2
Invero, con la riforma del diritto societario di cui al
D.Lgs.17/01/2003 n. 6 che ha modificato in modo significativo
la disciplina della responsabilità degli amministratori, la
dottrina è stata chiamata a rispondere alle problematiche
connesse all’imputazione esclusiva della funzione gestoria agli
amministratori sancita dall’art. 2380-bis, nonché a ricostruire in
maniera organica l’intero sistema delle responsabilità in ambito
societario, “muovendo dai più generali principi della
responsabilità civile, sia essa contrattuale sia
extracontrattuale, dalla distinzione tra obbligazione di mezzi e
obbligazioni di risultato, nonché dalla nozione di diligenza
nell’adempimento delle obbligazioni”.
1
Se a ciò si aggiunge che il Codice della crisi
dell’impresa e dell’insolvenza (CCI) - per quanto disposto dal
novellato art. 2086 2 comma c.c. - ha imposto a carico degli
amministratori un ulteriore dovere di controllo circa
l’adeguatezza dell’assetto societario e che recenti casi
giudiziari hanno avuto vasta eco, sia per le parti coinvolte che
per i principi giuridici affermati dalle decisioni, si comprende
l’importanza e l’attualità dell’argomento trattato.
Un recente ed importante convegno sul tema
2
e la
pubblicazione negli ultimi anni di numerosi scritti
sull’argomento da parte di valenti giuristi lo testimoniano.
3
Infine, la copiosa giurisprudenza sui i poteri e
soprattutto sulla responsabilità degli amministratori della s.p.a.,
dimostra ancor più la rilevanza dell’argomento in questione.
1
Cfr., G. BELLINO - A. BENEDETTI, La responsabilità di
amministratori e sindaci nelle società di capitali, in Responsabilità e
Risarcimento, ( a cura di Mario Benedetti) Milano, 2020 p. 267.
2
“ La responsabilità degli amministratori di società di capitali”
( Roma, 19 ottobre 2023, Università Luis Guido Carli – Associazione
Disiano Preite per lo studio del Diritto delle Imprese -)
3
Per tutti C. MARCHETTI, La responsabilità degli
amministratori nelle società di capitali, Milano, 2022.
3
2. Le funzioni degli amministratori in generale.
Come è noto, per le società per azioni la legge prevede
un’organizzazione interna molto più complessa di quella della
società di persona. A seguito della summenzionata riforma,
infatti, ogni s.p.a., in relazione alle scelte compiute
nell’esercizio della propria autonomia statutaria, potrà
assumere uno dei tre diversi modelli organizzativi: il modello
tradizionale, il modello dualistico e il modello monistico.
Il modello tradizionale, che – come disposto dall’art.
2380 comma 1, cod.civ. - si applica in mancanza di una diversa
scelta indicata nello statuto e che risulta il più diffuso nella
pratica,
4
prevede la presenza di tre distinti organi: assemblea
dei soci, amministratori e collegio sindacale;
Il modello dualistico, che prevede un organo gestorio
(il consiglio di gestione) ed un organo di controllo ( il consiglio
di sorveglianza);
Il modello monistico, che prevede un consiglio di
amministrazione, e al proprio interno, un comitato per il
controllo della gestione, preposto al controllo della gestione.
Come già evidenziato, il presente lavoro ha lo scopo di
esporre – ovviamente senza presunzione di esaustività - la
disciplina e le questioni più rilevanti relative l’amministrazione
delle società per azioni. Per ragioni espositive e di sintesi,
l’analisi è focalizzata sul sistema di governance tradizionale,
ma ancor più perché gli studiosi del diritto societario e la
giurisprudenza tutta, hanno posto in esso tutta la loro
attenzione, in ragione sia dell’ampio utilizzo del predetto
sistema che della sua più complessa articolazione.
4
Secondo il “Rapporto CONSOB 2022 sulla “Corporate
Governance delle società quotate italiane”, il 98% di esse adotta il modello
di amministrazione e controllo tradizionale.
4
Gli amministratori sono l’organo a cui è affidata in via
esclusiva la gestione dell’impresa sociale e ad essi spetta
compiere tutte le operazioni necessarie per l’attuazione
dell’oggetto sociale (art. 2380-bis). La centralità della loro
posizione è scolpita dalle numerose e articolate funzioni di cui
sono per legge investiti.
