2
recuperarli in modo tale che ciò che non può più essere riutilizzato (smaltimento in condizioni di 
sicurezza) presenti un volume sempre più marginale. 
In particolare viene specificato che i RAEE necessitano, durante i processi di raccolta, trattamento, 
recupero e/o smaltimento, di particolari procedure per la salvaguardia dell’ambiente, poiché 
contengono alcune sostanze pericolose (soprattutto metalli pesanti) che costituiscono una minaccia 
per la salute umana e per gli ecosistemi. 
 
Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER) del 1 gennaio 2002 
Apporta un aggiornamento del sistema di catalogazione dei rifiuti; in particolare, una profonda 
innovazione riguarda i rifiuti pericolosi: essi vengono definiti tali solo in corrispondenza 
dell’effettiva esistenza di reali fattori di pericolosità, valutabili mediante accertamento analitico 
(attraverso varie metodologie di indagine) della presenza di sostanze pericolose, in quantità 
superiori a determinati valori di soglia e concentrazioni limite. 
 
Decreto Legislativo del 26 marzo 2002  
Questo Decreto attua la direttiva 2000/55/CE, concernente i requisiti di efficienza energetica degli 
alimentatori per lampade fluorescenti, alimentati da rete elettrica: a partire dal 21 novembre 2005, 
per gli alimentatori che sono immessi sul mercato come componenti o integrati in apparecchi di 
illuminazione, il fornitore ha l’obbligo di approntare la documentazione tecnica (il progetto, 
il processo di fabbricazione e il funzionamento dell’alimentatore) per la verifica della loro 
conformità al presente decreto e la corretta applicazione della marcatura “CE” (tale marcatura deve 
essere apposta in modo visibile, leggibile e indelebile sull’alimentatore, sull’imballaggio e sugli 
apparecchi di illuminazione). 
 
Direttiva 2002/95/CE del 27 gennaio 2003 (Direttiva RohS) 
La Direttiva in questione introduce restrizioni nell’uso di determinate sostanze pericolose nelle 
apparecchiature elettriche ed elettroniche, al fine di contribuire ad un recupero e smaltimento 
ecologicamente corretto: a partire dal 1 luglio 2006, le nuove apparecchiature elettriche ed 
elettroniche immesse sul mercato non potranno più contenere sostanze quali piombo, mercurio, 
cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati (PBB), difenili polibromurati (PBDE), salvo 
particolari esenzioni (tra cui anche le lampade fluorescenti). Tutto questo, dovrebbe incentivare la 
ricerca e l’impiego di materiali alternativi e più rispettosi dell’ambiente. 
 
 
 3
Direttiva 2002/96/CE del 27 gennaio 2003 
La Direttiva si applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche individuate nell’allegato IA 
della stessa (tra cui anche le apparecchiature di illuminazione), e progettate per essere utilizzate con 
una tensione non superiore ad una certa soglia (1.000/1.500 Volt, a seconda che siano a corrente 
alternata o continua). Nell’allegato IB sono riportati i prodotti rientranti nelle categorie considerate. 
Questa Direttiva, in linea con gli obiettivi del Decreto Ronchi, determina ed aggiorna il sistema di 
gestione della raccolta, del trattamento e del recupero di tutte le apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, giunte a fine vita.  
 
Direttiva 2003/108/CE dell’8 dicembre 2003 
La Direttiva sostanzialmente modifica l’articolo 9 della Direttiva 2002/96/CE, relativamente ai 
rifiuti elettrici ed elettronici provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici, incaricando i 
produttori a finanziare i loro costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente 
corretto. 
 
Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005  
Questo Decreto recepisce, a distanza di un anno dai termini prescritti, le Direttive CE 2002/95 e 
2002/96 (e le relative modifiche).   
 
