del 2001 nell’ordinamento giuridico italiano non vi era una specifica
normativa contro gli stranieri terroristi: fino all’entrata in vigore di alcune
disposizioni previste dalla legge ad oggetto, eventuali sanzioni nei confronti
di stranieri sospetti, indagati o condannati per reati in materia di terrorismo
derivavano dall’applicazione delle norme comuni che regolano la condizione
giuridica degli stranieri e dalle norme comuni vigenti in materia di
prevenzione e repressione degli atti di terrorismo.
Invece dall’agosto del 2005 il non cittadino può essere soggetto anche a
norme speciali dedicate agli stranieri nell’ambito delle nuove misure di
prevenzione e di repressione del terrorismo, repressive ( v. infra cap. 1 ) o
premiali che siano ( v. infra cap. 2 ), ed è proprio quella di evidenziare
quest’aspetto nuovo del nostro ordinamento, la finalità di questo lavoro.
In riferimento ai primi si dirà di come l’articolo 3 della legge 155 del
2005, introducendo una nuova fattispecie di espulsione amministrativa,
assegnata al Ministro dell’Interno o, su delega di quest’ultimo, al prefetto,
abbia comminato più deroghe – inerenti sia la procedura di convalida
giurisdizionale dell’accompagnamento coattivo alla frontiera, sia
l’esecuzione dell’espulsione dello straniero sottoposto a procedimento penale
– andando così a mistificare quel percorso legislativo - giurisprudenziale (e
naturalmente dottrinale) che grazie anche ai ripetuti interventi della Corte
Costituzionale, aveva portato in poco meno di un decennio alla conquista di
importanti garanzie per lo straniero.
Ci si domanderà se, sfruttando quella forte esigenza di sicurezza che,
all’indomani degli attentati terroristici di Londra del 7 luglio 2005,
connotava il nostro paese e l’Europa intera, non si sia introdotta una
fattispecie espulsiva, tra l’altro dai presupposti a dir poco flessibili, poco
rispettosa del dettato costituzionale, soprattutto in quelle sue previsioni la cui
vigenza è limitata al 31 dicembre 2007.
Non saranno dimenticate però quelle disposizioni premiali rivolte
tendenzialmente allo straniero che collabora con gli organi investigativi,
previste dallo stesso articolo 3 della legge 155 del 2005 che al terzo comma
5
permette la sospensione dell’espulsione, e soprattutto dall’articolo 2 della
legge in esame che introduce la possibilità del rilascio del permesso di
soggiorno allo straniero che, giustappunto, possa vantare una certa
collaborazione con gli organi inquirenti, senza che debba necessariamente
potersi “qualificare” come vittima di un reato.
L’esperienza statunitense e britannica
Le innovazioni apportate con la legge in commento non paiono
stravolgere gli equilibri tradizionali, quantomeno nei termini in cui ciò è
avvenuto nelle esperienze dei paesi di cultura anglosassone ( sulle quali si
dirà proprio in questo paragrafo ); è nondimeno importante notare come, pur
nella varietà e nella poliedricità delle situazioni riconducibili alle singole
realtà nazionali, quello di allontanare i diritti di libertà dei soggetti privi di
cittadinanza – quindi di un numero assai rilevante di individui – dal circuito
ordinario della giurisdizione e di trasferire gli stessi in un sotto-sistema
speciale, amministrativo o di polizia che rende quantomeno limitata la
possibilità di verificare l’eventuale commissione di abusi e di illegalità
sembra essere un dato costante.
Emblematico in questo senso il c.d. Usa Patrioct Act
3
, presentato dal
potere esecutivo e approvato dal Congresso in tempi rapidi il 24 ottobre del
2001 sull’onda dell’emozione suscitata dagli attacchi dell’11 settembre. Il
provvedimento, sospendendo le prerogative da tempo riconosciute agli
stranieri legalmente residenti in territorio statunitense, ha apprezzabilmente
limitato diritti sostanziali e garanzie di difesa nei confronti di quanti siano
sospettati di terrorismo
4
.
