Dal superamento delle regole di esclusione della prova al ripristino della disciplina originaria
La legge delega (nella direttiva n. 76) prevedeva il divieto di acquisizione probatoria dell’atto delle indagini preliminari in forma indiretta, fissando le tassative ipotesi di utilizzabilità dell’atto.
Il cpp prevedeva il divieto in forma diretta, puntando su una precisa regola di esclusione: la dichiarazione utilizzata per la contestazione non può costituire prova dei fatti in essa affermati. Tale specifico divieto era l’espressione di un più generale divieto, afferente a tutti gli atti delle indagini preliminari e legato alla disciplina del doppio fascicolo; la contestazione, ex art. 500, apriva la strada solo ad una possibile valutazione dell’atto per stabilire la credibilità della persona esaminata.
Il testo originario del codice ipotizzava talune eccezioni. L’atto delle indagini preliminari poteva essere acquisito al fascicolo per il dibattimento, e costituire quindi prova, in talune situazioni espressamente considerate: casi di acquisizione dell’atto irripetibile (artt. 431, 512; l’impossibilità di ripetere l’atto finiva per renderne inevitabile l’utilizzazione nel dibattimento), dell’atto garantito (art. 503 comma V; l’intervento della difesa nell’atto delle indagini preliminari serviva ad anticipar una garanzia propria del dibattimento), dell’atto assunto in determinate circostanze di tempo e di luogo (art. 500 comma IV; aveva circostanze che lo dotavano di spiccata potenzialità probatoria).
Con la sentenza n. 255 del 1992 la Corte costituzionale rovesciò questo rapporto regola-eccezioni. La separazione tra le due fasi delle indagini preliminari e del dibattimento non venne scandita dalle regole di esclusione della prova, ma fu calibrata dal principio di non dispersione dei mezzi di prova.
La normativa sul giusto processo (avviata dalla riforma costituzionale dell’art. 111 Cost. e perfezionata, a livello di legge ordinaria, dalla l. 63/2001) ripropone l’impianto originario del codice; ripristina, nel loro genuino significato, le regole di esclusione della prova; riduce drasticamente le ipotesi di precostituzione della prova attraverso l’acquisizione dell’atto delle indagini preliminari.
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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