8
Nuovi protagonisti della cooperazione internazionale allo
sviluppo vuol dire, inoltre, nuove concezioni di cooperazione e nuove
modalità di realizzazione dei progetti. Le ONG sono diventate un
elemento dinamico dello sviluppo.
Riflettendo sul ruolo internazionale di queste organizzazioni, mi
sono chiesta quale fosse la ragione della loro crescita di importanza, quali
siano le caratteristiche proprie delle ONG attive nel campo della
cooperazione allo sviluppo e quali vantaggi e svantaggi tali
caratteristiche comportino rispetto agli organismi tradizionalmente
protagonisti della cooperazione, in particolare rispetto alle grandi
organizzazioni internazionali.
Lo scopo della tesi è, dunque, il confronto tra cooperazione allo
sviluppo intergovernativa e non governativa, ma non solo a livello
teorico, bensì anche e soprattutto pratico. Per far ciò ho ritenuto
necessario analizzare le modalità tanto istituzionali quanto operative di
collaborazione tra i due tipi di organizzazioni ed attraverso queste
rilevare le ragioni di questo partenariato sempre più frequente.
Per cominciare ho ritenuto opportuno tentare di fornire una
definizione giuridica di “organizzazione non governativa”, sottolineando
in particolare le differenze rispetto alle organizzazioni intergovernative,
con le quali già il nome la pone in contrasto, o quanto meno in confronto.
Successivamente ho cercato di evincere le caratteristiche proprie
della cooperazione allo sviluppo non governativa, sia a livello di
approccio teorico, sia a livello operativo, e, in base a queste, di mettere in
evidenza tanto i vantaggi quanto gli svantaggi di questo tipo di
cooperazione.
Nel terzo capitolo sono passata a descrivere le modalità
istituzionali di collaborazione tra organizzazioni non governative e
organizzazioni intergovernative, con particolare riferimento alle Nazioni
Unite ed all’Unione Europea. Dato l’ambito di interesse di questo studio,
9
la ricerca si è focalizzata sulle relazioni con istituzioni attive nel settore
della cooperazione allo sviluppo, quali l’ECOSOC, l’UNDP, l’UNICEF,
la FAO e l’OMS all’interno della famiglia delle Nazioni Unite e la
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, l’EuropeAid e, in
senso lato, l’ECHO nell’ambito comunitario.
L’ultimo capitolo è, invece, dedicato all’analisi della
collaborazione operativa tra alcune delle organizzazioni intergovernative
precedentemente prese in considerazione e delle ONG italiane per la
realizzazione di programmi di cooperazione allo sviluppo nell’Africa
subsahariana. Nei tre case studies viene descritto il contesto specifico
dell’intervento e l’approccio strategico dell’organizzazione
internazionale promotrice e successivamente viene preso in esame un
particolare progetto realizzato da un’ONG italiana attraverso l’analisi del
quadro logico e del quadro giuridico dell’intervento stesso.
La ricerca del materiale non è stata agevole, in quanto il
fenomeno delle ONG finora è stato analizzato soprattutto da discipline
quali la sociologia e l’economia, mentre non è stato ancora
sufficientemente approfondito dal punto di vista giuridico, come
dimostrato, del resto, dalle incertezze nella ricerca di una definizione che
tuttora sussistono e dalla mancanza di uno status giuridico riconosciuto
internazionalmente.
All’Università, essendo iscritta nel vecchio ordinamento, non ho
avuto, purtroppo, la possibilità di frequentare corsi dedicati
specificamente alla tematica dello sviluppo, sebbene ricomprese
nell’ambito dell’organizzazione internazionale, per cui il lavoro di ricerca
è stato particolarmente difficile in quanto ho dovuto approfondire alcuni
concetti di base.
Ho avuto, però, la possibilità, lo scorso anno, di frequentare un
semestre in Belgio, nell’ambito del programma Erasmus, presso
l’Université Libre de Bruxelles, dove era attivato un Master in
10
cooperazione allo sviluppo, i cui corsi erano aperti anche agli studenti
Erasmus non ancora laureati. Quest’opportunità mi ha permesso di
acquisire i concetti di base che mi mancavano e di avvicinarmi al mondo
delle ONG, particolarmente attivo a Bruxelles a causa della presenza
delle istituzioni comunitarie. Il soggiorno in Belgio mi ha, inoltre,
permesso di raccogliere interessante materiale relativo ai rapporti tra le
ONG e l’Unione Europea, avendo potuto accedere alle biblioteche della
Commissione.
