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A5 - La Gravina di Gravina di Puglia
A6 - Lama S. Giorgio - Triggiano
A7 - Fascia Costiera - Territorio di Polignano a valle della SS 16
E - Provincia di Foggia:
E1 - Torre Fantine e Bosco Ramitelli
E2 - Boschi del Subappenino dauno settentrionale
E3 - Boschi del Subappenino dauno meridionale
E4 - Bosco Incoronata
escludendo, in prima analisi, la Valle dell’Ofanto, nonostante sia una importante cerniera di
paesaggio tra due delle aree protette scelte dalla Regione (Alta Murgia e Foce Ofanto) e di
recente sia stata indicata dal Ministero dell’ambiente come sito di importanza comunitaria
(riconoscendone quindi i presupposti di area naturale protetta così come previsto dalla Legge 6
dicembre 1991. n. 394).
Importanza eloquentemente dimostrata dalla presenza dell’unico fiume di Puglia nel suo tratto
senile, dalla vasta seppur ancora in parte inesplorata zona archeologica di Canne, ma anche
dalla quantità di edilizia rurale presente testimone di una fiorente attività agricola passata, dalle
opere di antropizzazione e regimentazione del sistema fluviale (contro-Ofanto) ormai in disuso,
dalla presenza delle colture privilegiate di Puglia quali la vite e l’ulivo.
Tuttavia lo stato di degrado ambientale di tutta l’area pone come necessaria ed urgente la
protezione attraverso misure restrittive dell’attività antropica, pena il depauperamento del
patrimonio ambientale e culturale dell’area.
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A questo proposito, il comune di Canosa di Puglia, nelle previsioni del PRG (al vaglio regionale,
attualmente) ha destinato la parte di sua amministrazione come “Parco Territoriale” con una
normativa vincolatoria sull’uso dei manufatti architettonici e delle attività agricole prospicienti al
fiume; il comune di Barletta ha indicato per la zona contigua la vocazione ad uno sviluppo
territoriale di indirizzo turistico-culturale. Per questo sono in corso i lavori per la realizzazione del
Parco Archeologico di Canne della Battaglia, finanziato con fondi europei (segnali questi di una
futura e obbligatoria proposizione alla individuazione e successiva istituzione del parco protetto
dell’Ofanto).
Tutte le frecce puntano sull’alto valore ambientale riconosciuto del territorio, ma ancora non si è
posta necessaria attenzione all’opportunità del parco protetto.
(D’altra parte è da farsi una domanda riguardo l’istituzione del parco protetto “Foce Ofanto”:
come sarà possibile garantire una qualità ambientale se non tenendo conto dell’apporto liquido e
solido del fiume essendone la foce parte integrante?)
Il testo della Legge Regionale prevede una revisione dell’elenco delle aree protette da parte del
Consiglio Regionale ogni tre anni previa deliberazione di Giunta regionale e previo parere
obbligatorio del Comitato tecnico-scientifico, anche sulla base delle richieste formulate dagli enti
interessati e da organismi scientifici e associazioni (art. 5 comma 2).
E’ per ciò che si propone questo studio preliminare per il parco territoriale dell’Ofanto,
evidenziandone i caratteri ambientali e le risorse potenziali che supporterebbero
economicamente la costituzione del parco e la sua autonomia, secondo le indicazioni
dell’articolo 7 della L.394 sulle misure di incentivazione, e dell’art. 20 comma 3 della L.R.
Qui di seguito, in allegato, gli stralci delle leggi che regolano l’istituzione delle aree protette:
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L. R. 19 del 24/07/97
TITOLO IV
GESTIONE TERRITORIALE
ART. 20
(Piano per il Parco)
1. Strumenti di attuazione delle finalità delle aree naturali
protette sono il piano per il Parco e il piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili
di cui all'art. 21.
2. I contenuti del piano per il Parco sono analoghi a quelli
previsti dall'art. 12 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
3. Il piano é predisposto dall'ente di gestione ed é adottato dal
Consiglio direttivo entro e non oltre centottanta giorni dalla
data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere
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della Comunità del parco. Il piano dovrà indicare anche le risorse
e le modalità
finanziarie occorrenti per la sua attuazione.
L. quadro 394/91
Art. 12 - Piano per il parco
1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del
piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:
a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate
di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o
parti del piano
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati
ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione socia le del parco, musei, centri di visite, uffici
informativi, aree di campeggio, attività agro -turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.
2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle
quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato
costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio.
Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture
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strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì
ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità
istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi
tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro -silvo-pastorali nonché di pesca e
raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli
interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457
del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e
sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione,
nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento
della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.
3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui
alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle
regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni
chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta
giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate
e, d'intesa con l'Ente parco per quanto con cerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa,
oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto con cerne le aree di cui alla lettera d) del
medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro
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ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da
rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale
esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano
raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri
che decide in via definitiva.
5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il
Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica
modalità almeno ogni dieci anni.
7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli
interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro
strumento di pianificazione.
