3
seno al Movimento, e il progetto di Terzo Protocollo Aggiuntivo ne sono un
esempio. Segue l’inquadramento giuridico e il commento delle fonti concernenti
la tutela dell’emblema di croce rossa. In questa sede, si è tentato di riorganizzare
le norme rilevanti, seguendo la scansione classica del diritto internazionale, e
pertanto il procedimento analitico riguarda inizialmente le eventuali consuetudini
applicabili al caso, per poi investire le disposizioni internazionali di natura
pattizia, giungendo, infine, alla legge nazionale e ai regolamenti interni del
Movimento e delle sue componenti. Lo sforzo esegetico si focalizza sulle
Convenzioni di Ginevra del 1949, nello specifico sul Capitolo VII e IX della
Prima Convenzione di Ginevra, concedendo ampia trattazione alle norme sull’uso
del simbolo e del nome di croce rossa nonché alla repressione degli abusi e delle
infrazioni istituita dai trattati. Infine, si illustrano sommariamente la norme interne
di tutela del simbolo di croce rossa, siano strumenti elaborati dal legislatore
nazionale siano ordinamenti interni alla stessa Croce Rossa Internazionale.
In chiusura, è stata dedicata ampia trattazione ai meccanismi volti alla
repressione delle infrazioni gravi del Diritto di Ginevra, in special modo dell’uso
perfidioso dell’emblema di croce rossa. Si è, dunque, presa in esame l’attività
della Commissione internazionale di accertamento dei fatti, dei Tribunali penali
internazionali ad hoc, evidenziando le potenzialità della Corte Penale
Internazionale.
L’elaborato si propone di comprendere a fondo la natura di un simbolo che
appartiene e rappresenta l’umanità, ed incarna il sentimento di fratellanza proprio
nel momento in cui la negazione del comune sentire è più evidente, il conflitto.
PARTE PRIMA
IL SISTEMA CROCE ROSSA
“Le Società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato
Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa costituiscono un movimento umanitario mondiale,
la cui missione è prevenire ed alleviare le sofferenze umane, proteggere la vita e
la salute ed assicurare il rispetto degli esseri umani, in particolare in tempo di
conflitto e altre emergenze, lavorare per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il servizio
volontario e la preparazione costante per aiutare i membri del Movimento,
nonché un universale senso di solidarietà nei confronti dei bisognosi di
protezione e assistenza”.
Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,
Preambolo.
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO PRIMO
5
“Le Società nazionali, il Comitato Internazionale e la Federazione Internazionale
costituiscono un movimento umanitario mondiale”.
Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,
Preambolo.
CAPITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI
1 Un Movimento umanitario mondiale
Presente ed attivo in pressoché tutti i Paesi del mondo, il Movimento
internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa conta all’incirca cento
milioni di membri e di volontari riuniti sotto il simbolo della croce rossa. La
cooperazione armonica tra le diverse entità fisiche e giuridiche che compongono il
Movimento è garantita da principi ispiratori comuni, fondati su valori
caratterizzati dalla spiccata tendenza all’universalismo. Questi principi hanno
guidato l’azione della Croce Rossa fin dalle sue origini e hanno trovato una
solenne proclamazione in occasione della XX Conferenza internazionale, tenutasi
a Vienna nel 1965, e più recentemente, un’importante riaffermazione attraverso il
loro formale inserimento nel Preambolo dello Statuto del Movimento della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottato a Ginevra nel 1986 dalla XXV
Conferenza internazionale e successivamente emendato dalla XXVI Conferenza
internazionale (Ginevra, 1995).
I principi sono stati così enumerati ed enunciati:
Umanità - Nato dal desiderio di portare soccorso senza discriminazione ai feriti
sui campi di battaglia, il Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa,
a livello nazionale ed internazionale, si sforza di prevenire ed alleviare in ogni
circostanza le sofferenze umane. Mira a proteggere la vita e la salute della persona
IL SISTEMA CROCE ROSSA
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI
6
umana e ad assicurarne il rispetto. Promuove la comprensione reciproca,
l’amicizia, la cooperazione e una pace durevole tra tutte le genti.
Imparzialità – Il Movimento non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza,
religione, condizione sociale o appartenenza politica. Si adopera per portare
sollievo agli individui in misura della loro sofferenza, dando priorità ai casi più
urgenti.
Neutralità – Al fine di continuare a godere della fiducia di tutti, il Movimento si
astiene dal prendere parte alle ostilità e, in ogni tempo, alle controversie di natura
politica, razziale, religiosa o di natura ideologica.
