Il mandato (1703 c.c.)
Il mandato è il contratto con cui una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di un'altra parte. L'incarico che viene dato al mandatario è quello di concludere dei contratti.
Il mandato può essere:
1. generale, che riguarda il compimento di una serie indeterminata di atti;
2. speciale, che riguarda il compimento di uno o più atti specifici.
Il mandatario ha diritto ad un compenso; in questo caso se non è stata pattuita dalle parti si tengono presente le tariffe professionali. Il mandato si estingue per scadenza del termine o compimento dell'affare, morte o incapacità legale di una delle parti.
Il mandato è il potere di concludere degli affari per nome e per conto di un altro soggetto; in questo caso il mandato può essere:
1. con rappresentanza; qui il mandatario può spendere il nome del mandate, cioè potrà dichiarare alla controparte che egli ha ricevuto dal mandante la procura a contrattare per lui e agirà in nome e per conto del mandante stesso.
2. senza rappresentanza, il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandante ma non agisce per suo nome.
Le obbligazioni del mandatario sono:
1. eseguire la prestazione con la diligenza del buon padre di famiglia;
2. rendere conto del proprio lavoro al mandante;
3. trasferire al mandante tutti i diritti acquistati in esecuzione del mandato.
Il mandante invece:
1. far avere al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato (1719);
2. rimborsare al mandatario le spese con gli interessi legali e pagargli il compenso salvo che il mandato sia gratuito.
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