Un’altra opportunità straordinaria per approfondire l’argomento
da un punto di vista pratico, operativo e per raccogliere materiale
specifico mi è stata offerta dal tirocinio svolto durante l’estate presso il
Ministero degli Affari Esteri, nella Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo, Ufficio Territoriale per l’Africa
subsahariana. Grazie anche alla disponibilità dei funzionari ed esperti con
i quali ho avuto la possibilità di lavorare, ho potuto approfondire la
conoscenza del mondo della cooperazione italiana allo sviluppo,
acquisendo nuovi concetti e nuove tematiche, ma soprattutto
apprendendo le modalità operative. Durante il tirocinio sono venuta a
conoscenza, in particolare, di alcuni programmi di cooperazione per
l’Africa realizzati attraverso un partenariato triangolare, ossia che vede
coinvolte la Cooperazione Italiana, una o più organizzazioni
internazionali e numerose ONG italiane. Ho ritenuto che si trattasse di
casi esemplari al fine della mia ricerca ed ho cercato di approfondirli il
più possibile, raccogliendo materiali e documenti ed intervistando gli
esperti delle ONG coinvolte. Il risultato di questo lavoro sono dunque i
tre case studies che completano la tesi.
11
Capitolo I
LE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE
1 DEFINIZIONE
Con l’espressione “organizzazioni non governative” si fa
riferimento ad un insieme fortemente eterogeneo di associazioni, al di là
del carattere comune “non governativo” che risalta dalla definizione in
negativo
1
.
Le ONG si differenziano notevolmente per campo di attività, per
struttura, per composizione e per funzionamento. Inoltre, da un punto di
vista giuridico, esse sono soggetti del diritto interno dello Stato in cui
sono nate e come tali riflettono nel loro status giuridico le peculiarità dei
singoli ordinamenti nazionali, nel senso che le condizioni giuridiche e le
procedure di costituzione di una ONG variano da uno Stato all’altro.
Questa “plasticità” istituzionale, funzionale e territoriale rende
difficile una definizione positiva sintetica
2
. Per alcuni autori la
caratteristica principale delle ONG consiste proprio nella loro
eterogeneità.
A livello internazionale sono stati compiuti numerosi tentativi di
elaborare dei testi al fine di riconoscere alle ONG uno status giuridico
omogeneo, una sorta di statuto di diritto internazionale pubblico
3
, o
almeno un trattamento uniforme negli ordinamenti interni dei vari Stati
contraenti, cosa che sarebbe coerente con il carattere materialmente
transnazionale delle loro attività.
1
La definizione in negativo di ONG rimanda al concetto di organizzazione
intergovernativa, rispetto al quale si determina per esclusione.
2
M. Bettati, P. Dupuy, Les O.N.G. et le Droit International, Economica, 1986.
3
S. Marchisio Le organizzazioni non governative internazionali e la cooperazione allo
sviluppo, I quaderni di cooperazione, n.8, F.lli Palombi Ed., 1988.
12
Vanno ricordati soprattutto i progetti di Convenzione elaborati
dall’Istituto di Diritto Internazionale
4
, che sono tuttora punti di
riferimento importanti a livello di dottrina per tentare di definire le ONG,
ma che non hanno avuto successo.
Le ONG sono create nel quadro delle legislazioni nazionali; a
tutt’oggi non esiste una convenzione universale che accordi alle ONG
internazionali la personalità e la capacità giuridica in tutti i paesi in cui
esse hanno delle sedi o esercitano le loro attività
5
.
Solamente a livello europeo si è riusciti a adottare la
Convenzione europea sul riconoscimento della personalità giuridica
delle organizzazioni non governative, approvata dal Consiglio dei
Ministri del Consiglio d’Europa il 24 aprile 1986 ed entrata in vigore nel
gennaio 1991. Questa Convenzione stabilisce (art. 2.1) la regola del
riconoscimento di pieno diritto in tutti gli Stati contraenti della
personalità e della capacità giuridica ottenute in uno Stato contraente
6
.
Altri atti di diritto positivo rilevanti per lo status giuridico di tali
organizzazioni, e quindi utili per darne una definizione, sono gli atti delle
organizzazioni intergovernative relativi alle ONG, riguardanti il
riconoscimento dello status consultivo o l’instaurazione di altre forme di
collaborazione.
In particolare, si usa far riferimento alla Risoluzione 1296 del
1968 ed alla successiva Risoluzione 31 del 1996 del Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite contenenti le “disposizioni
relative alle consultazioni con le organizzazioni non governative”.