5
Posto il potere gestorio generale ed esclusivo degli
amministratori - che si sostanzia nel fatto che essi deliberano su
tutti gli argomenti attinenti alla gestione della società che non
siano riservati dalla legge all’assemblea e che ad essi spetta la
rappresentanza della società
6
, - competono a tale organo
numerose e non meno importanti funzioni, e precisamente:
a) convocare l’assemblea e fissare l’ordine del
giorno;
b) dare esecuzione alle delibere dell’assemblea ed
eventualmente impugnare quelle che violano la
legge o l’atto costitutivo;
c) curare la tenuta di libri e delle scritture contabili e
redigere il bilancio annuale da presentare
all’assemblea dei soci per la relativa approvazione;
d) prevenire il compimento di atti pregiudizievoli per
la società;
e) istituire un assetto organizzativo, amministrativo e
contabile adeguato alle dimensioni e alla natura
dell’impresa al fine di rilevare tempestivamente
una crisi (art. 2086 comma 2);
f) decidere, in via esclusiva, l’accesso a uno
strumento di regolazione della crisi, nonché
determinare il contenuto della proposta e le
condizioni del piano ( art. 120 – bis c.c.i.);
5
Così G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2, (a cura di
M. Campobasso), Torino, 2022, p. 354 ss.
6
Sulla rappresentanza, V. infra cap. II p. 43 ss.
5
g) prevenire la commissione dei reati dai quali
possono derivare conseguenze amministrative
della società mediante l’adozione di modelli
organizzativi e di gestione idonei ed efficaci;
h) provvedere alla comunicazione delle informazioni
al Registro delle imprese del “titolare effettivo
dell’impresa” ex. art. 21 D.Lgs n. 231/2007, posto
che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy
(MIMIT) - con Decreto del 29/09/2023, pubblicato
in data 09/10/2023, - ha reso operativo il sistema di
comunicazione al Registro delle imprese dei dati e
delle informazioni relative alla titolarità effettive
delle imprese.
7
7
Va detto che comunque il Tar Lazio, con Ord. n. 8083 del
07/12/2023 ha sospeso in via cautelare l’efficacia del decreto 29/09/2023
del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, recante “Attestazione
dell’operatività del sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni
sulla titolarità effettiva”, fissando per il 27/03/2024 la data per l’udienza
pubblica di trattazione di merito del ricorso.
6
II CAPITOLO
Sezione Prima :
La struttura dell’organo
amministrativo
Sezione Seconda :
La rappresentanza della
società
Sez. Prima
Struttura dell’organo amministrativo.
SOMMARIO: - 1.Premessa. - 2.Gli organi
delegati.- 3. I direttori generali. - 4. Gli amministratori di fatto.
1.Premessa.
Per una maggiore chiarezza espositiva e per una più
facile lettura del presente lavoro, appare doveroso una breve
premessa al presente capitolo.
Invero, in esso si tratterà congiuntamente della
struttura dell’organo amministrativo, e quindi dell’articolazione
più o mena complessa che potrebbe avere l’amministrazione di
una s.p.a. in particolare, e della rappresentanza.
Come è certamente noto, per quanto si dirà
ampiamente infra,
8
gli argomenti sono strettamente connessi.
Per rendere l’idea di tale connessione, basterebbe ad esempio
8
V. in questo capitolo Sez. Seconda p. 43 ss.
7
far riferimento al fatto che la rappresentanza è normalmente
affidata agli amministratori delegati.
Ma i punti di contatto tra organi delegati e
rappresentanza che giustificano la trattazione unitaria
dell’argomento sono numerosi, e a volte anche molto
complessi. Si pensi, ad esempio, alla questione della
rappresentanza dei direttori generali con tutte implicazioni che
ne derivano.
2. Gli organi delegati
Ai sensi dell’art. 2381 c.c. 2 comma << se lo statuto o
l’assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può
delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo
composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei
suoi componenti>>.
Agli organi delegati, comitato esecutivo o agli
amministratori delegati, le società di capitali in generale, e per
quanto qui interessa maggiormente le s.p.a., ricorrono quando
la gestione è più complessa e ciò allo scopo di rendere la stessa
più razionale ed efficiente.
Il comitato esecutivo, composto necessariamente da
almeno due membri
9
, si presenta come organo collegiale,
ragion per cui le delibere devono essere adottate a
maggioranza.
Circa il funzionamento di quest’organo va ricordato
che le norme del codice civile sono scarse, per cui, per quanto
non espressamente regolato, bisogna far riferimento in primo
luogo alle norme delle statuto.