Obiettivi generali: 
¾ Ridurre al minimo lo smaltimento dei RAEE; 
¾ Ridurre l’uso di sostanze pericolose (vedi Direttiva 2002/95/CE) nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche; 
¾ Incoraggiare il riutilizzo, il riciclo e l’efficienza (di funzionamento e di durata) dei RAEE; 
¾ Raggiungere un elevato livello di raccolta separata dei RAEE; 
¾ Aumentare la responsabilità ambientale, facendo sì che i produttori concepiscano i loro 
prodotti in modo che abbiano il minor impatto ambientale possibile e istituiscano sia sistemi 
di trattamento dei RAEE oggetto della raccolta separata (ricorrendo alle migliori tecniche, 
atte a consentire il minimo impatto negativo sull’ambiente), sia sistemi di recupero degli 
stessi; 
¾ Aumentare la competenza di chi lavora con i RAEE. 
 
 
 
 4
Definizioni: 
¾ RAEE: rifiuti derivanti dalle apparecchiature elettriche ed elettroniche che dipendono, per 
un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici, oltre che le 
apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di questi campi e correnti e 
progettate per funzionare con una tensione non superiore ai 1000 Volt (corrente alternate) e 
1500 Volt (corrente continua); 
¾ RAEE provenienti da nuclei domestici: originati dai nuclei domestici oltre che di origine 
commerciale, istituzionale, industriale, ma analoghi per natura e quantità a quelli generati 
dai nuclei domestici;  
¾ RAEE professionali: prodotti dalle attività amministrative ed economiche e diversi da quelli 
assimilabili a domestici; per il loro recupero o smaltimento, come anche per quello dei 
RAEE domestici, è prevista la responsabilità individuale dei singoli produttori, relativa ai 
beni da questi effettivamente immessi sul mercato (dovrà essere attivata una complessa 
procedura di identificazione dei singoli prodotti); 
¾ RAEE storici: derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato 
prima del 13 agosto 2005; per il loro smaltimento o recupero è prevista una responsabilità 
solidale, “collettiva” di tutti i produttori presenti sul mercato, al momento in cui si verificano 
i costi di recupero e smaltimento; 
¾ Produttore di AEE: chi, indipendentemente dalle tecniche di vendita, fabbrica e vende 
apparecchiature elettriche ed elettroniche con il proprio marchio, vende con il proprio 
marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori, importa o immette per primo nel 
territorio nazionale apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di una attività 
professionale e ne opera la commercializzazione. 
 
Autorizzazioni: 
¾ Entro il febbraio 2006, per poter lavorare nel settore dei RAEE, si dovranno seguire i 
seguenti passaggi:  
1. iscrizione ad un Registro nazionale, per tutti i produttori di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche; 
2. creazione di organismi centrali di governo e di controllo sul funzionamento del sistema; 
3. definizione delle regole di accesso, da parte di ogni produttore iscritto al Registro, di una 
forma di garanzia che copra i costi futuri di smaltimento nell’ipotesi di cessazione 
dell’attività d’impresa. 
 
 5
Raccolta:  
¾ Il decreto si propone di raggiungere, entro il 31  dicembre 2008, l’obiettivo di raccolta 
separata pro capite annuale dei RAEE domestici di almeno 4 kg; questo grazie ad un 
maggiore coinvolgimento di tutte le parti che partecipano al ciclo di vita degli apparecchi 
elettrici ed elettronici (appoggio economico dei comuni, raccolta da parte di terzi o ritiro 
gratuito, in cambio di un acquisto equivalente, da parte dei distributori). 
 