4
Il primo progetto di Convenzione internazionale sulle associazioni internazionali è
stato presentato nella sessione di Bruxelles nel 1923. Il secondo progetto è stato
presentato nella sessione di Bath nel 1950.
5
Y.Beigbeder, Le rôle international des ONG, Bruylant, 1992, p.15.
6
Y. Beigbeder, cit..
13
Spesso sono state le stesse ONG a redigere delle “Carte” in cui
definiscono le caratteristiche in base alle quali un’associazione può
essere definita Organizzazione Non Governativa
7
.
In ambito europeo si può ricordare, per esempio, la Carta delle
ONG di sviluppo, redatta dal Comité de Liaison delle ONG presso
l’Unione Europea.
Queste dichiarazioni sono prive di valore giuridico, nondimeno
possono costituire un utile strumento per giungere alla definizione degli
enti in questione.
7
Cfr. Cap.II Par. 1.2.
14
2 CARATTERISTICHE DELLE ORGANIZZAZIONI NON
GOVERNATIVE INTERNAZIONALI
Prima di procedere con la definizione occorre fare una
precisazione. Esistono, infatti, due tipi di organizzazioni non governative:
le ONG nazionali e le ONG internazionali
8
. Il presente studio intende
concentrarsi sulle seconde.
Ai sensi della Convenzione europea, art.1, le condizioni affinché
“un’associazione, fondazione o altra istituzione privata”
9
possa essere
considerata un’organizzazione non governativa sono le seguenti:
ξ Avere scopo non lucrativo d’utilità internazionale;
ξ Essere stata creata con un atto di diritto interno di uno Stato;
ξ Esercitare la propria attività in almeno due Stati.
La Risoluzione 1296 del 1968 dell’ECOSOC definisce a sua volta
l’ONG come “un’organizzazione internazionale che non è stata creata
attraverso accordi intergovernativi, compresa un’organizzazione che
accetta dei membri designati dalle autorità governative, a condizione che
i membri appartenenti a questa categoria non ostacolino la libertà
d’espressione dell’organizzazione”
10
. La successiva Risoluzione 31 del
1996 modifica leggermente la definizione, precisando che una ONG non
deve essere stata istituita da un’entità né intergovernativa, né
governativa.
Secondo il progetto di Convenzione dell’Istituto di Diritto
Internazionale, le organizzazioni non governative sono “gruppi di
persone o di collettività, liberamente creati dall’iniziativa privata, che
esercitano, senza spirito di lucro, un’attività internazionale di interesse
8
J-S. Jamart, Le rôle des organisations non gouvernamentales dans le système des
Nations Unies, in Actualité du Droit n.1/1999.
9
Convenzione Europea n. 124 firmata il 24/04/1986.
10
Risoluzione ECOSOC 1296 (XLIV) del 25/06/1968.
15
generale, al di fuori di ogni preoccupazione di ordine esclusivamente
nazionale”
11
.
Dai documenti sopra considerati si evincono alcuni elementi che
accomunano e caratterizzano gli enti che stiamo cercando di definire.
Innanzitutto si tratta di associazioni, dunque di soggetti costituiti
da più persone (fisiche e/o giuridiche), dotati di personalità giuridica e di
un apparato istituzionale stabile e permanente. Stabilità e permanenza
sono elementi necessari del concetto di organizzazione, dato che, senza,
“verrebbe meno la possibilità di identificare un ente a sé stante, distinto
dalle persone che ne fanno parte e centro autonomo di imputazione
giuridica”
12
. Nella Risoluzione dell’ECOSOC si richiede, oltre, appunto,
alla presenza di una sede permanente e di una struttura burocratica, anche
che lo statuto sia adottato secondo criteri democratici e che la politica
dell’organizzazione sia stabilita da un organo rappresentativo nei
confronti del quale è responsabile un organo esecutivo. Nella struttura
tipica delle ONG non sono, dunque, presenti elementi gerarchici
13
. In
genere i poteri direttivi spettano all’organo plenario, il quale determina lo
statuto e la politica dell’associazione. Ad esso si aggiunge normalmente
un organo esecutivo permanente, un organo burocratico ed eventuali
organi ausiliari. Possiamo notare dunque una somiglianza strutturale tra
le ONG e le organizzazioni intergovernative, ma bisogna precisare che la
struttura complessa sopra descritta non è un requisito necessario e di fatto
molte ONG hanno un apparato burocratico molto più limitato. Del resto
la snellezza burocratica è una delle caratteristiche principali delle ONG
ed una delle cause dell’efficacia della loro azione.
