La cospicua documentazione, pervenuta all'Archivio di Trani in
più versamenti, abbraccia gli anni dal 1859 al 1978 e rispecchia
l'attività delle quattro sezioni del Tribunale: civile, penale,
promiscua e lavoro.
L'analisi storico-archivistica delle carte è stata propedeutica alla
realizzazione della schedatura dei fascicoli processuali della serie
dei Processi penali.
Per l′informatizzazione delle schede si è proceduto alla
realizzazione di un programma scritto in "Visual Basic" al fine di
agevolare la gestione delle informazioni memorizzate in un
database. La memorizzazione dei dati è stata operata mediante
"Microsoft Access", un programma semplice per archiviare e
gestire dati. Il programma Visual Basic è costituito da due
schermate (form); una denominata "Lista Completa" per la
gestione delle schede (inserimento, cancellazione, visualizzazione,
ecc) e l′altra denominata "Ricerca".
La funzione di ricerca permette quindi ad un utente potenziale
di accedere alle diverse schede, conoscendo solo alcuni dati
parziali relativi al processo. La seconda parte raccoglie la stampa
delle schede informatizzata, che costituiscono il database.
4
CAPITOLO I
IL TRIBUNALE
5
Il Tribunale può definirsi il più completo fra gli organi dei quali
lo Stato si serve per esercitare l′attività giurisdizionale, una delle
principali funzioni della sua sovranità.
In esso le varie funzioni si trovano meglio differenziate e affidate a
persone diverse, le quali hanno la rappresentanza organica diretta
del tribunale, indiretta dello Stato.
Il termine tribunale ha un duplice significato, quello di ufficio
giudiziario istituito in una determinata circoscrizione (circondario)
per l′adempimento dell′amministrazione della giustizia, nei limiti
delle attribuzioni che gli sono demandate, sia in materia civile sia
in materia penale e, inoltre, quello di organo collegiale
nell′esercizio concreto della funzione giudicante.
L'indagine storica sulla genesi dei tribunali, come attualmente
organizzati, si fa risalire all'epoca della rivoluzione francese.
Infatti, le istituzioni giudiziarie francesi vennero largamente imitate
dalle legislazioni degli Stati italiani preunitari.
Nel Regno delle Due Sicilie l′ordinamento francese venne
introdotto il 20 maggio 1808 ed ebbe vigore fino al 1815. Con la
restaurazione della monarchica borbonica si ebbero le leggi
organiche del 29 maggio 1817 e del 7 giugno 1819, quest′ultima in
6
particolare regolò le competenze di tutte le istituzioni giudiziarie
1
. I
Tribunali vennero organizzati conformemente a quelli francesi.
L′attuale organizzazione della funzione giudiziaria si riannoda,
attraverso numerosissime riforme, all'ordinamento stabilito col
R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626, che ne costituisce ancora oggi
l'ossatura fondamentale specialmente per quanto riguarda gli
organi tra i quali, in armonia con le leggi processuali, è ripartita
l'amministrazione della giustizia. Tale ordinamento, seguito
immediatamente dal regolamento generale giudiziario approvato
con. R.D. 14 dicembre 1865, n. 2641 e le modificazioni della L. 23
dicembre 1875, n. 2839, nelle sue linee essenziali durò inalterato
fino alla riforma stabilita con la L. 8 giugno 1890, n. 6878.
L'amministrazione della giustizia era ripartita secondo
l'ordinamento del 1865 - modificato con la legge del 1875 e col
R.D. 20 gennaio 1876, n. 2921 - tra Uffici di conciliazione, Preture,
Tribunali, Corte d'assise, Corti d'appello e Corti di cassazione.
1
Cfr. G. LANDI, Istituzioni di Diritto Pubblico del Regno delle Due Sicilie (1815-1861), vol.
II, Milano 1977, p. 843.
7
I.1 La giurisdizione penale
I Tribunali sono organi dotati di giurisdizione sia penale, sia
civile.
L'organizzazione della giustizia penale distinta dalla civile fu, com′è
noto, regola quasi assoluta fino al secolo XIX.
La natura propria del fatto soggetto alla legge punitiva, il
carattere essenzialmente pubblico e sociale del giudizio penale, gli
intimi rapporti tra gli ordinamenti politici e il modo e i limiti nella
repressione della delinquenza hanno fin dalle più remote origini
consigliato la costituzione di un giudice diverso - per numero,
mentalità ed elezione - da quello che era chiamato a risolvere le
"civili competizioni". Anzi a Roma non solo la funzione civile era
organicamente distinta dalla penale, ma si formavano tante
particolari giurisdizioni penali quanti erano i reati o i gruppi di reati
previsti nelle singole leggi. E quando l'amministrazione della
giustizia penale diventò efficace strumento di dominio e di
tirannide nelle mani del principe, furono a capo delle magistrature
repressive gli organi del potere politico, i prefetti, i governatori, i
8
presidi, i giustizieri, i comandanti e simili. La riunione delle due
giurisdizioni si scorge solo nelle mani dei magistrati municipali per
le piccole e trascurabili infrazioni.
