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INTRODUZIONE
L’ obiettivo di questa tesi è di individuare come si modificano gli aspetti psicologici interni
alla persona nel momento di uscire da una setta.
Il fenomeno delle sette è stato molto discusso nel corso degli anni ed è ancora molto
presente anche tutt’ora. Ne seguirà nel corso di questo testo, un riassunto cronologico delle
principali sette che hanno segnato la storia di questo termine; facendo riferimento sia a
cerchie settarie di questo Stato sia a fenomeni di sette a livello internazionale. Partendo
dalla Setta degli Assassini e arrivando alla setta di Heaven’s Gate.
L’intenzione è quella di vagliare gli aspetti comportamentali, caratteriali, relazionali e
identificativi della persona; partendo da una visione generale del termine setta,
analizzandone le definizioni, citando i fenomeni di sette che si sono presentati nel corso
della storia, ed entrando poi nello specifico, il ruolo della persona all’interno della setta.
Verranno ampliate e spiegate le fasi che si attraversano e gli aspetti della personalità che
sono soggetti al cambiamento. Proseguendo si farà una distinzione delle tipologie di sette:
criminali e religiose, citandone le definizioni di entrambe con l’apporto di casi reali come
esempi esplicativi.
Questo lavoro analizzerà successivamente la fase di uscita dalla setta analizzando, sempre
con il supplemento di casi reali, le condizioni psicologiche delle persone che riescono a
uscire; molte, infatti, si ritrovano completamente depersonalizzate e soprattutto sole. Si
andrà quindi a indagare in modo critico tutti gli aspetti della personalità coinvolti.
Esistono purtroppo anche casi nei quali le persone, seppur vogliano, non riescono a uscire
dalla setta. Questa premessa serve per parlare dei casi di suicidio che possono essere di tipo
rituale, quindi con uno scopo comune utile alla setta, o di tipo preventivo, cioè per evitare
che la persona parli dei segreti del gruppo e delle loro attività. Esistono inoltre casi
d’istigazione al suicidio, che possono riguardare sia soggetti al di fuori della cerchia sia
soggetti che invece ne fanno parte, ma che sono considerati deboli o non del tutto fidati.
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CAPITOLO 1
Definizione e fasi
1.1. Definizioni
Le sette destano, da sempre, curiosità, e ciò è dovuto anche al fatto che esse pare stiano
aumentando di numero in questi ultimi anni. Innanzitutto è bene fare chiarezza in merito al
termine setta. Se si sta parlando di setta religiosa ci si riferisce a:
Un gruppo meno organizzato dal punto di vista formale e, spesso, trae origine da una
scissione avvenuta nell’ambito di una Chiesa. Generalmente recluta i suoi membri
attraverso la conversione e circoscrive la cerchia degli adepti a coloro che danno
costante prova di impegno di fede
1
.
In un gergo più comune le sette religiose ed esoteriche sono definite come:
Tutte quelle aggregazioni di origine relativamente recente, ispirate alla predicazione di
un capo spirituale o a dottrine di tipo iniziatiche, di cui i principi appaiono diversi da
quelli delle confessioni religiose tradizionali (cristianesimo, ebraismo, islamismo,
buddismo, induismo e confucianesimo) e dei grandi sistemi filosofici occidentali
2
.
Questa definizione rappresenta la versione più comune; ma per affrontare la tematica con
metodologia scientifica è necessario entrare maggiormente nello specifico. Partiamo,
quindi, dall’etimologia del termine setta. Esso si ritiene provenga da due possibili fonti: dal
latino sectam, che significa frazione o parte, oppure si tratta del femminile di sectus, cioè il
participio passato di sequi, ovvero seguire. Queste due differenti etimologie danno luogo a
due diverse interpretazioni del significato complessivo. Si definisce frazione perché è un
distaccamento dalla società di riferimento che rifiuta le leggi e le dottrine della società
presente nello Stato in cui si trova, creandone invece di proprie e professandole al resto
della popolazione. “Tale frazione viene a connotarsi come criminale se si oppone in
contrasto con la realtà sociale di provenienza e pone in essere attività di tipo criminale
contro di essa e il suo ordinamento giuridico”
3
.
1
Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma,
Universale, 2006², 83.
2
Ivi, p. 86.
3
Ivi, p. 88.
9
Il secondo significato etimologico, come detto, è quello di “seguito”. Il verbo seguire fa
riferimento al concetto di leadership, cioè alla presenza di una persona solitamente
carismatica, chiamata leader, che è all’apice della struttura organizzativa della setta. La sua
particolarità è, infatti, quella di essere seguito dai propri adepti, chiamati anche seguaci.