11
Istituto di Diritto Internazionale, sessione di Bath, 11 settembre 1950, Progetto di
Convenzione internazionale sulle associazioni internazionali.
12
S. Marchisio, cit., p.25.
13
“E’ comunemente ammesso che un’associazione internazionale privata rientra nel
novero delle ONG solo se non è strutturata gerarchicamente. In questo senso va inteso il
riferimento delle disposizioni adottate dalle Nazioni Unite allo statuto fondato su
principi democratici”. S. Marchisio, cit., p.27.
16
Bisogna anche notare che le dimensioni delle ONG possono
variare considerevolmente, in quanto esistono ONG composte da poche
persone, così come ONG con una membership estremamente vasta,
nell’ordine di migliaia di individui.
Il secondo elemento discriminante è che, a differenza delle
organizzazioni intergovernative, le ONG non sono create con trattati
internazionali, dunque con atti di diritto internazionale, bensì con atti di
diritto interno.
Il loro status giuridico è determinato ai sensi del diritto dello Stato
in cui sorgono. Esse non sono quindi soggetti di diritto internazionale,
ma sono solo soggetti di un particolare ordinamento giuridico
nazionale. Questo comporta che il loro status può variare fortemente da
Stato a Stato, e di fatto così avviene generalmente, rafforzando ancor più
la loro varietà e contrastando a livello logico, ma soprattutto a livello
pratico, con il carattere materialmente internazionale delle attività da esse
svolte
14
e dando frequentemente luogo a problemi di diritto
internazionale privato
15
.
Ciò peraltro corrisponde alla natura delle ONG, le quali sono
espressione della capacità di autorganizzazione della società civile,
manifestazione tra le più effettive di democrazia partecipativa. In quanto
tali, queste organizzazioni si caratterizzano per il fatto di essere
indipendenti dai governi e svincolate dal controllo delle autorità
14
Numerosi autori denunciano una grave contraddizione tra la vocazione internazionale
delle ONG e lo statuto giuridico nazionale entro cui sono bloccate. Tra gli altri, M.
Merle, Un imbroglio juridique: le ‘statut’ des ONG entre droit international et les
droits nationaux, in Transnational Associations, 1996/2.
15
“Dalla circostanza che tutte le ONG sono anzitutto delle organizzazioni nazionali, in
quanto costituite in base al diritto di un determinato Stato, deriva necessariamente la
conseguenza che i principali problemi sollevati dalla loro vita e dal loro funzionamento
saranno, nel caso in cui operino nell’ambiente di diversi ordinamenti giuridici nazionali,
quelli della legge applicabile al vincolo associativo ed agli atti che esse avranno posto in
essere nell’esplicazione delle loro attività. Si tratta, in breve, di problemi di diritto
internazionale privato”. S. Marchisio, cit., p.17.
17
pubbliche
16
. L’indipendenza e l’autonomia dai governi sono da più parti
considerate fra le cause principali della loro crescente importanza sulla
scena internazionale e dell’efficacia delle loro iniziative. Del resto le
stesse ONG ne sono gelose custodi, ritenendole le discriminanti della
loro identità e lo strumento per raggiungere in modo più diretto ed
efficace i loro obiettivi
17
.
D’altra parte la natura di enti di diritto privato non limita la
rilevanza delle ONG all’ambito nazionale. Bisogna, infatti, notare come
spesso le ONG, a dispetto del loro carattere privatistico e nazionale, siano
nondimeno oggetto di norme internazionali, ma soprattutto come esse
siano, de facto, sempre più protagoniste della cooperazione
internazionale a fianco degli Stati e delle organizzazioni internazionali.
Del resto, cooperazione non governativa, governativa ed intergovernativa
non si svolgono solo parallelamente, ma tendono sempre più ad
intrecciarsi ed a confondersi.
Il carattere internazionale è, dunque, un elemento anch’esso
fondamentale nella definizione di organizzazione non governativa.
“Mentre la nazionalità delle ONG è un dato formale, valutabile alla
stregua del diritto nazionale, la loro ‘internazionalità’ è invece un
requisito sostanziale”
18
, da valutare con riferimento alla vita effettiva ed
al funzionamento di fatto dell’organizzazione. Esso riguarda sia la
struttura dell’associazione, come membership, sia, soprattutto, il suo
campo di attività ed i suoi scopi, i quali devono avere rilevanza
16
Le ONG si distinguono, pertanto, sia dalle organizzazioni intergovernative, i cui
membri sono gli Stati, sia dalle organizzazioni di tipo “misto”, alle quali partecipano
organismi pubblici e gruppi privati.
