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APPROFONDIMENTI

I matrimoni tra donne musulmane e uomini non musulmani in Italia: un caso di vuoto legislativo

20/05/2010

I matrimoni tra donne musulmane e uomini non musulmani in Italia: un caso di vuoto legislativo

Con l’arrivo negli ultimi decenni di numerosi immigrati nel nostro Paese, il panorama della società italiana, malgrado i molti tentativi di resistenza in atto, sta mutando rapidamente.

Tra i nuovi fenomeni che caratterizzano la nostra società, sempre maggiore diffusione hanno le coppie miste, un elemento che si manifesta in una fase storica in cui si assiste ad una profonda trasformazione dell’istituzione matrimoniale stessa. Da un lato infatti da qualche decennio è stato introdotto in Italia il divorzio, che ha messo fine alla secolare indissolubilità del matrimonio, e dall’altro si diffondono le coppie di fatto e si è discusso di riconoscimento delle unioni omosessuali.

In un simile panorama in continua evoluzione esiste una questione che, pur coinvolgendo poche coppie da un punto di vista numerico, rappresenta tuttavia il sintomo indiscutibile di tensioni e contraddizioni di grande momento. Si tratta dei matrimoni di donne musulmane immigrate con uomini italiani. Una scelta che dovrebbe essere assolutamente libera, ma che in alcuni casi può diventare difficile se non impossibile.

Infatti l’art. 116 del nostro Codice Civile prevede che "Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nello Stato deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio".
L’ostacolo sorge allorquando i governi di alcuni Stati a maggioranza musulmana si rifiutano di concedere tale nulla osta nel caso in cui la richiesta venga da una donna che intende sposare un italiano, supposto quindi non musulmano. Ciò avviene poiché le leggi di molti Stati a maggioranza musulmana si rifanno alla tradizione sharaitica e, in particolare, ad un passo coranico che recita: "Non date spose donne credenti a idolatri finché essi non abbian creduto, perché lo schiavo credente è meglio di un uomo idolatra, anche se questi vi piaccia." (Corano II, 221).

La (supposta) differenza di religione dunque diventa un impedimento al matrimonio.
Nulla di nuovo nella storia, poiché in passato ostacoli di vario genere (compresi quelli di carattere religioso) erano diffusi: basti pensare alla tragedia – di fantasia certo, ma specchio di effettive realtà – di Romeo e Giulietta. D’altronde ancora adesso la Chiesa Cattolica prevede la disparitas cultus come impedimento al matrimonio celebrato fra una persona battezzata (uomo o donna qui non fa differenza) e una persona non battezzata: “È invalido il matrimonio tra due persone, di cui una sia battezzata nella Chiesa cattolica o in essa accolta e non separata dalla medesima con atto formale, e l'altra non battezzata." (Can. 1086.1).

Malgrado questo ostacolo, non mancano casi di donne musulmane sposate in Italia con uomini non musulmani. Esistono infatti possibilità di aggirare l’impedimento, alcune legali, altre meno: nel primo caso, per esempio, può succedere che il futuro marito si converta all’Islam prima del matrimonio o che la donna musulmana abbia la cittadinanza italiana (quindi non necessiti di nullaosta); ma si assiste anche a diversi casi di corruzione del funzionario del consolato preposto a rilasciare la “dichiarazione dell'autorità competente del Paese d’origine” richiesta dall’art. 116 del Codice Civile.

Come si vede, sceverando da un punto di vista non solo sociologico quanto piuttosto religioso-giuridico le questioni sollevate dai matrimoni misti, emerge in maniera precisa il conflitto sempre più insopportabile tra norme di carattere e (supposta) matrice religiosa e disposizioni di leggi statuali (per non parlare di quanto previsto dalle Dichiarazioni sui Diritti Umani).
Per quanto riguarda la specifica questione in esame, i sistemi finora adottati dalle coppie per risolverla non possono ritenersi accettabili in un Paese che si dichiari garante dei Diritti Umani e che intenda mantenere l’ordine all’interno della propria giurisdizione: infatti, senza nemmeno discutere sull’inaccettabilità della pratica della corruzione di funzionari consolari, c’è da sottolineare che anche la forzatura alla conversione per il futuro marito italiano non sembra essere una soluzione tollerabile e in linea con il principio di libertà religiosa che vige anche in Italia.

Molto più efficace sarebbe probabilmente un preciso intervento legislativo che regolasse non soltanto la questione qui trattata, ma in generale i rapporti dello Stato Italiano con le Comunità Musulmane presenti nel Paese, alla pari delle diverse Intese che dal 1984 regolano, ad esempio, le relazioni tra lo Stato e le Chiese Valdese e Metodista, l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, la Comunità Ebraica.

Soltanto con la regolamentazione di tali rapporti sarà possibile fornire alle coppie miste in Italia un percorso chiaro e legale di avvicinamento al matrimonio, garantendo i diritti inalienabili e fondamentali di ogni essere umano ad ogni cittadino residente nel territorio.


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