38
II. 4. le garanzie offerte dall’Ordine dei giornalisti
II. 4. 1. “introduzione alle tutele – la 63/69”
Nel capitolo precedente questo studio ha cercato di tracciare un
quadro generale della normativa che riguarda l’istituzione degli uffici
stampa ed in questo capitolo ha cercato di affrontare, seppur in modo
sintetico fornendo al tempo stesso una panoramica delle diverse
angolature del tema, del prodotto intellettuale del giornalista; il
comunicato stampa. Sono stati affrontati sia i limiti all’esercizio
dell’attività che le garanzie che la giurisprudenza offre al
professionista. Nel paragrafo terzo sottoparagrafo primo (pag.28) si è
descritto l’Ordine dei giornalisti ponendo l’accento sulla definizione
dell’attività del giornalista attraverso la lettura de alcune sentenze
della Corte di Cassazione che ha definito con precisione il “mestiere”
del giornalista in che cosa consiste ed in seguito si è fatta chiarezza in
merito alla utilità della creazione di un Ordine. A questo punto,
riprendendo la discussione in merito ai limiti all’attività del
giornalismo e alle garanzie di cui il giornalista gode al fine di operare
in piena libertà, vale la pena di approfondire il tema dal punto di vista
dell’Ordine e rispondere alla seguente domanda: quali garanzie offre
l’Ordine in merito all’operato dei suoi iscritti? O forse è meglio dire,
quali sono i doveri di un giornalista?. Si è già detto che l’istituzione
dell’albo e dell’ordine dei giornalisti avviene con la legge 2307 del
1925 (l’ordine non verrà mai istituito) e in seguito la legge 69/1963
40
e il DPR n. 115/1965
41
ne riordinano la disciplina. Un primo dovere,
fondamentale credo anche perché posto già dall’art.2, obbliga il
professionista “E’ diritto insopprimibile dei giornalisti le libertà di
informazione ed i critica, limitata dall’osservanza delle norme di legge
40
Legge 3 febbraio 1963, n. 69, Ordinamento della professione di giornalista.
41
Regolamento per l’esecuzione della Legge 3 febbraio 1963, n. 69.
39
dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile
il rispetto della verità sostanziale dei fatti osservati sempre i doveri
imposti dalla lealtà e dalla buona fede”
42
e ancora “Devono essere
rettificate le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali
errori”
43
. A garanzia delle suddette prescrizioni la legge prevede che
“gli iscritti nell’Albo, negli elenchi o nel registro che si rendano
colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionale, o
di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità
dell’Ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare”
44
e la legge
stessa prevede quattro tipi di sanzioni che sono commisurate alla
gravità dei fatti commessi dall’iscritto: a) avvertimento; b) censura;
c) sospensione; d) radiazione.
Il legislatore ha volutamente evitato di entrare nella materia in
modo sistematico lasciando all’Ordine il compito di approfondire la
tematica in maniera autonoma. L’Ordine, spinto dalla necessità di
rafforzare la fiducia del pubblico ed anche per evitare che in assenza
di decisioni da parte dell’Ordine stesso il Parlamento si sarebbe
occupato della materia, adottò nel luglio dl 1993 la Carta dei Diritti e
dei Doveri.
II. 4. 2. “le Carte deontologiche”
Nella Carta dei Diritti e dei Doveri appare evidente
l’intenzione di offrire maggiori garanzie al cittadino delineando con
maggiore precisione i divieti per il giornalista. Già nella premessa si
trovano una serie di indicazioni che se rispettate offrirebbero
sufficienti garanzie a tutti i cittadini ma come se ciò non bastasse nel
secondo paragrafo, i doveri, si affrontano le responsabilità del
giornalista proponendogli ulteriori attenzioni non solo nei riguardi
42
Art. 2, comma I, Legge n. 69/1963.
43
Art. 2, comma II, Legge n. 69/1963.
44
Art. 48, comma I, legge n. 69/1963.
40
delle persone direttamente coinvolte negli articoli ma anche nei
riguardi delle persone vicine o verso bambini. Il 05 ottobre 1990,
aggiornata ed integrata nel 1995, viene sottoscritta dall’Ordine, dalla
FNSI e da Telefono Azzurro la “Carta de Treviso - per una cultura
dell’infanzia” ed il relativo Vademecum. Il documento è totalmente
incentrato alla tutela dei minori come si evince già dalle premesse ma
è all’interno dei singoli articoli che si può osservare con quanta
attenzione si è cercato di tutelare ogni forma di sfruttamento (art. 9),
di tutelare l’equilibrio psichico (art. 6 e 7) e di tutelare l’anonimato
dei minori coinvolti direttamente nei fatti o anche se parenti delle
persone citate dagli articoli (art. 3 e 4) ecc.