Spesso accade che il leader venga seguito più per il suo essere carismatico che per il credo
che professa, ma di questo se ne parlerà in modo più esaustivo in seguito.
Per fare un passo ulteriore ci si approccerà ora al termine setta da un punto di vista
criminologico, per mettere in luce eventuali condotte di tipo criminale. A questo proposito
la seguente definizione risulta particolarmente esaustiva: “Gruppo di persone che
professano una dottrina politica, filosofica, religiosa in contrasto o in opposizione a quella
riconosciuta o professata dalla maggioranza.”
4
.
Tramite quest’ultima definizione si mette in evidenza che per setta non necessariamente si
intende un gruppo di persone unite per professare un certo credo religioso diverso da
quello comune; tale definizione conferisce al termine un senso più ampio, estendendo la
definizione anche ad una particolare idea politica o filosofica. In questa definizione è
presente un duplice aspetto che caratterizza la setta: “Il fatto che essa sia costituita da un
gruppo di persone; il fatto che tale gruppo sia in contraddizione con un’ideologia di
un’istituzione o con la maggioranza”
5
.
La Commissione dei Diritti dell’Uomo, il 10 dicembre 1993 definisce le sette come:
Raggruppamenti che in alcuni casi si presentano come religioni, le cui pratiche sono
suscettibili di cadere sotto i colpi della legislazione che tutela i diritti delle persone o
del funzionamento dello Stato di diritto
6
.
Tale definizione pone l’attenzione all’aspetto giuridico e normativo del rispetto dei diritti
dell’uomo. L’articolo 8 della costituzione italiana, comma 1, afferma che tutte le religioni
possono organizzarsi liberamente purché non siano in contrasto con il sistema giuridico
italiano. A tal proposito l’articolo 19 ribadisce il concetto aggiungendo ad esso la libertà di
professare, stabilendo quanto segue:
4
Ivi, p. 87.
5
Marco MONZANI, Manuale di psicologia giuridica. Elementi di psicologia criminale e vittimologia,
Padova, Libreria universitaria, 2013², 448.
6
Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma,
Universale, 2006², p. 86.
10
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
7
.
Da questo articolo emerge che il nostro sistema legislativo di per sé non vieta le sette
religiose, nemmeno quelle sataniche, a patto che non mettano in atto comportamenti in
contrasto con l’ordinamento giuridico di riferimento. In Italia, quindi, esse non sono
perseguibili per le loro idee e tantomeno per la diffusione del loro credo, anche nel caso in
cui inneggiassero il male assoluto.
Una critica all’articolo 19 della Costituzione italiana viene mossa da Dossetti, un
presbitero, giurista, politico e teologo italiano, che vorrebbe aggiungere oltre al, già
presente, divieto di praticare riti contrari al buon costume “anche il divieto di professare
una religione o esercitare un culto implicante principi contrari all’ordine pubblico e al buon
costume”
8
. Tale articolazione aggiunta da Dossetti venne ritenuta troppo limitante,
soprattutto per l’aspetto riguardante i principi, che andrebbe contro il concetto di libertà
religiosa ribadita dallo stesso articolo.
In conclusione, per configurarsi illecito vi deve essere la messa in pratica di questo rito
contrario all’ordinamento giuridico, e la propaganda e la predicazione diventano illegali
solo nel caso in cui si concretizzino in atti vietati dallo stesso ordinamento.
È ormai noto che la Costituzione italiana pone un limite piuttosto alto per quanto riguarda
tutto l’aspetto rituale, specie se si confronta con le Costituzioni di altri Paesi come, per
esempio, la Spagna, la Polonia, la Bulgaria, la Grecia e l’Albania, che mettono in luce il
limite dell’ordine pubblico e della morale pubblica entrambi in relazione alle condizioni
previste per la pratica di riti religiosi.
La Dichiarazione sull’intolleranza religiosa, il Patto internazionale sui diritti civili e le
Convenzioni europea, americana e africana sui diritti dell’uomo prevedono una riserva
assoluta di legge in ordine alle limitazioni che possono essere applicate al libero
esercizio della propria religione o culto
9
.
Queste limitazioni risultano ammissibili solo se fondamentali per la sicurezza, la sanità, la
morale e l’ordine pubblico, e senza dimenticare le libertà degli altri. Per questo
7
Ivi, p. 132.
8
Ivi, p. 133.
9
Ivi, p. 135.
11
l’ordinamento italiano risulta essere maggiormente tollerante, consentendo la pratica di
svariate confessioni religiose.
