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La prova testimoniale


La testimonianza è la narrazione fatta al giudice da una persona estranea ai fatti fra le parti. Il testimone è chiamato a rendere la propria deposizione oralmente davanti al giudice, oppure il giudice può disporre di una testimonianza detta “dichiarazione scritta” con la firma autenticata. La testimonianza è vista con diffidenza (poiché nel tempo i ricordi si fanno radi e confusi) e quindi anch'essa trova limiti legali di ammissibilità.

Quando la forma è richiesta allora è un elemento essenziale del negozio e dove il requisito non è rispettato allora l'atto è nullo. La prova della stipulazione dell'atto può essere data con la produzione del documento in cui l'atto è consacrato. Il legislatore non consente che la formazione del documento sia provata con: testimoni, giuramenti, confessioni. La dimostrazione del documento è essenziale per la validità dell'atto e per la prova dello stesso. L'unica eccezione è fatta se la parte in causa ha perso il documento senza sua colpa. In questo caso è ammesso ogni tipo di prova; se parliamo di una forma stabilita ad probationem tantum, allora l'atto compiuto non è nullo, ma l'unica osservanza che si fanno è quella del divieto della prova testimoniale e di quella presuntiva.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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