INTRODUZIONE
Nella pratica dei trasferimenti immobiliari, non è raro imbattersi in situazioni ove allo
stato di fatto presentato dal dante causa si contrapponga uno stato di diritto non
perfettamente allineato, tale da generare scarsa chiarezza in merito al possesso ed alla
proprietà od altro diritto reale sull’intero bene od una parte di esso.
Può accadere che un soggetto abbia una presunzione proprietaria derivante da un
possesso protrattosi per molto tempo , oppure che eserciti su un bene più o meno
consciamente la sola detenzione e non il possesso, od anche che che vi siano beni
posseduti o detenuti da un soggetto non proprietario e risulti impossibile risalire al
proprietario originario per carenza di dati reperibili dalla storia del bene anche
attraverso l’indagine presso i pubblici registri immobiliari e gli archivi storico,
urbanistico e catastale.
Queste situazioni che non sono infrequenti e possono riguardare terreni, fabbricati,
porzione degli stessi (si pensi ad esempio ai casi nei quali il costruttore abbia costruito e
venduto immobili regolarmente censiti , dimenticando pero’ di effettuare detta
operazione per determinate pertinenze quali cantine, soffitte ecc.) negli anni passati
venivano sottovalutate da molti addetti ai lavori, anche in virtù di una legislazione
poco stringente in tema di conformità urbanistica e catastale per la circolazione dei beni
immobili , per cui si ovviava al problema inserendo nei contratti di trasferimento alla
descrizione del bene la voce “accessori ed altro” utile a ricomprendere tutto il
complesso del bene (quindi anche quanto non espressamente individuato) , lasciando
5
in eredità ai posteri ogni chiarimento nel merito e senza porre adeguato rimedio a
situazioni di fatto non corrispondenti a quella di diritto.
Il progressivo percorso verso atti di compravendita sempre piu’ precisi e dettagliati, che
ha avuto il suo apice nel D.Lgs. 78/2010 che ha imposto la verifica della conformità
catastale dei fabbricati prima del rogito, ha finalmente posto l’attenzione sulla necessità
di avere atti di compravendita quanto mai esaustivi e precisi, rappresentanti la perfetta
fotografia dello stato di fatto e di diritto dei beni.
La verifica notarile, prima della stipula degli atti di compravendita immobiliare o di
altri atti con i quali si trasferiscono o costituiscono diritti reali sugli stessi , in combinato
con la Due Diligence eseguita da Professionisti abilitati nelle specifiche materie
tecnico-legali, ha lo scopo sia di appurare con certezza la legittimità tecnico-giuridica
dell’immobile secondo le vigenti normative urbanistiche e catastali, che la corretta
intestazione al legittimo proprietario (o titolare del diritto reale), il quale dovrà tra
l’altro al rogito dichiarare sotto la propria responsabilità civile e penale, che i dati
catastali (consistenza, categoria, classe e rendita catastale) e le relative planimetrie
corrispondano allo stato di fatto dell’immobile, a pena di nullità.
Non sono rare situazioni nelle quali si debba intervenire per correggere questi difetti ,
a seguito della minor precisione che in passato veniva richiesta per effettuare le
compravendite. Si pensi all’ ipotesi in cui il precedente passaggio di proprietà non sia
stato correttamente volturato , od anche a tutti quei casi nei quali il proprietario abbia
sempre utilizzato nel tempo determinate pertinenze ritenendole proprie (soffitte, cantine,
ripostigli, ecc.) , scoprendo successivamente la mancanza a suo nome degli idonei titoli
di proprietà.
La soluzione a tali problematiche è ancora lontana dall’aver trovato una regola
condivisa a livello nazionale da parte di tutte le istituzioni coinvolte, per cui puo’
accadere che ad uno stesso problema vengano proposte ipotesi diverse sulla
soluzione da adottare secondo l’orientamento del Notaio, del Tecnico, del competente
Ufficio del Catasto , generandosi con ciò nel mercato un diffuso senso di diffidenza.