Infatti, salvo la disposizione dell’art. 2405 c.c. che
impone la presenza dei sindaci alle riunioni del comitato
esecutivo e l’art. 2421 n.6, in forza del quale il comitato
9
La medesima ragione per la quale il CdA è composto almeno tre
membri vale, ovviamente, anche per comitato esecutivo.
8
esecutivo deve tenere il libro delle adunanze ove annotare le
delibere, non si rinvengono altre disposizioni specifiche.
Per analogia, comunque, al comitato esecutivo si
applicano le norme dettate per il consiglio di amministrazione,
tenendo presente che quest’organo ha la finalità di accelerare e
rendere più snella la gestione nell’aspetto decisionale.
A differenza del comitato esecutivo, invece,
l’amministratore delegato si presenta come organo
unipersonale. Tale natura non muta neanche quando gli
amministratori delegati sono più di uno; solo che, in questo
caso, essi operano disgiuntamente o congiuntamente in
relazione alle disposizioni statutarie o all’atto di nomina.
Si è autorevolmente affermato che gli organi delegati
sono secondari e subordinati rispetto al consiglio di
amministrazione, e ciò non soltanto nel senso che al consiglio
(oltre che all’assemblea) spetta la costituzione dell’organo, che
si attua attraverso l’atto di nomina, e al consiglio spetta il
potere di revoca
10
e di ampliare o restringere la sfera di
competenza dell’organo delegato, ma anche nel senso che al
consiglio spetta un potere di direttiva e di controllo sull’operato
degli organi delegati.
11
Sono molti gli autori che in relazione alla posizione
degli organi delegati, parlano di “competenza concorrente”
dell’organo delegante, sul presupposto, tra l’altro, che lo stesso
10
Per completezza dell’argomento, si precisa che in
giurisprudenza è pacifico che << In tema di società di capitali, nel silenzio
dell’art. 2381 c.c. anche la revoca della delega all’amministratore delegato
da parte del consiglio di amministrazione deve essere assistita da giusta
causa, sussistendo, in caso contrario, il diritto del revocato al risarcimento
dei danni eventualmente patiti, in applicazione analogica dell’art. 2383,
comma 3, c.c. che disciplina la revoca degli amministratori da parte
dell’assemblea>>. Ex. multis Cass. Civ. Sez. 6 Ord. n. 4954 del 25/02/2020.
11
G. FERRI, op. cit. pag. 409.
9
può avocare a sé la delega e quindi trovasi in posizione
sovraordinata.
12
E a proposito della possibilità di avocazione della
delega da parte del CdA, si è detto che essa si può manifestare
sia in modo esplicito, ossia attraverso una deliberazione
consiliare la quale abbia ad oggetto l’avocazione a sé di quella
determinata operazione, sia in modo implicito, ovvero con un
comportamento concludente, quando cioè il consiglio ponga
direttamente in essere l’atto.
13
Mentre l’articolazione degli organi delegati deve
essere prevista dallo statuto o voluto dai soci con apposita
delibera assembleare, la nomina dei componenti del comitato
esecutivo e/o degli amministratori delegati spetta al consiglio di
amministrazione, titolare del potere di delega. In virtù di tale
potere, al CdA è rimesso di valutare, con apprezzamento non
sindacabile, sia l’opportunità della delega sia l’ampiezza delle
competenze.
La dottrina maggioritaria ritiene che la nomina dei
componenti degli organi delegati costituisca attribuzione
esclusiva del CdA, ragion per cui una clausola statutaria o una
delibera assembleare che limitasse tale potere sarebbe
invalida.
14
E’ interessante comunque notare che la prassi notarile
ritiene lecita la nomina di un amministratore delegato da parte
dei soci già in sede di redazione dell’atto costitutivo quando
però si rivengono le seguenti condizioni :
a) tutti coloro che sono nominati componenti del consiglio di
amministrazione partecipino all’atto costitutivo, abbiano
accettato la carica e abbiano assunto la decisione all’unanimità;
b) oppure, in alternativa, seppur non partecipanti all’atto
12
In questo senso, CAMPOBASSO op.cit. p. 377; SANFILIPPO
op.cit. p.504; D’ANDREA op.cit. p.486.
13
M. IRRERA, op.cit. vol. 1 p. 318.
14
Cfr. CAMPOBASSO op.cit. p.376.