Indipendenza – Il Movimento è indipendente. Le Società nazionali, ausiliarie dei
pubblici poteri nell’espletamento delle loro attività umanitarie e soggette alle leggi
dei rispettivi paesi, devono tuttavia mantenere una propria autonomia che
permetta loro di agire secondo i principi del Movimento.
Volontariato – Il Movimento è un’istituzione di soccorso volontaria e
disinteressata.
Unità - In uno stesso paese non vi può essere che una sola Società della Croce
Rossa o della Mezzaluna Rossa. Essa deva essere aperta a tutti ed estendere la
propria azione umanitaria all’intero territorio.
Universalità - Il Movimento è un’istituzione universale nella quale tutte le
Società hanno uguali diritti ed il dovere di aiutarsi reciprocamente.
Simili principi trovano applicazione concreta sia nel modo d’essere e di
funzionare del Movimento e delle associazioni che ne fanno parte, sia nello
svolgimento delle diverse attività di solidarietà umanitaria poste in essere da
queste entità.
Infine, si deve sottolineare il rilievo che questi principi hanno assunto a livello
internazionale: la Corte Internazionale di Giustizia, infatti, si è avvalsa dei
principi d’umanità e d’imparzialità, quali elaborati dal Movimento, per
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO PRIMO
7
individuare i caratteri che l’aiuto umanitario da parte di uno Stato deve assumere
per non costituire un intervento illegittimo negli affari interni di un altro Stato
1
.
2 Origini e momenti essenziali dello sviluppo del Movimento
Un uomo, la sua visione e la sua determinazione sono all’origine del
Movimento.
Il 24 giugno 1859 a Solferino, località dell’Italia settentrionale, l’armata
austriaca e francese si confrontano. Al termine di sedici ininterrotte ore di violento
combattimento, 40.000 tra morti e feriti giacciono sul campo senza possibilità
alcuna di cura. La sera stessa dello scontro, un cittadino svizzero, Henry Dunant,
giunge nella regione per affari. La vista del campo di battaglia è cruda: i servizi
sanitari di entrambe le armate sono incapaci di portar soccorso ai rispettivi
militari, i soldati vengono abbandonati alle loro sofferenze. Dunant chiede, quindi,
agli abitanti dei villaggi vicini di aiutarlo a portare aiuto ai feriti di entrambe le
formazioni.
Di ritorno in Svizzera, Dunant pubblica Un Souvenir de Solferino, auspicando
che in ogni paese fosse creata una società volontaria di soccorso ai militari feriti
che potesse, in caso di conflitto, aiutare i servizi di sanità dell’esercito. In un
secondo tempo, un accordo internazionale, secondo Dunant, avrebbe dovuto
riconoscere i volontari incaricati di assistere i servizi sanitari e garantire loro un
minimo di protezione.
Nel 1863, la Société d’utilité publique di Ginevra, società di beneficenza
svizzera, crea una commissione di cinque membri
2
per esaminare la possibilità di
dare corpo alla visione di Dunant. La commissione, nello sforzo di tradurre in
realtà gli ideali ed i solenni appelli contenuti nello scritto, fonda il Comité
international et permanent de secours aux blessés militaires, che si riunirà per la
prima volta a Ginevra il 17 febbraio 1863 e diverrà più tardi, nel 1880, il Comitato
internazionale della Croce Rossa.
Su impulso del Comitato, il 26 ottobre del 1863 si riunisce a Ginevra una
conferenza di esperti di sedici Stati
3
i quali convengono sull’idea di favorire la
1
Ci si riferisce alla celebre sentenza “Affare Nicaragua c. Stati Uniti”, C.J.I., Recueil, giugno
1986, par. 242 e 243.
2
La commissione era composta da Gustave Moynier, Guillame-Henry Dufour, Louis Appia,
Théodore Maunoir e da Dunant stesso. Fonte: Dècouvrez le CICR, ICRC, 2001, p. 7.
3
Ai lavori della conferenza parteciparono anche gli esponenti di quattro istituzioni filantropiche.
IL SISTEMA CROCE ROSSA
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI
8
creazione sul proprio territorio di società private, solidali tra loro, che esercitino
un’azione di soccorso ausiliaria a quella dei servizi di sanità degli eserciti. Inoltre,
in occasione di questa primissima conferenza viene adottato come segno distintivo
una croce rossa su fondo bianco: il personale delle società, così come il materiale
destinato all’attività di soccorso, d’ora in avanti sarebbe stato contrassegnato dal
simbolo della Croce Rossa al fine di renderne evidente la neutralità.
