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La prova come risultato probatorio: la prova diretta e gli indizi


Della prova può parlarsi puntando sui risultati dell’elaborazione probatoria, così come conosciuti e apprezzati dal giudice con il processo e nel processo.

Posto il thema sul fatto principale oggetto dell’imputazione, il risultato raggiunto in punto di prova mutua le conoscenze di cui dispone il giudice a conclusione della complessiva elaborazione probatoria. Non attiene, insomma, all’acquisizione di questo o di quel mezzo di prova, ma al coordinamento fra tutte le acquisizioni introdotte nel processo. Qui il termine prova non designa i veicoli, ma l’esito conoscitivo.

È diretta la prova che pertiene al fatto-reato e consente, in via immediata, la conclusione sulla sussistenza o meno di tale fatto. È indiretta la prova che attiene a un fatto diverso da quello oggetto di prova e, se isolato, non determina alcuna premessa rilevante ai fini della decisione.

a) Una prova diretta per eccellenza è quella relativa al reato commesso in udienza (art. 476). La percepisce, senza la precostituzione di un tema di prova, lo stesso giudice del dibattimento registrando un episodio avvenuto in sua presenza. In questi casi v’è una perfetta coincidenza fra il fatto, dalla scontata rilevanza probatoria, e la prova, intesa quale risultato conosciuto e apprezzato dal giudice.
Fuori da tale ipotesi, gli spazi per la prova diretta sono disegnati dai contenuti del tema di prova e dai mezzi in concreto utilizzati per verificarli. È diretta la prova se il tema e il mezzo di prova si riferiscono allo stesso fatto principale oggetto dell’imputazione.

b) Nella prova indiretta l’accertamento approda alla rappresentazione di un fatto diverso da quello specificamente enucleato nel capo d’imputazione. La prova non coincide con la conoscenza giudiziale del fatto principale, ma attiene ad un fatto secondario dal quale dovrebbe dedursi la prova del fatto principale, in ognuno o in qualcuno dei suoi elementi. La prova indiretta si appunta perciò su una circostanza indiziante e si avvale di un procedimento critico, e prende quindi il nome di indizio o prova critica.

Secondo l’art. 192, l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi; questa operazione logica tuttavia è possibile nel solo caso in cui gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. La formula intende anzitutto ribadire che se l’indizio è isolato non può assumere significativa rilevanza ai fini della decisione. Neppure il libero convincimento del giudice riesce a scavalcare gli insuperabili limiti di una carente acquisizione probatoria. Vi deve essere una effettiva pluralità di indizi, basata su distinte circostanze indizianti, e non indizi combinati tra di loro secondo un doppio o triplo passaggio inferenziale. È questo il caso dell’indizio mediato (indizio che discende da un altro).

La gravità degli indizi: può darsi che il tema di prova abbia per oggetto la stessa circostanza indiziante, grave perché consistente ai fini del complessivo accertamento; e può darsi che la circostanza sia dotata di una rilevante contiguità logica con il fatto ignoto. In questi casi sarà la verifica del thema a convalidare l’indizio. Può anche darsi, però, che il thema di prova abbia per oggetto il fatto dell’imputazione, e in questi casi saranno le variabili dell’elaborazione probatoria a far emergere l’indizio nella sua gravità.

La precisione degli indizi: non occorre che i fatti su cui si basa l’indizio siano tali da far apparire l’esistenza del fatto ignoto come l’unica conseguenza possibile dei fatti accertato, secondo un legale di necessarietà assoluta ed esclusiva. È sufficiente che l’inferenza avvenga alla stregua di un canone di probabilità, con riferimento alla connessione verosimile degli accadimenti, la cui normale sequenza e ricorrenza può verificarsi secondo regole di esperienza.

La concordanza degli indizi: occorre che tra la pluralità di indizi si stabilisca un collegamento non occasionale e occorre che l’operazione logica della coordinazione globale degli indizi nasca dalla loro oggettiva confluenza in un’unica direzione.

Il principio non ammette deroghe: pluralità e concordanza degli indizi sono un connotato essenziale della prova indiziaria; implicano una preventiva analisi di ogni singolo indizio e comportano una successiva sintesi di tutti questi indizi, da raffrontare e armonizzare in un’unica direzione.

Tratto da LE PROVE, IL PROCEDIMENTO PROBATORIO E IL PROCESSO di Gianfranco Fettolini
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