17
Indipendenza e autonomia non vogliono, però, significare totale separazione dalle
istituzioni statali e dalle politiche governative: spesso le ONG, infatti, realizzano attività
congiunte con i governi e ricevono da essi una parte, anche importante, delle loro
risorse. Tali contributi, in forma di sovvenzione o di cofinanziamento, devono sempre
essere dichiarati e soprattutto limitati, proprio a garanzia della loro indipendenza.
18
S. Marchisio, cit., p.20.
18
internazionale
19
. Le Risoluzioni dell’ECOSOC richiedono esplicitamente
che l’organizzazione sia “rappresentativa” dei gruppi sociali che
svolgono attività nel suo settore di competenza, esprimendone l’opinione
a livello internazionale. Tale rappresentatività viene specificata in base
ad un criterio geografico, come rappresentanza di un numero rilevante di
paesi (per prassi almeno tre) appartenenti alle diverse regioni del mondo.
L’internazionalità della membership comporta anche
l’internazionalità del finanziamento, dato che esso di norma deriva per la
maggior parte da quote associative, e della struttura, in quanto si richiede
che gli organi direttivi siano composti senza discriminazioni geografiche
o nazionali. Sulla base delle citate Risoluzioni e delle altre fonti di diritto
internazionale analoghe, la dottrina
20
individua i quattro requisiti di
internazionalità richiesti: scopo, composizione, campo di attività,
struttura. Essi devono non solo sussistere, ma anche concorrere insieme.
Altra caratteristica fondamentale è l’assenza di scopo lucrativo
nelle attività svolte dalle ONG. Ciò significa non che i loro membri
debbano essere tutti volontari o che le loro attività non debbano produrre
alcun profitto, bensì che tali attività devono essere volte non a beneficio,
economico o comunque materiale, dei membri dell’associazione, bensì a
vantaggio di terzi e che devono avere carattere volontario e gratuito
21
. Se
un profitto esiste, esso non viene, quindi, ridistribuito tra i membri, bensì
viene destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi statutari,
consistenti nell’erogazione di servizi a favore di terzi, al fine di
accrescere le capacità di intervento dell’associazione.
19
“Il carattere internazionale della composizione delle ONG è richiesto sia per le
componenti istituzionali (i membri o le sezioni nazionali), sia per le attività, vocazioni o
finalità. A volte, il doppio requisito costituisce il criterio determinante”. M. Bettati, P.
Dupuy, cit., p.8.
20
S. Marchisio, cit., p.30.
21
“Il disinteresse, il volontariato, la gratuità delle motivazioni costituiscono la terza
fascia di indici che permette di distinguere, in particolare, le ONG dalle imprese
transnazionali”. M. Bettati, P. Dupuy, cit., p.10.
19
Questa caratteristica fa rientrare le ONG nel più vasto insieme del
cosiddetto “terzo settore”, anche detto settore del No Profit o del
Volontariato. Tale settore comprende, infatti, le organizzazioni
caratterizzate da natura giuridica privata, divieto di distribuzione degli
utili ed erogazione dei servizi a favore dell’intera collettività e non dei
soli membri.
Per quanto concerne il finanziamento, le ONG possono ricorrere a
varie fonti quali donazioni, sovvenzioni, cofinanziamenti, collette,
vendita di beni e di servizi. Esse sono, dunque, in parte dipendenti dai
donatori pubblici (Stati e organizzazioni internazionali) e privati, ma
proprio la diversità delle fonti di finanziamento è condizione
indispensabile per preservare l’identità propria della ONG e garantirne
l’indipendenza finanziaria, presupposto per l’indipendenza effettiva.
Come già evidenziato, è importante, nonché espressamente richiesto
dalle norme internazionali che le riguardano, che le ONG ricevano solo
limitati e dichiarati aiuti pubblici.
I legami tra ONG e poteri pubblici non si limitano del resto al
finanziamento, bensì si estendono all’ambito propriamente operativo.
Spesso le ONG lavorano in partenariato con il governo nazionale dello
Stato in cui hanno la sede o in cui svolgono la propria attività. Tale
relazione può assumere varie forme giuridiche e può essere più o meno
formale, ma è un fenomeno sempre più diffuso. Anche fra le ONG e le
organizzazioni intergovernative ci sono legami intensi. Numerose ONG
godono di status consultivo presso le organizzazioni internazionali più
importanti, quali le Nazioni Unite e le loro Agenzie specializzate, il
Consiglio d’Europa e l’Unione Europea, e collaborano con loro per il
perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione delle proprie
attività
22
.
22
Cfr. Cap.II.