Questo lavoro, che partendo dall’analisi del diritto di proprietà e delle situazioni
possessorie approfondisce i temi dell’usucapione e della vendita per possesso nei quali
va ricercata la soluzione per la circolazione degli immobili posseduti senza
intestazione, intende essere utile al fine di proporre con semplicità e chiarezza quel
6
percorso da compiere nell’interesse di tutte le parti coinvolte, per poter dare una lineare
circolazione a quei beni privi di una corretta intestazione , sempre nell’attesa che una
risposta uniforme e definitiva venga data dalla nostra legislazione nella normale e
continua evoluzione del Diritto, nel rispetto delle aspettative di tutti gli operatori e del
mercato.
7
PROPRIETÀ, POSSESSO, DETENZIONE
LA PROPRIETÀ
Il libro terzo del nostro codice civile, che sappiamo esser composto da sei libri , è
titolato “della proprietà” (artt. 810-1172 c.c.).
La nostra Costituzione, all'art. 42
1
, esplicita e garantisce , assieme alla proprietà
pubblica, la proprietà privata, riconoscendone in modo solenne la “funzione sociale”.
Siamo quindi di fronte ad un diritto basilare, decisivo nel nostro ordinamento
civilistico; il diritto di disporre pienamente di una cosa propria.
L'art. 832 del c.c. afferma che “il proprietario ha il diritto di godere e di disporre delle
cose in modo pieno, fatti salvi i soli limiti imposti dall'ordinamento”. Da ciò ricaviamo
l’esistenza di due diritti combinati, che sono:
a) Il diritto di godere, ossia di decidere la modalità di utilizzo della cosa nell’ambito
della destinazione assegnata dal legislatore , a seconda dello «statuto» assegnato al bene
(si pensi, ad esempio, al diverso regime che caratterizza un’area edificabile o un fondo
agricolo): si tratta della cd. «utilità diretta».
Si tenga ben presente, che anche il non uso, per comune riconoscimento, può essere
considerato un legittimo modo di godimento del proprietario.
In senso dinamico, il diritto di godere può intendersi come il diritto sui frutti del bene,
che già nascono nella sfera del proprietario;
2
b) il potere di disporre della cosa, che si concretizza nel potere del proprietario di
compiere su di essa atti giuridici di disposizione , quali ad esempio alienarla o
costituirvi diritti reali limitati a favore di altri ; si tratta della cd. «utilità di scambio»
3
.
1 Cost. Art. 42:” La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a
privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla Legge, che ne determina i modi di acquisto, di
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti”.
2 Cit.: Trabucchi
3 Trabucchi: “Il diritto di proprietà non è una somma di diritti distinti tra di loro e isolatamente
considerati; grazie al suo carattere di pienezza , il diritto di proprietà è sintesi di facoltà, che vengono in
rilievo quando sono oggetto di contestazione ,trovando comunque il loro fondamento questo diritto”.
8
Il diritto di proprietà ha dei caratteri, che sono :
a) Pienezza: la proprietà è un diritto che consente al suo titolare ogni utilizzo del bene,
purché sia lecito, e che si esplica principalmente nel potere di godimento e di
disposizione; è questa una caratteristica che distingue il diritto di proprietà dagli altri
diritti reali di godimento, che non danno al titolare le facoltà proprie del proprietario
ma hanno dei precisi limiti.
b) Esclusività: il rapporto che si instaura tra proprietario e bene è esclusivo, quindi
nessuno potrà interferirvi . Il diritto di proprietà è unico , per cui sullo stesso bene non
possono esserci più diritti di proprietà, anche se tale diritto può essere frazionato al suo
interno dando vita, in tal caso, ad una comproprietà.
c) Elasticità: le facoltà del proprietario possono essere limitate dall’ esistenza di altri
diritti, come l'usufrutto, sullo stesso bene. In questi casi, però, il diritto rimane
comunque integro , tornando nella sua pienezza alla cessazione del diritto che lo limita.