Il quadro delle Carte deontologiche è ulteriormente arricchito da
una serie di documenti, spesso a carattere di dichiarazioni di intenti,
che in taluni casi hanno anticipato previsioni riprese nei contratti,
nella Carta dei Doveri o in successivi interventi normativi. In tutti gli
ambiti si è innescato un processo di ammodernamento della
professione a garanzia delle persone coinvolte; nella materia
pubblicitaria è stato redatto, nell’aprile 1988, un Protocollo d’intesa
divenuto in seguito Carta Informazione e Pubblicità tra l’Ordine, FNSI
e diverse sigle legate al mondo della pubblicità affinché sia reso
evidente il messaggio pubblicitario dal resto delle trasmissioni e non
sia con queste confuso
45
. Nel settore dell’economia si è prodotta una
Carta dei Doveri dell’Informazione Economica (Carta dei doveri
dell’informazione economica, Decisione CNOG del 28 marzo 2007) la
quale ponendo al centro la trasparenza dei dati diffusi, l’assenza di
giudizi e/o indicazioni degli andamenti e delle possibili variazioni del
mercato, rifiutando ogni forma di compenso in denaro e no da parte
delle aziende del settore intende salvaguardare gli interessi dei
risparmiatori. Nel settore delle informazioni che riguarda i sondaggi e
i risultati di ricerche sociali è stata redatta una Carta Informazioni e
45
Carta Informazione e Pubblicità – Protocollo d’Intesa del 14 aprile 1988.
41
Sondaggi
46
la quale come riportato nel protocollo salvaguarda “il
diritto del cittadino ad una corretta informazione che si estende a
pieno titolo alla divulgazione di dati e informazioni derivanti da
sondaggi di opinione, rilevazione di atteggiamenti politici, ricerche di
mercato e in generale a tutte le informazioni ottenute con la tecnica
del campione statistico”. Anche il settore sportivo è stato interessato
da questo processo di ammodernamento dell’opera di divulgazione
realizzata dal giornalista attraverso la redazione di un Decalogo del
Giornalista Sportivo
47
recepito integralmente da un Decreto del
Ministero delle comunicazioni e definito Codice di
autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli
avvenimenti sportivi
48
. Il codice si propone di evitare che le scene di
violenza registrate durante le competizioni sportive possano essere
veicolate dai media ed essere aggetto di emulazione da parte di
giovani che ricevono le informazioni come si legge nel preambolo
“Ritenuto di dover assicurare secondo le modalità previste dal
presente Codice che nell’informazione sportiva, attraverso i diversi
mezzi di comunicazione di massa non siano veicolati messaggi di
incitazione o di legittimazione nei confronti delle violazioni della
legge” ma soprattutto che il mezzo di comunicazione sia sempre
mezzo di trasmissione di valori positivi in generale e soprattutto nei
riguardi dello sport. Vi sono poi altre Carte che riguardano la
trasmissione delle vicende giudiziarie, Codice in materia di
rappresentazione delle vicende giudiziarie nelle trasmissioni
radiotelevisive; una che riguarda l’Informazione e Malattia: La Carta
di Perugia
49
l’approccio dell’informazione con la malattia e la
condizione dell’essere malato ed è rivolto, come si legge nella Carta,
46
Carta Informazioni e Sondaggi, Protocollo d’Intesa CNOG-ASSIRM del 07 aprile
1995, L’ASSIRM, nata a Milano nel 1991, è l’associazione che riunisce i maggiori
istituti italiani di ricerche di mercato, sondaggi d’opinione e ricerca sociale.
47
Decalogo del Giornalista Sportivo, Decisione del CNOG del 30 marzo 2009.
48
Decreto del Ministero delle Comunicazioni, 21 gennaio 2008, n. 36, in Gazzetta
Ufficiale 08 marzo, n. 58, - Recepimento del “Codice di autoregolamentazione degli
avvenimenti sportivi”.
49
Informazione e Malattia: “La Carta di Perugia”, Perugia 11 gennaio 1995.
42
“a favore degli utenti del nostro lavoro, dandoci dei punti di
riferimento per migliorare la qualità del nostro interagire”. Tra tutte le
Carte riportate sopra un posto di rilievo lo occupa il Codice
deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica
50
il quale si occupa della delicata materia del
reperimento, dell’archiviazione e della protezione dei dati
relativamente all’esercizio dell’attività giornalistica e la Carta di Roma
firmato dall’Ordine e da FNSI nel 2008
51
. La Carta offre particolare
attenzione ai rifugiati politici e alle informazioni che di questi i
giornalisti producono ma anche a tutti coloro che giungono nel nostro
paese ed a questo chiedono asilo.