Trattamento: 
¾ I produttori, o i terzi, devono ritirare il materiale (dopo la raccolta) e inviarlo ai centri di 
trattamento, dopo aver verificato che il prodotto non sia riutilizzabile;   
¾ I centri di trattamento devono disporre della migliore tecnica di trattamento, recupero e 
riciclaggio disponibile; 
¾ Entro il 13 agosto 2006, i produttori dovranno allestire sistemi di raccolta separata dei 
RAEE, o demandandoli a terzi, oppure consorziandosi tra loro, o ancora convenzionandosi 
con i Comuni: i centri presso i quali saranno radunati i rifiuti devono garantire l’integrità 
degli stessi per la messa in sicurezza dei RAEE storici ed ottimizzare il reimpiego e il riciclo 
dei materiali e dei componenti. Questi obblighi riguardano anche i produttori che utilizzano 
per la vendita i mezzi di comunicazione a distanza, che dovranno adeguarsi ai vincoli del 
decreto e contribuire a finanziare i centri di raccolta separata e di riciclo; 
¾ I titolari degli impianti di stoccaggio, trattamento e recupero di RAEE dovranno, se 
necessario, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto, presentare domanda di 
adeguamento dell’impianto (che sarà ispezionato da responsabili della Provincia) e 
terminare gli annessi lavori entro 12 mesi (art. 20). 
 
Recupero: 
¾ Entro il 2006 i produttori o i terzi devono istituire, su base individuale o collettiva, sistemi di 
recupero dei RAEE dove privilegiano il reimpiego degli apparecchi interi; 
¾ Entro il 31 dicembre 2006 i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono 
garantire almeno l’80% in peso di recupero e il reimpiego del 75% del peso medio delle 
apparecchiature (tra cui le lampade fluorescenti), trattate da eventuali sostanze pericolose 
(art. 9); 
¾ Bisogna prevedere politiche di sostegno e incentivazione alla ricerca di materiali e sostanze 
eco-compatibili e meno nocivi alla salute, e volte a premiare il riciclo ed il riutilizzo dei 
componenti dei RAEE. 
 6
Costi: 
¾ La raccolta, il trasporto, il trattamento, il recupero e lo smaltimento ambientale compatibile 
dei RAEE sono a carico del produttore per quanto riguarda le apparecchiature messe sul 
mercato dopo il 13 agosto 2005, o per le apparecchiature immesse sul mercato prima di 
questa data, ma che vengono sostituite da nuove equivalenti (peso superiore alla metà del 
peso dell’apparecchiatura riconsegnata), altrimenti queste ultime sono a carico del detentore 
(art. 12); 
¾ I Comuni dovranno farsi carico (aspetti organizzativi e finanziari) delle piazzole di raccolta 
differenziata dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. 
 
Informazione e sensibilizzazione: 
¾ Tutti i prodotti messi sul mercato dopo il 13 agosto 2005 dovranno riportare in modo chiaro 
e indelebile (sulla scatola d’imballaggio e nelle istruzioni per l’uso, quando non sia possibile 
sull’apparecchio per le sue dimensioni) indicazioni sul produttore e il simbolo della raccolta 
differenziata dei RAEE; 
 
Figura 1 - Simbolo per la raccolta differenziata dei RAEE  
Fonte: www.reteambiente.it 
¾ Dal 13 agosto 2005, produttori e rivenditori devono informare gli acquirenti, con appositi 
allegati alla confezione o una confacente segnaletica nei negozi, le modalità di raccolta 
differenziata, gli effetti sull’ambiente dei RAEE e le sanzioni previste per chi trasgredisce; 
¾ Dal 13 agosto 2005 i produttori dovranno informare i centri di raccolta e riciclo, circa i 
componenti e i materiali che compongono l’apparecchio. 
 
 
 
 
 
 7
Sanzioni:  
¾ Dai 150 € fino ai 400 € per il rivenditore che si rifiuta di ritirare l’usato gratuitamente; 
¾ Il produttore che non prevede un sistema di raccolta e separazione dei RAEE è multato di  
30.000-100.000 €;  
¾ Dai 2.000 € ai 5.000 € sempre per i produttori che non provvedano ad informare il pubblico 
dei rischi dei RAEE; 
¾ dai 200 € ai 1000 € ad apparecchio per i produttori che immettano sul mercato, dopo il 13 
agosto 2005, apparecchiature elettriche o elettroniche senza il simbolo di raccolta separata o 
con informazioni non sufficienti; 
¾ Il produttore che entro un anno dall’immissione delle apparecchiature non prevede dei centri 
di reimpiego e riciclaggio per queste è multato di 5.000-30.000 €;  
¾ Il produttore che dopo il 1 luglio 2006 immette delle apparecchiature con delle sostanze non 
lecite subisce una multa di 30.000-100.000 €, oppure di 50-500 €, per ogni prodotto         
(art. 16). 
 
