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L'incapacità legale e naturale

L'incapacità legale e naturale


Tutti e due i tipi di incapacità portano all'annullabilità del contratto. In questo caso vogliamo tutelare il contraente che è stato indotto a concludere un affare per lui svantaggioso. Anche in mancanza di danni effettivi, se al momento della conclusione del contratto, una delle due parti era in una situazione di incapacità legale allora il contratto è annullabile.

Nel caso di incapacità naturale, il contratto è annullabile a condizione che si provi:
1. la sussistenza di un concreto pregiudizio per l'incapace;
2. la mala fede dell'altro contraente, cioè il fatto che il terzo conosceva lo stato di incapacità naturale o che avrebbe potuto comunque accertarlo con l'ordinaria diligenza.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Adriana Capodicasa
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