È ora necessario dare una definizione di che cosa si intende per confessione religiosa.
Durante il corso della storia ne sono state date varie, nessuna però ritenuta pienamente
esaustiva. Nel 1998 si fa riferimento al criterio di autoreferenzialità, che si basa, appunto,
esclusivamente su loro stesse, ignorando le altre realtà e ritenendo la propria come
essenziale. Con la sentenza del 27 aprile 1993 numero 195 però, la Corte Costituzionale
sostenne che l’autoreferenzialità non è sufficiente per spiegare al meglio il concetto di
confessione religiosa, ed è in questa sede che venne ammessa la necessità di un’intesa con
lo Stato.
L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose
sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i
propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce
che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le
relative rappresentanze
10
.
Solo nel momento in cui le associazioni ottengono tale intesa con lo Stato, iniziano a
godere di considerazione in ambito giuridico.
Le intese sono quindi accordi con cui lo Stato italiano stabilisce un rapporto formale
con le rappresentanze di confessioni religiose specifiche. […] I testi delle intese sono
concordati tra le singole confessioni e la Commissione interministeriale per le intese
con le confessioni religiose. Le intese entrano in vigore solo dopo l’approvazione del
Parlamento
11
.
Dal 1984, sono state stipulate varie intese con confessioni religiose, tra cui la Tavola
valdese l’11 agosto 1984 con la legge n. 449, le Chiese cristiane avventiste e le Assemblee
di Dio entrambe il 22 novembre 1988 con le leggi n. 516 e 517, le Comunità ebraiche l’8
marzo 1989, legge n. 101 e la Chiesa evangelica luterana con la legge del 29 novembre
1995, n. 20.
Il 20 marzo del 2000 sono state firmate anche le intese per quando riguarda l’unione
buddista italiana (UBI) e la congregazione cristiana dei testimoni di Geova; quest’ultima è
tutt’ora soggetta a opinioni contrastanti: molti, infatti, definiscono i testimoni di Geova
10
Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali,
<http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/intese_indice.html>, 2016.
11
Miguel Angel Ayuso GUIXOT, Chiesa e islam in Italia: esperienze e prospettive di dialogo, a cura di
Andrea Pacini, Milano, Paoline Edizioni, 2008, 28.
12
come una setta, mentre altri la ritengono una religione assimilabile a tutte le altre
confessioni religiose, ma questo concetto verrà approfondito oltre.
1.2. Caratteristiche delle sette
Per riconoscere se si ha a che fare con un fenomeno settario, è necessario avere un
bagaglio di quali sono le fondamentali caratteristiche presenti in una setta.
Il primo punto fondamentale è l’aspetto dinamico, le sette sono organismi in continuo
mutamento, non rimangono radicate nelle loro antiche tradizioni ma si evolvono sempre,
questo le differenzia dai culti di tipo cristiano o di tipo pagano.
La struttura di una setta è di tipo piramidale, dove al vertice è presente un capo, chiamato
leader, che viene seguito di buon grado dai suoi adepti, cioè i suoi seguaci. Il leader di
solito è un soggetto carismatico, con una buona capacità di parlare e di attirare l’attenzione
di chi lo ascolta, i discorsi pervadono la mente delle persone che, anche se non sono
pienamente d’accordo con le parole da lui dette, rimangono talmente abbagliati che lo
seguono di buon grado. Il leader è, nella maggior parte dei casi, autoritario: questa
peculiarità è necessaria per mantenere il suo ruolo di comando, altrimenti l’organizzazione
si sfalderebbe, è necessario qualcuno che la guidi.
Questo capo oltre ad avere autorità, possiede il potere, “che è dato dalla disponibilità di
mezzi per influenzare o controllare il comportamento di terzi e dalla capacità personale di
influenzare gli altri individui.”
12
. Perciò, per avere un leader che sia efficace, sono
necessarie tre caratteristiche: influenza, autorità e potere: influenza perché deve essere in
grado di modificare il pensiero delle persone che lo seguono, inculcandogli invece il
proprio, autorità perché esercitano, tramite la loro influenza negli adepti, un ruolo
autorevole ai loro occhi e infine il potere perché le due caratteristiche precedenti, l’autorità
e la capacità di influenzare gli altri, concedono loro un grande potere sui nuovi membri.
Un leader che decide di guidare un gruppo, di esserne il punto di riferimento, deve avere
ben presente dei punti fondamentali, quali innanzitutto gli obiettivi effettivi di tale gruppo,
12
Francesco BARRESI, Sette religiose criminali. Dal satanismo criminale ai culti distruttivi, Roma,
Universale, 2006², p. 123.