L'invalidità del contratto
Un contratto è invalido quando, al
momento della conclusione, esso presenta uno o più difetti di una
gravità tale da impedirgli di produrre effetti che le parti intendevano
raggiungere.
Le cause di invalidità di un contratto sono:
1. la
nullità; (ex tunc); questa si ha in presenza dei difetti più gravi, come
la mancanza di uno degli elementi essenziali. Il contratto non può
produrre alcun effetto quindi risulta nullo.
2. l'annullabilità; (ex
nunc); questa è causata da vizi meno gravi, sanabili a determinate
condizioni. Il contratto annullabile può produrre effetti e li produce
fino a quando esso non venga annullato da una sentenza pronunciata a
seguito di un giudizio richiesto dalla parte interessata.
3. la rescindibilità. Questa riguarda alcune situazioni piuttosto circoscritte, come ad esempio il contratto
concluso in caso di pericolo.
I difetti che abbiamo trattato sopra
riguardano la struttura del contratto. Essi si devono verificare al
momento della sua conclusione, quando le parti raggiungono l'accordo e
non in un momento successivo. Le anomalie che interessano la fase
successiva alla stipulazione, cioè la fase dell'esecuzione, determinano
la risoluzione del contratto.
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