II. 4. 3. “le garanzie degli Uffici stampa”
A questo punto del nostro studio è il caso di affrontare le
garanzie specifiche del settore degli uffici stampa delle pubbliche
amministrazioni al fine di focalizzare l’attenzione proprio sul settore
oggetto di questo studio. Il quadro normativo rispetto alle garanzie
offerte dagli uffici stampa prende le mosse già dalla 150/2000 che
obbliga : “Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo
nazionale dei giornalisti”
52
. La quale norma garantisce la
preparazione dell’addetto e al tempo stesso il fatto che il
professionista debba attenersi e rispettare tutte le leggi e le Carte
Deontologiche fin’ora elencate. A breve distanza dal varo della
150/2000 viene promulgata la Direttiva sulle attività di
comunicazione delle pubbliche amministrazione che riordina l’intero
50
Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio
dell’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 25 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,
Decisione del CNOG del 29 luglio 1998, Allegato: Codice in materia di protezione dei
dati personali, Titolo XII: Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero.
Art. 136-138 D.lgs. , 30 giugno 2003, n. 196.
51
Carta di Roma, Protocollo Deontologico concernente richiedenti asilo, rifugiati,
vittime della tratta e dei migranti, Roma 12 luglio 2008.
52
Art. 9, comma II, legge n. 150/2000.
43
settore della pubblica amministrazione. Tuttavia la Carta che riguarda
nello specifico gli operatori dell’informazione è la Carta dei doveri del
giornalista degli uffici stampa
53
. La Carta richiama l’attenzione del
professionista e gli ricorda che “è tenuto severamente ad osservare
non solo le norme stabilite per il pubblico dipendente, ma anche
quelle deontologie fissate dalla legge istitutiva dell’Ordine dei
giornalisti e quelle enunciate nei vari documenti ufficiali dell’Ordine
stesso e che regolano eticamente la professione. Detti documenti
riguardano in particolare le carte de "I doveri del giornalista" e di
"Treviso" (con precipuo riferimento ai minori), ed ancora
"Informazione e pubblicità" nonché "Informazione e sondaggi".
Passaggi fondamentali della Carta sono “operando per la perfetta
conoscenza delle norme, per la piena trasparenza dell’attività
amministrativa”.
Prima di addentrarci nello specifico della normativa e delle carta
deontologica vorrei fare un passo indietro e tornare, solo per un
attimo, al ruolo dell’addetto stampa il quale pur essendo un
giornalista esercita la sua professione in un settore particolare. Nel
capitolo secondo abbiamo cercato di definire l’attività del giornalista
come segue “è da intendere l'attività, contraddistinta dall'elemento
della creatività, di colui che, con opera tipicamente (anche se non
esclusivamente) intellettuale, provvede alla raccolta, elaborazione o
commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione
interpersonale attraverso gli organi d'informazione, mediando tra il
fatto di cui acquisisce la conoscenza e la diffusione di esso attraverso
un messaggio (scritto, verbale, grafico o visivo) necessariamente
influenzato dalla personale sensibilità e dalla particolare formazione
culturale e ideologica” (Cass. civ., 23 novembre 1983, n. 7007;
Riviste: Mass. 1983). E’ chiaro da questo passaggio che il giornalista
53
Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa, documento approvato dal
Gruppo Speciale Uffici Stampa dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti, nella riunione
del 26 febbraio 2002.
44
raccoglie le notizie, le elabora e le trasferisce agli organi di
informazione servendosi della sua personale preparazione, sensibilità
e conoscenza sull’argomento oggetto del suo lavoro. Ma il
fondamento del suo lavoro è la MEDIAZIONE che egli compie delle
notizie che raccoglie, dei fatti che analizza. Il giornalista osserva i
fatti e li interpreta, offre al cittadino il suo punto di vista spesso
alternativo. Nel lavoro dell’addetto all’ufficio stampa, invece, l’opera
del giornalista non deve essere quella di mediare, egli non offre il suo
punto di vista, la sua personale interpretazione anzi al contrario il suo
lavoro NON DEVE contenere giudizi ma notizie, informazioni, infatti
nella 150/2000 si legge “Le attività di informazione e di
comunicazione sono, in particolare, finalizzate ad :a) illustrare e
favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di
facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni e il
loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici,
promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate
e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e)
favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di
modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del
percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine
delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel
mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza
locale, regionale, nazionale ed internazionale
54
. Il lavoro dell’addetto
stampa, come si può dedurre dalla lettura di questo articolo è quello
di informare nel modo più chiaro e semplice possibile, avendo come
obiettivo la trasparenza delle notizie. Il suo compito è principalmente
quello di informare i cittadini del lavoro svolto dall’amministrazione
nella gestione e nel governo del territorio e della cosa pubblica. Nel
lavoro dell’addetto stampa non vi deve essere spazio per la creatività
ma solo per l’attinenza delle notizie riportate con la realtà.
