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CAPITOLO 1
LA CONSULTAZIONE NELL’ANALISI
DELL’IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
1. L’AIR E I SUOI PROFILI NORMATIVI
Una regolazione chiara, semplice ed efficace rispetto agli obiettivi definiti1 è
ormai considerata come precondizione necessaria per permettere al sistema
economico di svilupparsi e competere sia a livello nazionale che internazionale.
Le leggi, e in generale le norme giuridiche, sono fondamentali per la vita di uno
Stato democratico. Nel corso del Novecento, l’espansione normativa ha consentito
ai Governi di ottenere risultati decisivi per la protezione di molteplici valori
sociali ed economici. Attualmente, però, le tradizionali forme di produzione
normativa non appaiono adatte a garantire che i crescenti poteri regolatori siano
utilizzati in maniera efficace dal punto di vista dei costi e coerenti con il
raggiungimento di quei risultati. L’emergenza riguarda, da un lato, la spropositata
crescita del numero di leggi e regolamenti vigenti (la c.d. regulatory inflation),
dall’altro, l’innalzamento dei costi della regolazione (i c.d. regulatory costs) nei
confronti delle strutture amministrative che dovranno applicarla ma soprattutto
1
Una legge “scritta bene”, più chiara, più consapevole del suo impatto su cittadini e imprese, che
scelga l’opzione con minori costi e maggiori benefici, che sia accettata dai destinatari delle norme
attraverso un appropriato processo di consultazione, reca un beneficio ulteriore – e costi sociali
minori – rispetto ai benefici che il suo contenuto di merito già prevede.
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delle imprese, nonché – soprattutto – dei cittadini che dovranno adeguarvisi (i c.d.
compliance costs) e dall’altro ancora l’incremento dei costi indiretti sull’economia
causati dalla riduzione della concorrenza o degli investimenti. Occorrono, allora,
interventi di “miglioramento della regolazione” (c.d. better regulation) che non si
limitino alla – pur necessaria – riduzione e codificazione dello stock normativo,
ovvero alla – pur indispensabile – semplificazione giuridico-amministrativa di fasi
procedimentali; occorre mirare all’elevazione della “qualità della regolazione”,
con un’analisi più sistematica, anche sotto il profilo economico, dei suoi effetti.
Un buon sistema regolativo deve basarsi sull’Analisi dell’impatto della
regolamentazione (Air)2, ossia su una valutazione ex ante dei provvedimenti
regolativi che possono incidere in maniera molto significativa sulle condizioni di
vita dei cittadini e sull’attività delle imprese.
Essa ha il compito di mettere in evidenza i vantaggi e gli svantaggi dei
provvedimenti regolativi orientando i decisori politici verso l’assunzione di scelte
efficaci e maggiormente rispondenti alle esigenze dei cittadini. La principale
funzione dell’Air è di valutare se un dato intervento è veramente indispensabile e
garantire, mediante l’analisi costi/benefici, la scelta dell’opzione regolativa
migliore, evitando provvedimenti ingiustificatamente onerosi per i destinatari; in
tale analisi, le diverse opzioni regolative sono messe a confronto e tra esse viene
considerata anche l’opzione zero3, vale a dire la scelta di non modificare la
2
Cfr. A. NATALINI, in “ Il management della regolazione”, in “L’Italia da semplificare:Le regole
e le procedure”, Il Mulino, Bologna, 1998, pp.233 ss.
3
Cfr. Lezione di analisi costi-benefici, Strumenti Formez, Napoli, 1987, p. 243.
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situazione normativa esistente. Si tratta di “conoscere per deliberare”4, cioè di
offrire una base empirica per le decisioni.
L’Air è, quindi, uno strumento di supporto alle decisioni che creano regole e
consente al legislatore di raggiungere i seguenti vantaggi:
ξ Miglioramento della conoscenza degli effetti derivanti dalle proprie
decisioni;
ξ Integrazione tra gli obiettivi di politiche governative o di aree di
intervento in parziale sovrapposizione, in quanto l’analisi tiene
conto anche degli effetti negativi della decisione rispetto a quanto
già regolamentato e delle relative conseguenze ricadenti
sull’ambito preesistente;
ξ Incremento della trasparenza, della consultazione e della
partecipazione nel processo legislativo;
ξ Aumentare la responsabilità del legislatore rispetto alle proprie
decisioni.
L’Air consiste, ictu oculi, in un insieme di attività di analisi finalizzate alla
razionalizzazione dei processi decisionali che le amministrazioni realizzano nel
corso della formulazione di atti di regolazione5.
Sorta negli anni ’70 negli Stati Uniti in relazione all’esercizio di poteri regolatori6
da parte delle agenzie indipendenti dell’executive branch e radicatasi negli anni
’80 nel Regno Unito al fine di limitare la regulation della libera iniziativa dei
4
Cfr. DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, L’analisi di impatto della regolazione in
prospettiva comparata, Rubettino.
5
Cfr. E. MIDENA, in L’Analisi di impatto della regolazione…cit., p.87 ss. ; E. MORFUNI, in
L’introduzione dell’Air in Italia, ivi, 2002, pp. 729 ss.
6
Cfr. C. F. SABEL, in Beyond Principal- Agent Governance: Experimentalism Organizations,
Learning and Accountability, 2004, consultabile in www.2law.columbia.edu/sable/papers.