Questa completa separazione giurisdizionale portò fra l′altro ad
un avvilimento deplorevole della magistratura penale a confronto
della civile, la quale, meno esposta alle vicende politiche ed alle
ingerenze governative e più raccolta nello studio delle leggi e
nell'elaborazione del diritto positivo, godeva autorità sempre
maggiore per giudizio, dottrina e indipendenza
2
.
L'unificazione delle due giustizie, che trionfò con legge del 1810
in Francia e fu poi seguita dalla maggior parte delle legislazioni
moderne, tra le quali va annoverata l'italiana, segna nello stesso
tempo la loro indipendenza, e particolarmente, l′indipendenza
della giustizia penale, sottratta agli abusi del potere politico e
amministrativo
3
.
Com′è noto, il 1865 fu l′anno dell’"unificazione legislativa"
4
perché proprio in quell'anno vennero resi uniformi, su tutto il
2
Cfr. voce Tribunale penale, a cura di A. OLIVIERI, in Digesto italiano, vol. XIII, pag.
609.
3
Ibidem.
4
A. ACQUARONE, L′unificazione legislativa e i codici del 1865, Milano, 1960.
9
territorio nazionale, sia "l′ordinamento giudiziario" sia i codici di
procedura. Antecedentemente a questa data è presumibile che i
Tribunali e gli altri uffici giudiziari seguissero ancora - ciascuno per
il territorio di competenza - le norme in vigore presso i rispettivi
Stati preunitari, magari adattate, alla nuova realtà politica
dell'Unità.
L'organizzazione degli istituti giudicanti cominciò ad essere
stabilita proprio dal R.D. 6 dicembre 1865, n. 2626
"sull'ordinamento giudiziario". Tale decreto contemplava già
alcune componenti della struttura giudiziaria penale che sarebbero
rimaste costanti fino al Codice di procedura penale del 1988 ed
anche oltre. Erano previsti il Presidente del Tribunale (art. 51), il
Giudice Istruttore per le "cause penali" (art. 43) e il Pubblico
Ministero, anche se, in quel momento esso veniva anche
denominato "Ministero Pubblico" ed era impersonato dal
Procuratore del Re (artt. 129 e sgg.). Erano, altresì, previste le
Cancellerie per i Tribunali (artt. 152 e sgg.) e le Segreterie per gli
Uffici del Pubblico Ministero (artt. 165 e sgg.).
10
Queste sono state (ed in parte sono ancora) le componenti
indispensabili per l'esercizio della giurisdizione penale dei Tribunali
dell'Italia unita.
Ebbene, dal 1865 ad oggi, la giurisdizione penale dei Tribunali
è stata esercitata nel rispetto dei vari Codici di procedura penale
che si sono succeduti nel tempo, nonché delle diverse leggi che tra
un codice e l'altro hanno recato cambiamenti o integrazioni alle
norme del codice allora vigente
5
.
I Tribunali dal 1865 al 1889 erano denominati "Tribunali Civili
e Correzionali", mentre dal 1890 ad oggi sono denominati
"Tribunali Civili e Penali" e ciò in applicazione dell'art. 26 del R.D.
1 dicembre 1889, n. 6509 contenente le disposizioni di attuazione
del Codice penale, approvato con L. 22 novembre 1888, n. 5801.
Il semplice cambiamento del nome dell'istituto giudiziario
potrebbe sembrare un evento senza importanza, invece il
5
Il primo codice venne emanato con R.D. 25 giugno 1865, n. 2366 e seguito dal
"Regolamento generale giudiziario" approvato con R.D. 14 dicembre 1865, n.
2641; il secondo codice venne emanato con R.D. 27 febbraio 1913, n. 127 e
seguito dalle norme di attuazione approvate con R.D. 5 ottobre 1913, n. 1176, il
terzo codice venne emanato con R.D. 19 ottobre 1930, n. 1399 e venne seguito
dalle "disposizioni di attuazione" (R.D. 28 maggio 1931, n. 602) e dalle
"disposizioni regolamentari per l’esecuzione del codice di procedura penale" (R.D.
28 maggio 1931, n. 60); il quarto codice venne approvato con D.P.R. 22 settembre
1988, n. 447, accompagnato dai D.P.R. 448 e 449, stessa data, relativi alle
procedure contro i minorenni. Venne seguito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271
recante "norme di attuazione" e da altre norme, fra le quali spicca il D.M. 30
settembre 1989, n. 334 contenente il "regolamento per l'esecuzione del Codice di
Procedura Penale".