3
Il nome corretto della legge è Uniting and Strenghtening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept
and Obstruct Terrorism Act of 2001 promulgato dal centosettesimo Congresso degli Stati Uniti, consultabile al sito:
www.scotcourts.gov.uk/html/lockerbieappeal.html
4
Per un’analisi generale del provvedimento v. L. SALAS, Primi appunti sul “Patriot Act” statunitense, in LP, 2004, p. 473
ss. ed anche F. CERQUA, I profili processuali della legislazione antiterrorismo, in CP, 2006, p. 1948ss.
6
In particolare, oltre ad essere stati ampliati i poteri dell’autorità
amministrativa in materia di intercettazioni, di perquisizioni, sequestri e di
accesso ai dati personali
5
, viene consentito al Procuratore Federale ( Attorney
General ) un arresto fino a 7 giorni dello straniero ritenuto pericoloso per la
sicurezza nazionale sulla base delle indagini compiute o perché sospettato di
appartenere ad un’organizzazione terroristica, dovendosi poi procedere
all’espulsione ovvero al formale esercizio dell’azione penale; il tutto quindi,
come si è osservato, « senza l’obbligo di formulare capi d’imputazione o di
richiedere una convalida in sede giudiziaria »
6
.
Intanto il 18 settembre 2001, il Congresso conferiva al Presidente il
potere « di utilizzare la forza necessaria e adeguata contro tutte quelle
nazioni, organizzazioni o persone che, secondo la sua opinione, abbiano
progettato, commesso o favorito gli attacchi terroristici dell’11 settembre
ovvero abbiano dato rifugio ai terroristi, al fine di prevenire atti futuri di
terrorismo internazionale contro gli Stati Uniti da parte di queste nazioni,
organizzazioni o persone »
7
.
Quindi, oltre all’ importante provvedimento di cui sopra, che conteneva
il grosso delle riforme legislative, l’esecutivo ha emanato una serie di
provvedimenti amministrativi riguardanti il settore finanziario, il controllo
dei bagagli e dei passeggeri negli aeroporti, le norme sull’immigrazione ed
altro ancora. Di tutti questi strumenti, in questa sede rileva proprio il più
discusso, il Military Order of November 13, 2001
8
con il quale è stata
introdotta la detenzione a tempo indefinito nei confronti di stranieri
5
Per il compimento di atti di polizia riconducibili nella categoria del search and seizure il IV Emendamento della
Costituzione federale congiuntamente alle pronunce giurisprudenziali prevedeva come necessarie la richiesta di un mandato
ad un giudice neutral and detached, sulla base della sussistenza della probable cause, ovvero la probabilità che il destinatario
abbia commesso uno specifico reato, la notificazione all’interessato del mandato ottenuto prima dell’esecuzione dello stesso
in modo da consentirne una difesa e l’inutilizzabilità processuale degli elementi di prova raccolti illegittimamente. La norma
esaminata è posta a tutela di una delle sfere più garantite nell’ordinamento statunitense: il diritto alla privacy. Il Patriot Act
però ha esteso l’applicabilità delle previsioni contenute nel Foregin Intelligence Survellaince Act (indica le disposizioni meno
garantiste a cui l’FBI deve attenersi negli atti di sorveglianza ai fini di intelligence)anche alle ordinarie indagini penali
estendendo quindi ad esse: richiesta di un mandato ad una FIS Court speciale e segreta senza dover dimostrare la probable
cause ed esecuzione degli atti autorizzati senza previa notificazione all’interessato.
6
v. C. PIEMONTESE, Ragioni della forza e ragioni del diritto nelle norme in materia di terrorismo internazionale, in
Dir.Pen.Pr.,2006, n. 8, p. 1033.
7
v. Public Laws, vol. 107, p. 40.
8
Detention, Treatment and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism consultabile sul sito:
http://news.findlaw.com/cnn/docs/terrorism/bushtribunalord111301.html
7
sospettati di attività terroristiche o di favoreggiamento delle stesse. Inoltre
nei processi a carico di quest’ultimi, o comunque come si legge in tale
ordinanza militare, per coloro che « il Presidente degli Stati Uniti ritenga sia
nell’interesse della nazione sottomettere all’applicazione dell’ordine
militare », si è abbandonato il modello della separazione dei poteri ormai
penetrato nelle leggi fondamentali di quasi tutti gli stati moderni,
provvedendo a istituire tribunali dipendenti dall’esecutivo. Infatti spetta al
Segretario della Difesa la nomina dei membri di ogni Commissione.