d) Autonomia e indipendenza: a differenza degli altri diritti reali, il diritto di proprietà
può esistere da solo, senza dipendere da altri diritti di maggiore ampiezza.
e) Perpetuità: la proprietà di norma non ha limite nel tempo , anche se un'eccezione a
questo principio può essere costituita dall'art. 953 c. c. in relazione alla scadenza del
termine del diritto di superficie, tanto che in Dottrina vi è un dibattito aperto fra le tesi
di Gazzoni, Trabucchi e Barbero, che sono favorevoli ad identificare una proprietà
temporanea, e De Martino che si oppone a questa tesi.
f) Imprescrittibilità: la proprietà non si puo’ perdere per il non uso, ma soltanto per
usucapione laddove ve ne siano i requisiti.
I modi d’acquisto
L’acquisto della proprietà appartiene alla sfera dei fatti giuridici, e trova disciplina nel
c. c. all’art. 922 , che ne elenca le varie modalità.
E’ l’art. 42 co. 2 della Costituzione, che dispone il rimando alla Legge, e quindi al
codice civile per la determinazione dei modi d’acquisto, allo scopo di assicurarne la
funzione sociale e di renderla accessibile a chiunque.
Analizziamo quindi queste modalità , che si distinguono nell’acquisto a titolo
originario ed in quello a titolo derivativo.
9
La distinzione fra acquisto a titolo originario o derivativo, che non viene esplicitata
nell’art 922 c.c., ha una importante rilevanza giuridica perché nei modi di acquisto a
titolo derivativo si verifica una successione nel diritto che viene trasmesso da un
soggetto ad un altro, attraverso la stipula di un contratto o per successione sulla base di
un valido titolo in capo al dante causa, mentre in quelli a titolo originario si diviene (o è
come se si divenisse) proprietario per la prima volta di un bene mai stato in proprietà
di alcuno, oppure che sia stato abbandonato dal proprietario.
L’acquisto a titolo originario può avvenire attraverso una serie di modalità tipizzate nel
nostro codice, quali l’occupazione , l’invenzione, l’accessione , l’unione e
commistione, la specificazione, l’usucapione e l’acquisto in buona fede dei beni mobili,
mentre per l’acquisto a titolo derivativo, le modalità tipizzate nel nostro codice sono la
compravendita, la permuta, la donazione, i trasferimento coattivi (espropriazione), la
successione a titolo di eredità o il legato.
L’acquisto a titolo derivativo è sottoposto a queste regole:
a) Nessuno può trasferire agli altri maggiori diritti di quanti egli stesso abbia ( nemo
plus iuris transferre potest quam ipse habet), l’avente causa acquista il diritto se il dante
causa ne era il titolare ed infine l’acquisto è gravato dai diritti reali parziali
eventualmente esistenti sulla cosa.
b) La risoluzione o la dichiarazione di nullità che dovesse colpire l’acquisto del dante
causa, si ripercuoterebbe sul patrimonio dell’avente causa, facendo venire meno il suo
acquisto (resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis).
Al contrario, con l’acquisto a titolo originario, si estinguono sia il diritto del
precedente proprietario che i diritti reali e le garanzie reali esistenti sul bene.
Esaminiamo adesso le varie modalità di acquisto a titolo originario:
a) occupazione (art. 923 e ss. c.c. ), che si ha quando una cosa non sia mai stata di
proprietà di alcuno o sia stata abbandonata dal suo proprietario con l’intenzione di
rinunciare alla proprietà. Il campo di applicazione dell’occupazione è limitato alle
cose mobili.
b) Invenzione (art. 927 e ss. c. c. ), che riguarda i beni mobili smarriti; chi trova una
cosa smarrita, deve restituirla al proprietario , oppure se non conosciuto deve
consegnarla al Sindaco del luogo in cui l’ha trovata, il quale a sua volta dovrà dare
pubblicità all’avvenuto ritrovamento come previsto all’art. 928 c.c..
10