54
Art. 1, comma v, lettere a, b, c, d, e, f, Legge 7 giugno 2000, n. 150, “Disciplina
delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”.
45
Sostiene Vieri Poggiali nel suo libro, Uffici Stampa
55
, che in una
società come la nostra dove tutti fanno comunicazione e divulgano e
interpretano la realtà vi è assolutamente bisogno di avere un punto di
riferimento che come nel nostro caso è rappresentato dal fatto che
l’addetto dell’ufficio stampa di una pubblica amministrazione divulga
notizie vere, certe, che hanno come unico scopo quello di rendere
edotta la popolazione dei fatti, degli eventi e delle decisioni che
vengono prese dai politici. Da quel prodotto che nasce all’interno
dell’ufficio stampa, attraverso una rilettura e reinterpretazione da
parte dei giornalisti dei media verso i quali il comunicato è diretto,
nascono le notizie che poi compaiono nei giornali e nelle news dei
telegiornali. Sempre Vieri Poggiali definisce la comunicazione degli
uffici stampa “informazione doc” o altrimenti “comunicazione col
timbro” per l’ovvia ragione che la certezza della fonte affiancata al
fatto che all’interno dell’ufficio stampa opera un giornalista sono di
per se elementi sufficienti affinché le notizie siano considerate serie
ed affidabili
56
.
Chiariti questi elementi fondamentali del lavoro dell’addetto
stampa possiamo tornare ad affrontare il tema delle garanzie offerte
dalla Carta dei doveri del giornalista degli uffici stampa. All’inizio del
documento si afferma che “Il giornalista, all’interno delle
amministrazioni pubbliche, opera nella piena consapevolezza di
salvaguardare due principi fondamentali consacrati dalla legge che
regola le attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche
amministrazioni. Si tratta del diritto delle istituzioni pubbliche ad
informare e dell’altrettanto importante principio, questa volta diretto
ai cittadini, di essere informati” come già ricordato nel capitolo primo
55
Poggiali Vieri, Uffici Stampa, Dottrina e tecnica della comunicazione “timbrata” di
aziende, enti istituzioni, Nuova Edizione, Centro Documentazione Giornalistico,
2005.
56
La Carta dei doveri dei giornalista degli uffici stampa afferma infatti che “L’ufficio
stampa di una pubblica amministrazione va quindi considerato come la fonte
primaria dell’informazione verso il cittadino”.
46
quando si è descritto della libertà passiva dell’articolo 21 della
Costituzione di cui sono titolari tutti i cittadini. Come se non bastasse
al giornalista dell’ufficio stampa viene chiesto di tenere ben distinto il
suo compito da quello dei dipendenti che operano nel settore della
comunicazione, come gli addetti agli URP o i Portavoce, “evitando
situazioni di confusione nelle quali il dovere di informare in maniera
obiettiva ed accurata può finire col configgere con le esigenze di una
informazione personalistica e subordinata all’immagine” infatti poco
oltre questo concetto viene ripreso per ricordargli della responsabilità
che ha nei confronti dei cittadini e del fatto che deve difendere la
propria autonomia e credibilità proprio di fronte a loro tenendo
distinta l’informazione da qualsiasi altra attività di comunicazione.
Infine, in alcuni passaggi, gli viene chiesto di adoperarsi affinché i
cittadini approfondiscano la conoscenza delle norme e il rispetto delle
istituzioni e siano sempre più partecipi della vita della pubblica
amministrazione.
III. L’UTOPIA DELLA COMUNICAZIONE
Come probabilmente è già emerso dalla lettura dei due capitoli
precedenti il mio approccio nei confronti di questo argomento è
multidisciplinare per la semplice ragione che la materia del
giornalismo investe tutti gli ambiti sociali ma soprattutto perché il
giornalista concorre, non solo alla lettura e alla interpretazione
dell’attualità, ma a disegnare i modelli della nostra società futura,
concorre a disegnare la storia futura delle abitudini delle persone che
mangeranno certi cibi, compreranno un dato CD invece che un altro,