. Il giudice d’appello, per di più, si connota per le stesse caratteristiche
di mancanza di autonomia e di indipendenza delle commissioni di primo
grado, costituendo pur sempre – nelle modalità costitutive, nella
composizione e nel funzionamento – una propaggine del potere esecutivo
9
.
Questa legge ha trovato attuazione quando l'11 gennaio 2002 è iniziato
il trasferimento nella base navale di Guantanamo, sull'isola di Cuba, di
centinaia di persone, delle più diverse nazionalità, catturate in gran parte in
Afghanistan, ma non solo, definite dal governo americano “nemici
combattenti”.
Costoro si sono venuti a trovare in una situazione che Amnesty
International ha definito un “limbo” dal punto di vista legale. Ad essi infatti
è stato negato l'accesso alla giustizia ordinaria, visto che il governo aveva
stabilito che, poiché la base di Guantanamo non è territorio degli Stati Uniti,
i prigionieri non godessero della garanzia dell’habeas corpus per rivendicare
l’illegalità delle loro detenzioni; parimenti i ristretti non sono stati
riconosciuti come prigionieri di guerra, e di conseguenza non sono stati
sottoposti alla Convenzione di Ginevra
10
.
La Corte Suprema Federale con tre importanti decisioni, emesse
contemporaneamente il 28 giugno 2004, ha precisato i confini del diritto di
difesa per i detenuti, sia cittadini americani che stranieri, imputati di
9
in questo senso M. E. DE FRANCISCIS, In margine alle sentenze sul caso dei detenuti di Guantanamo: la ragion di stato e
le garanzie processuali negli Stati Uniti d’America, in Rass. Parl., 2005, p. 427ss.
10
in questo senso anche S. C. THAMAN, L’impatto dell’11 settembre sulla procedura penale americana, in CP, 2006, p.
260.
8
terrorismo da un tribunale statunitense. La Corte ha affermato che trattenere i
sospetti «enemy combatants» per un tempo indefinito senza concedere loro
le garanzie processuali rappresenta un’evidente violazione, salvo che si tratti
di prigionieri di guerra, specificando poi che in quest’ultima ipotesi essi
dovrebbero usufruire della Convenzione di Ginevrra.
Nel caso Hamdi v. Rumsfeld la Corte ha rilevato la violazione da parte
dell’esecutivo del V Emendamento secondo cui nessuno può essere privato
della vita, della libertà o dei suoi beni «without due process of law»: il
cittadino americano era stato recluso per circa due anni senza la possibilità di
conoscere le imputazioni e di difendersi davanti ad un tribunale. E’ stata
dunque affermata la necessità di permettere ad un cittadino detenuto, il quale
dichiari di non essere «enemy combatants», di provare l’estraneità a tale
categoria davanti ad un tribunale neutrale. Un’ulteriore apertura
giurisprudenziale, in questo caso verso il riconoscimento dei diritti dei
detenuti nella base di Guantanamo, è rappresentata dalla decisione dei casi
riuniti Rasul v. Bush e Al Odah v. United States in cui la Corte ha
riconosciuto per tutti i detenuti, siano essi «citizen or alien», il diritto di
ricorrere ad una Corte federale ribaltando in tal modo la precedente decisione
Johnson v. Eisentrager secondo cui i detenuti catturati e ristretti in suolo
straniero non possono invocare la giurisdizione delle Corti statunitensi per
verificare la legalità della loro detenzione
11
.
Il trend pocanzi individuato in relazione all’ordinamento statunitense
può essere individuato anche in Europa, specificatamente nel paese
storicamente più sensibile alle preoccupazioni americane: il Regno Unito. Ed
invero quest’ultimo è anche il paese la cui legislazione è forse quella che più
si è preoccupata della lotta al terrorismo, fino al Terrorism Act 2000 rivolta
principalmente a quello nord irlandese
12
, eppure anche in questo paese si è
11
Ripercorre le pronunce della Corte F. CERQUA, I profili processuali della legislazione antiterrorismo, in CP, 2006, p.
1955.
12
Ci si riferisce al Civil Authority (Special Powers) Act risalente al 1922 , al Prevention of Terrorism Act emanato nel 1974 e
più volte modificato, al Nothern Ireland (Emergency Provisions) Act del 1991 e al Terrorism Act del luglio del 2000.
9