L’acquisizione de plano della prova documentale
Può darsi che l’acquisizione della prova non sia preceduta da un formale provvedimento di ammissione, ma che avvenga de plano, con un atto che, per implicito, escluda ogni sorta di preclusione sulla prova acquisita. L’ipotesi rinvia la possibile quaestio sull’ammissibilità della prova a un secondo momento, e sempre che le parti intendano contestarne l’acquisizione.
Possiamo scomporre questa situazione in tre fasi.
La prima comprende il deposito, la produzione o la trasmissione di cose, documenti o verbali: la loro acquisizione de plano implica la valutazione positiva in ordine all’ammissibilità della prova.
La seconda fase è eventuale ed è profilabile nel caso in cui sorga una quaestio sull’ammissibilità della prova depositata, prodotta o trasmessa.
La terza fase anch’essa eventuale, è contrassegnata dall’ordinanza con cui è decisa l’acquisizione (o l’esclusione) della prova (artt. 491 comma IV e 494).
Sono tutte fasi precedenti all’utilizzazione della prova.
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Autore:
Gianfranco Fettolini
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- Università: Università degli Studi di Brescia
- Facoltà: Giurisprudenza
- Corso: Giurisprudenza
- Esame: Diritto Processuale Penale
- Docente: Alessandro Bernasconi
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