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cittadini e delle imprese e ingenerare processi virtuosi di accountability7, l’analisi
di impatto della regolamentazione giunge nell’Europa continentale negli anni
Novanta8. L’impulso è dato dall’OCSE che nel 1997, in attuazione della
raccomandazione del Consiglio della medesima Organizzazione per la
Cooperazione e lo Sviluppo Economico9, predispone un rapporto sulla riforma
della regolazione intitolato Regulatory Impact Analysis: best practices in OECD10
countries.
In Italia, l’analisi di impatto della regolamentazione, quale strumento di qualità
della regolazione, è stata introdotta dall’art. 5 della legge n. 50/199911. Tale legge
ipotizzava un processo di introduzione dell’Air di tipo graduale, basato sulla
sperimentazione; due successive direttive hanno dato attuazione al contenuto della
previsione legislativa. La prima direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 27 marzo 2000 ha definito tempi e modi sia per l’analisi tecnico-normativa sia
per l’analisi di impatto della regolamentazione ed è stata accompagnata da una
guida della Presidenza del Consiglio che ha costituito lo schema di riferimento per
la redazione dell’analisi. Per agevolarne la sperimentazione, la direttiva ha
istituito un help desk di supporto per tutte le amministrazioni e ha incaricato il
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL), il Nucleo di
semplificazione per le norme e le procedure della Presidenza del Consiglio dei
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Dal 1986 in Gran Bretagna è previsto che i singoli Dipartimemti effettuino il Business cost
assessment.
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Cfr. Servizio per la qualità degli atti normativi, a cura di Ufficio per la fattibilità amministrativa
e per l’analisi d’impatto degli atti in itinere, consultabile in www.irer.it
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Raccomandazione del 1995 dal titolo On improving the Quality of Government Regulation.
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Organization for economic cooperation and development
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Il Parlamento, in attuazione dell’art. 20 della L. 59/1997, ha approvato la legge 8 marzo 1999, n.
50, quale prima legge di semplificazione. Tale legge, oltre a contenere la mera elencazione dei
procedimenti amministrativi di futura delegificazione, hanno introdotto una serie di novità, fra cui
l’ammissibilità di regolamenti di delegificazione in materia di sanzioni amministrative e
l’introduzione dei testi unici come strumenti di razionalizzazione del panorama normativo.
11
Ministri, il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento affari
economici di seguirne la fase iniziale di rodaggio. La seconda direttiva del 21
settembre 2001 ha allargato la sperimentazione a tutta l’attività normativa del
governo e ha cercato di semplificare le modalità di effettuazione dell’analisi,
aggiungendo un’ulteriore analisi, questa volta successiva, la VIR (Verifica di
impatto della regolamentazione). Con la legge n. 246/200512 viene abbandonata
questa logica della gradualità: il suo art. 14 affida a regolamenti del Presidente del
Consiglio dei Ministri l’individuazione dei criteri generali e delle procedure
nonché dei casi di esclusione ed effettuazione dell’Air, mentre è demandata a
direttive, sempre del Presidente del Consiglio, la fissazione dei metodi e dei
modelli delle valutazioni. Questa legge ha disciplinato in dettaglio l’obbligo per il
governo di accompagnare i suoi atti con l’analisi del relativo impatto; a
disciplinare le modalità attuative di tale obbligo è intervenuto il regolamento n.
170 approvato durante la seduta del Consiglio dei Ministri dell’11 settembre
200813.
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Cfr. Art. 20 L. 59/1997 come modificato dalla L. 246/2005.
13
Il Regolamento mira ad introdurre una versione semplificata dell’Air e a definire alcune regole
in grado di assicurare un’omogeneità metodologica e formale e, quindi, una migliore qualità delle
analisi prodotte. Il Regolamento risponde altresì all’esigenza di veder partecipare i soggetti
pubblici e privati coinvolti nell’iniziativa regolatoria ed i potenziali destinatari della normativa in
fieri; al riguardo, esso ha inserito lo strumento di notice and comment, di matrice statunitense ed
anglosassone. La consultazione introdotta da questo Regolamento fa assurgere l’acquisizione di
informazioni a strumento di trasparenza e momento qualificante l’analisi di impatto della
regolamentazione.
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2. LE PROCEDURE DI ANALISI
L’Air è uno strumento flessibile: il suo obiettivo, il modo in cui è designata ed il
suo ruolo nel processo amministrativo, differiscono in ragione del paese e della
specifica area della regolazione in cui viene adottata. In
linea generale, l’Air viene avviata nel momento iniziale del percorso regolativo,
quando la scelta è ancora aperta a una pluralità di opzioni di intervento e si
svolge in parallelo con esso. Essa si presenta come un documento strutturato che
è allegato alle proposte regolative che ha analizzato oppure viene congiunto alla
regolazione già esistente per valutarne l’efficacia. Assume rilevanza delineare un
possibile modello organizzativo e procedurale che tenga presente le seguenti
domande:
ξ Quali sono i criteri per selezionare i casi da sottoporre ad Air14?
ξ Quali sono i soggetti destinatari?
ξ Come va organizzato il modello procedurale?
La metodologia dell’Air è caratterizzata da un percorso logico predefinito che
può essere utilizzato per qualsiasi caso sottoposto a valutazione d’impatto:
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Le valutazioni di impatto devono essere effettuate in modo selettivo, poiché l’Air richiede una
mobilitazione di risorse che deve apportare adeguati benefici. Quindi, la prima riflessione da
effettuare riguarda la definizione di criteri di esclusione ed inclusione, che dovranno essere affinati
progressivamente, ma che servono a circoscrivere l’impiego dell’Air nei casi ritenuti rilevanti.