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Gli accertamenti tecnici irripetibili nel processo penale

Punto di partenza di questo nostro discorso è l’attività del pubblico ministero, il quale una volta acquisita la notitia criminis e averla iscritta nell’apposito registro, svolge le indagini preliminari necessarie, in ordine all’esercizio dell’azione penale, comprensive degli «accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini». Come abbiamo potuto notare, pur avendo scelto il Legislatore di non codificare una precisa e generale nozione di atto irripetibile, tuttavia egli ha creato quantomeno due norme in grado di costituire un nucleo fondamentale e un punto di riferimento nell’elaborazione del concetto.
Sappiamo di certo che il pubblico ministero può compiere accertamenti ed ora va aggiunto che questi possono essere divisi in due categorie, quelli che potranno essere ripetuti in dibattimento, e quelli non più ripetibili, i cui articoli di riferimento saranno il 359 e 360 c.p.p.
La dizione “accertamenti tecnici ripetibili” non è contemplata nel codice di rito, ma si può affermare che rientrano in questa categoria tutte quelle attività a cui fa riferimento l’art. 359 c.p.p. e cioè tutti gli «accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici» ed ad ogni altra «operazione tecnica» svolti dai consulenti tecnici del pubblico ministero, per indagini che richiedono «specifiche competenze». L’art. 359 c.p.p. è caratterizzato, in primo luogo, dal fatto che l’attività in esso disciplinata è di parte e il suo contributo non assurge ad elemento probatorio pieno; in secondo luogo, dalla “ripetibilità” dell’accertamento, dunque qualora questo appaia tale, il pubblico ministero nomina il consulente tecnico e fa svolgere l’accertamento in segreto. Differenza importante questa, con l’art. 360 c.p.p., il quale, invece, impone la comunicazione alle persone interessate, perché i risultati che ne derivano, sono utilizzabili nel processo. Difatti, quando non sussistano le condizioni previste dall’art. 360 c.p.p., l’accertamento tecnico “ripetibile” non può essere inserito nel fascicolo per il dibattimento, ex art. 431 c.p.p., ma andrà a confluire nel fascicolo del pubblico ministero ex art. 433 c.p.p. e, comunque, non può direttamente essere utilizzato in dibattimento e posto a fondamento della decisione. Quindi, nell’art. 359 c.p.p., ben può il pubblico ministero agire senza la necessità di avvertire l’indagato, giacché questi avrà comunque la possibilità, ove lo riterrà opportuno, di contestare le conclusioni del consulente della pubblica accusa anche tramite una propria consulenza. Questo comporta che il pubblico ministero riuscirà ad usufruire di un maggior spazio di segretezza e riservatezza nella conduzione delle indagini.

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1 CAPITOLO I. INQUADRAMENTO SISTEMATICO Sommario: 1.1 Profili generali - 1.2 Le tipologie di accertamenti tecnici - 1.3 Il concetto di irripetibilità - 1.3.1 (Segue) La differenza tra il concetto di irripetibilità originaria e irripetibilità sopravvenuta. 1.1 Profili generali Il processo penale ha conosciuto il repentino affermarsi della c.d. “prova scientifica” 1 , ovvero l’emergere nelle aule di giustizia di una modalità di ricostruzione del fatto contrassegnata dall’utilizzo di un sapere tecnico-scientifico, quale strumento indispensabile di conoscenza e di definizione della controversia, la cui incidenza si è rivelata sempre più decisiva per la valutazione dei dati 1 «Vi è un opinione generale che le conoscenze acquisite dalla scienza non diano adito a discussioni: la ricerca scientifica, infatti, è sottoposta a continue e attente verifiche, la cui imparzialità è assicurata dalla verità dei laboratori che la praticano. Si suppone così che gli stessi criteri obiettivi valgano quando la scienza venga applicata ad un indagine giudiziaria. Tali controlli, in realtà, risultano difficili in tribunale, dove l’ammissibilità di una prova scientifica è valutata da persone senza una specifica formazione tecnica (giudici, giurati, avvocati e procuratori pubblici). Infatti, non di rado i giuristi non sono al corrente delle potenziali imperfezioni di un metodo o di un’argomentazione scientifica specifica della criminalistica (neologismo creato dal Dr. Gross nel 1895 per indicare i principi e i metodi scientifici applicati all’investigazione criminale) e non sono in grado di muovere obiezioni. Altre volte, le parti in un processo presentano perizie diametralmente opposte e lasciano a una giuria di profani il compito di decidere la validità delle argomentazioni “scientifiche”. Questo gioco tra perizia e contro-perizia è futile, poco produttivo, e non causa altro che discredito alla corretta amministrazione della prova. Lo scopo di un processo dovrebbe essere la ricerca della verità. Per aiutare le giurie in questa ricerca, la legge consente ai periti di testimoniare ed esprimere le proprie opinioni sugli argomenti di competenza. Tuttavia le opinioni di un perito, unite al gergo specialistico utilizzato e alla sua credibilità personale, possono conferire un aspetto di infallibilità alla testimonianza. Purtroppo raramente i giuristi si spingono al di là della semplice verifica delle qualifiche del perito e dei fatti sui quali le conclusioni del perito sono basate. La ragione della limitatezza di questa indagine è semplice: la maggior parte dei giuristi non dispone di una preparazione scientifica che permetta di contestare o accettare l’ammissibilità della testimonianza del perito». Così TARONI-CHAMPOD, Riflessioni sulla valutazione della prova scientifica, in Giust. pen., 1993, 247.

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Parole chiave

accertamenti tecnici
accertamento
codice penale
codice procedura penale
difesa
irripetibilità
legislazione
perizia
polizia giudiziaria
processo
pubblico ministero
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