1.2 CLASSIFICAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LAMPADE IN COMMERCIO  
 
1.2.1  Lampade ad incandescenza (o a filamento) 
Le comuni ed economiche lampadine, le più diffuse nelle nostre case, sono costituite da un bulbo in 
vetro dal quale è stata tolta l’aria e successivamente riempito con un gas inerte; al suo interno un 
filamento di tungsteno attraversato dalla corrente elettrica diventa incandescente, emettendo una 
certa quantità di luce. Hanno il vantaggio di costare poco e di essere disponibili in diverse 
dimensioni e forme. La loro durata è mediamente di 1.000 ore e la loro efficienza
1
 piuttosto 
modesta (12 lumen/Watt), soprattutto se consideriamo l’elevato riscaldamento a cui sono sottoposte 
(solo il 5-15% dell’elettricità assorbita diventa luce). Emettono però luce di tonalità “calda” e 
l’indice di resa cromatica (capacità di distinguere agevolmente i colori)  è ottimo [1, 3-6]. 
Con l’invecchiamento, le lampade irradiano sempre meno luce (pur consumando sempre la stessa 
energia) e quindi è bene che, superata la vita media, vengano sostituite. Un’evoluzione tecnologica 
a queste lampade, è stata apportata dalle: 
y Lampade alogene: al cui interno viene introdotta una miscela di componenti alogeni 
(essenzialmente bromo), che creano un processo di rigenerazione del filamento: nel cosiddetto 
                                            
1
 Efficienza Luminosa: rapporto tra il flusso luminoso emesso da una sorgente e la potenza elettrica  
assorbita; si esprime in lumen/watt (lm/W) 
 8
ciclo degli alogeni, gli alogeni (2) si legano al tungsteno, che evapora raggiungendo i 2.700°C. 
Quando questo composto in forma gassosa giunge nelle vicinanze della spirale calda (3), il 
tungsteno si rideposita sul filamento e gli alogeni diventano nuovamente disponibili per il ciclo 
(4). In una lampada normale tali atomi si depositano invece sul vetro del bulbo e lo      
anneriscono (1). 
 
Figura 2 - Il tungsteno del filamento, senza e con il "ciclo degli alogeni"  
Fonte: www.osram.it 
Oltre ai vantaggi delle lampade tradizionali (ottima resa cromatica, luce gradevole, dimensioni 
ridotte, prezzo contenuto, buon direzionamento della luce), presentano una maggiore efficienza 
luminosa (22 lumen/Watt) e una durata doppia (2.000 ore). Purtroppo sono ancora necessarie 
potenze elevate (200-300 watt), e tale soluzione è tra quelle più inefficienti, in quanto circa metà 
della luce emessa dalla lampada viene dispersa (grossi consumi). 
 
1.2.2 Lampade a scarica 
Questo tipo di lampade comprende una vasta categoria: le lampade ad alogenuri metallici, quelle a 
vapori di sodio, quelle a vapori di mercurio e anche le lampade fluorescenti. 
Il principio di funzionamento per questa classe di lampade prevede che l’energia raggiante non 
venga prodotta per riscaldamento di un filamento metallico (come avviene nelle lampade ad 
incandescenza), ma da una scarica elettrica che, passando attraverso un gas, ne eccita gli elettroni 
ionizzandolo. Il tipo di emissione, naturalmente, dipende anche dal gas utilizzato (vapori di metallo 
(Na) e (Hg) o una miscela di gas e vapori) e così si hanno i diversi tipi di lampade a scarica prima 
citati. Questi tipi di lampade, per funzionare, hanno bisogno di un reattore nel circuito elettrico, che 
deve controllare la corrente al loro interno [1, 3-6].