchising, etc..
Gli elementi fondamentali del contratto, in assenza dei quali lo stesso è nullo, sono: l’accordo tra le parti, la causa (funzione economico – sociale del contratto/aspetto oggettivo), oggetto (ciò che le parti pattuiscono), forma (quando prescritta dalla legge a pena di nullità/AD SUBSTANTIAM). Nel nostro ordinamento vige la libertà della forma contrattuale cioè la volontà contrattuale può essere manifestata anche oralmente salvo che il legislatore imponga, a pena di nullità, una forma ad hoc come quella scritta. Il contratto si conclude di regola quando, chi fa la proposta contrattuale, viene a conoscenza dell’accettazione e ciò per il tramite di due atti: PROPOSTA ED ACCETTAZIONE. Quest’ultima deve essere conforme alla proposta, devono coincidere. La volontà negoziale di solito si manifesta all’esterno anche se ci sono contratti che si concludono con un comportamento concludente cioè la condotta è espressione di una volontà negoziale. Si pensi all’esecuzione del contratto prima della risposta dell’accettante che configura una fattispecie specifica di contratto che si definisce quando inizia l’esecuzione dello stesso da parte dell’accettante. Si pensi al ristoratore che si rifornisce dallo stesso fornitore e, con cadenza periodica, ordina la fornitura di latte per esempio od altro; quando perviene l’ordine inizia il contratto. Si connota quindi quanto precisato poco fa. L’accettante deve avvisare l’altra parte dell’inizio dell’esecuzione. Vi sono contratti che per la loro natura producono obbligazioni a carico di una sola parte. In questi casi quando vi è l’obbligazione a carico del solo proponente non è neppure necessaria l’accettazione ed il contratto si perfeziona attraverso un comportamento silente (silenzio – assenso). Anche in materia contrattuale vige il principio della buona fede intesa come correttezza di condotta. E’ un obbligo che grava sulle parti già dalla trattativa, la violazione di tale precetto può generare responsabilità pre – contrattuale.
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Dettagli appunto:
- Autore: Giuseppe Rondinone
- Università: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Scienze Giuridiche dell'Impresa e della Pubblica Amministrazione
- Esame: Istituzioni di Diritto Privato
- Docente: Prof. Antonio Tullio
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