8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione
ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
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L. R. 19/97
Art. 21
(Piano pluriennale economico - sociale)
1. Nel rispetto delle finalità istitutive e delle previsioni del
piano e nei limiti del regolamento di cui l'art.22, la Comunità
del parco promuove iniziative, coordinate con quelle degli enti
locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale
e culturale delle comunità residenti. A tal fine, predispone un
piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili,
con contenuti analoghi a quelli dell' art. 14 della legge 6
dicembre 1991, n. 394.
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L. quadro 394/91
Art. 14 - Iniziative per la promozione economica e sociale
1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità
del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente
residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
2. A tal fine la Comunità del parco, entro un anno dalla sua costituzione, elabora un piano pluriennale
economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla
realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è
sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni
interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è
rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la
decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali;
la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di
carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di
concessioni alla stregua di specifiche convenzioni, l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa,
di attività tradizionali artigianali, agro silvo -pastorali culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni
naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo
del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a
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favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i
portatori di handicap.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere al mezzo di specifiche convenzioni l'uso del
proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che
soddisfino le finalità del parco.
5. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine
dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
6. Il piano di cui al comma due ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa
procedura della sua formazione.
Art.15 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi
1. L'Ente parco, nel quadro del programma di cui al comma 7, può prendere in locazione immobili compresi
nel parco o acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 5,
secondo le norme generali vigenti.
2. I vincoli derivanti dal piano alle attività agro -silvo-pastorali possono essere indennizzati sulla base di principi
equitativi. I vincoli, temporanei o parziali, relativi ad attività già ritenute compatibili, possono dar luogo a
compensi ed indennizzi, che tengano conto dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dall'attività del parco. Con
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decreto da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'ambiente provvede alle disposizioni di attuazione del presente comma.
3. L'Ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco.
4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da
corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento.
5. L'Ente parco ha diritto di prelazione sul trasferimento a titolo oneroso della proprietà e di diritti reali sui
terreni situati all'interno delle riserve e delle aree di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b), salva la
precedenza a favore di soggetti privati di cui al primo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n.
590, e successive modificazioni e integrazioni.
6. L'Ente parco deve esercitare la prelazione entro tre mesi dalla noti fica della proposta di alienazione. La
proposta deve contenere la descrizione catastale dei beni, la data della trasmissione del possesso, l'indicazione
del prezzo e delle sue modalità di pagamento. Qualora il dante causa non provveda a tale notificazione o il
prezzo notificato sia superiore a quello di cessione, l'Ente parco può, entro un anno dalla trascrizione dell'atto
di compravendita, esercitare il diritto di riscatto nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente
causa a qualsiasi titolo.
7. L'Ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al
prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con
opportune priorità.
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Art. 16 - Entrate dell'Ente parco ed agevolazioni fiscali
1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
b) i contributi delle regioni e degli enti pubblici;
c) i contributi ed i finanziamenti a specifici progetti;
d) i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro di cui all'arti colo 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512,
e successive modificazioni e integrazioni;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d'ingresso e di privativa e le altre entrate
derivanti dai servizi resi
g) i proventi delle attività commerciali e promozionali
h) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
i) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente parco.
2. Le attività di cessione di materiale divulgativo, educativo e propagandistico di prodotti ecologici, nonché le
prestazioni di servizi esercitate direttamente dall'Ente parco, non sono sottoposte alla normativa per la
disciplina del commercio.
3. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 2 sono soggette alla disciplina dell'imposta del valore aggiunto.
La registrazione dei corrispettivi si effettua in base all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica
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26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio
1979, n.24 senza l'obbligo dei registratori di cassa.
4. L'Ente parco ha l'obbligo di pareggio del bilancio.
L. R. 19/97
Art. 22
(Il Regolamento)
1. Il regolamento del Parco disciplina l'esercizio delle attività
consentite entro il territorio del Parco ed é adottato dall'ente
di gestione, anche contestualmente all'approvazione del piano per
il Parco di cui all'art. 20 e comunque non oltre centottanta
giorni dalla data di approvazione del medesimo.
3. I contenuti del regolamento sano analoghi a quelli previsti
dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n.394.
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L. quadro 394/91
Art. 11 - Regolamento del parco
1. Il regolamento del parco disciplina l'esercizio delle attività consenti te entro il territorio del parco ed è
adottato dall'Ente parco, anche con testualmente all'approvazione del piano per il parco di cui all'articolo 12 e
comunque non oltre sei mesi dall'approvazione del medesimo.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche
proprie di ogni parco, il regolamento del parco disciplina in particolare:
a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti
b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro -silvo-pastorali;
c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia
g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare
riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap
e anziani.
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3. Salvo quanto previsto dal comma 5, nei parchi sono vietate le attività e le opere che possono
compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora
e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare sono vietati:
a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento
delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro -silvo-pastorali, non ché
l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale
b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali
c) la modificazione del regime delle acque;
d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall'Ente parco;
e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alte razione dei cicli biogeochimici;
f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non
autorizzati;
g) l'uso di fuochi all'aperto;
h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, esso prevede eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Prelievi e abbattimenti devono
avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'Ente parco ed essere attuati dal
personale dell'Ente parco o da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente parco stesso.