11
cambiamento suddetto (da "correzionale" a "penale") ha
determinato anche il cambiamento del nome delle serie
archivistiche dei fascicoli.
In materia penale la competenza del Tribunale riguardava i reati
non attribuiti alla competenza del Pretore e quelli per i quali la
legge stabiliva pene diverse dalla morte, dall′ergastolo e dalla
reclusione non inferiore nel minimo a otto anni, o, nel massimo, a
dodici anni, nonché i reati che, sebbene di competenza del
Pretore, fossero stati rimessi dal Procuratore del Re alla cognizione
del Tribunale.
Il Tribunale, attua la sua potestà giurisdizionale nel doppio
grado: di prima cognizione per i reati di propria competenza;
d'appello per quelli giudicati dal Pretore.
La nostra legge, salvo particolari eccezioni, consente il riesame in
merito della causa avanti alla magistratura d'appello; quando si
tratta di reati di competenza del Pretore o del Tribunale essa
deferisce alla Corte l'appello contro le sentenze rese dal Tribunale,
ed a questo l'appello contro le sentenze del Pretore.
12
Come giudice di secondo grado, il Tribunale è competente a
conoscere delle sentenze del Pretore, in quanto ne propone
appello il Pubblico Ministero, o l'imputato, o altra parte in causa
6
.
Il Tribunale non esplica tutta la giurisdizione punitiva dello
Stato e come organo della giurisdizione, cioè come autorità fornita
del potere di applicare la legge al caso particolare con
provvedimento avente forza coercitiva, ha pertanto dei limiti e
riveste dei caratteri peculiari di fronte agli altri organi della giustizia
penale, in rapporto all'ordinamento non meno che alla natura ed
all′estensione della sua potestà.
Il Tribunale penale, infatti, si definisce l′organo tecnico,
permanente e collegiale per l′esercizio della giurisdizione comune
attraverso la conoscenza della generalità dei reati, ad eccezione di
quelli che per minore importanza sono attribuiti al Pretore o che,
per gravità o per loro natura, sono attribuite alla Corte d′assise.
Il Tribunale è anzitutto giurisdizione comune e ordinaria in
contrapposizione alle giurisdizioni speciali e straordinarie.
6
Dopo l'entrata in vigore del codice 1988, il processo penale presso il Tribunale
resta solo di primo grado, perché le sentenze penali del Pretore sono impugnate
direttamente in Corte d'Appello. E ciò accadde, appunto, dal 1989 al 1999, data
quest'ultima dell'entrata in funzione del "Giudice unico" e della conseguente fine
delle Preture. Cfr. voce Processo penale, G. MASI, in Enciclopedia italiana. Appendice
2000, (LE-Z), Roma 2000, pp. 464-467.
13
Queste ultime, così numerose e complesse nelle legislazioni
antiche e intermedie, sono a volte indispensabili ai fini della
completa e più sicura repressione dei reati nel territorio dello Stato.
Il Tribunale è giurisdizione comune perchè investito della
conoscenza dei reati comuni addebitati alla generalità dei cittadini
nel territorio dello Stato. Sono invece giurisdizioni speciali quelle
che in tempi normali per il luogo, o per la persona, o per la natura
dell′imputazione sono esercitate da giudici particolari, i quali non
appartengono al potere giudiziario, oppure, appartenendovi, sono
adibiti a funzioni del tutto speciali.
In considerazione del luogo sono tribunali speciali i tribunali
coloniali e i tribunali consolari; per la persona sono giurisdizioni
speciali il Senato, costituito in Alta Corte di giustizia per giudicare i
senatori, e il tribunale militare per l'esercito e la marina, che giudica
i reati dei militari, oltre le disposizioni speciali per il tempo di
guerra
7
.
Per la natura dell′imputazione, infine, il Senato è costituito in Alta
Corte, come giudice dei delitti di alto tradimento e attentato alla
7
Codice penale Esercito, art. 546 e sgg.
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sicurezza dello Stato, indipendentemente dalla qualità personale
del giudicabile (articolo 36 Stat.).
Il Tribunale penale è giurisdizione ordinaria oltre che comune,
poiché istituito in forza delle leggi ed ha un'organizzazione stabile.
Le leggi dello Stato tutelano il cittadino, vietando la creazione dei
tribunali o commissioni straordinarie.
Il Tribunale, organo di giurisdizione ordinaria e comune, è di
conseguenza permanente.
Altra caratteristica del Tribunale penale è la collegialità, che
nell′evoluzione storica degli ordinamenti si spiega in base a ragioni
proprie del tempo. La collegialità ha la sua giustificazione
intrinseca e perenne nei pregi molto maggiori che, specie nel
giudizio penale, offre al confronto del giudice singolo. Il conflitto
tra gli eventuali pareri rende la decisione più equa; la necessità
dello scambio delle idee tra i giudicanti la rende più ponderata; la
discussione la rende più esatta.
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