Grazie al sostegno del Governo Federale svizzero, alla conferenza di esperti
governativi segue una conferenza diplomatica, che porta all’adozione della prima
Convenzione di Ginevra il 22 agosto 1864. La Convenzione enuncia alcuni
basilari principi umanitari ed impone agli Stati la tutela e il rispetto delle
ambulanze e degli ospedali militari, del personale delle formazioni sanitarie e del
materiale da queste utilizzato. Due disposizioni meritano particolare attenzione:
l’articolo 6 stabilisce la norma fondamentale secondo cui “i militari feriti o malati
saranno accolti e curati indipendentemente dalla nazione d’appartenenza”;
l’articolo 7 prevede che il simbolo internazionalmente riconosciuto, indicante
l’obbligo di protezione, sia quello della croce rossa su fondo bianco, in tal
maniera risultano garantite anche le attività della Società nazionali di soccorso che
operano sotto tale emblema.
Il periodo successivo alla Convenzione del 1864 vede la costituzione di Società
nazionali della Croce Rossa in numerosi Stati, anche non appartenenti alla
tradizione culturale occidentale, questo a sottolineare il carattere universale degli
ideali propugnati dalla convenzione e l’ampio consenso da questa riscosso a
livello internazionale.
Le Società nazionali della Croce Rossa e il Comitato internazionale dialogano
tra loro grazie alla periodica convocazione di conferenze non istituzionalizzate
4
. A
queste ultime partecipano, oltre ai delegati delle Società e del Comitato, i
rappresentanti degli Stati membri della Convenzione di Ginevra del 1864. In tal
modo la Croce Rossa, fatti salvi i principi d’imparzialità e d’indipendenza,
coinvolge i governi nelle scelte fondamentali del movimento, garantendo
l’effettività della propria azione
5
. La prima di queste conferenze si tiene a Parigi
4
Questa iniziale forma di cooperazione “internazionale”, caratterizzata da meccanismi non
istituzionalizzati, conosce, come si vedrà, una profonda evoluzione in seguito alla XIII Conferenza
internazionale della Croce Rossa tenutasi all’Aja nel 1928.
5
Giova, infatti, ricordare che la cooperazione intergovernativa si basa sul consenso degli Stati
membri.
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO PRIMO
9
nel 1867 e altre ne seguono ad intervalli irregolari a causa delle ricorrenti crisi
belliche.
Grazie al favore degli Stati, all’attività delle Società nazionali ed all’impulso
del Comitato internazionale, la Croce Rossa opera con efficacia nelle diverse
guerre che segnano la fine dell’Ottocento, fino a giungere all’esperienza della
Prima Guerra Mondiale, una delle prove decisive per il movimento.
La Prima Guerra Mondiale é un evento importante per la mole e l’ampiezza del
lavoro svolto: si pensi non soltanto ai volontari delle Società nazionali impegnati
sul campo nel soccorso dei militari, ma anche alle funzioni di coordinamento e di
ricerca condotte dal Comitato per mezzo dell’Agenzia centrale dei prigionieri di
guerra
6
. I belligeranti inviano a tale ente, creato nell’occasione a Ginevra, le liste
dei nomi dei prigionieri di guerra detenuti e le diverse informazioni ed essi
relativi, con particolare riguardo delle condizioni di salute e di un eventuale
decesso. Dal 1960 questo organismo, divenuto permanente, assume il nome di
Agenzia centrale di ricerca e ha il compito di coordinare le Agenzie di ricerca
negli Stati belligeranti, costituite ad hoc in occasione dei vari conflitti armati,
quale unico punto di riferimento degli Uffici nazionali d’informazione.
In seguito al primo conflitto mondiale lo spettro d’azione della Croce Rossa
viene ad ampliarsi, nasce, infatti, l’idea che il soccorso umanitario avrebbe dovuto
comprendere anche i periodi di pace. Si rende, quindi, necessario riorganizzare
complessivamente il quadro di cooperazione internazionale basata su meccanismi
non istituzionalizzati e per questo incapaci di garantire continuità e certezza
all’opera della Croce Rossa, ormai permanentemente impegnata in azioni di
soccorso umanitario.
6
Il 15 agosto 1914 il CICR invia una circolare alle Società nazionali in cui si propone la creazione
di un ufficio centrale di coordinamento delle agenzie di ricerca nazionali, nel rispetto del mandato
conferito all’ente dalla Conferenza Internazionale del 1912 tenutasi a Washington. Il successivo 27
agosto, il Presidente del CICR annuncia la creazione dell’Agenzia Internazionale per i prigionieri
di guerra, che opererà dal 12 ottobre. Il 31 dicembre 1919, in seguito alla firma dei trattati di pace,
il Comitato internazionale chiude l’Agenzia, che sarà sostituita, nell’interludio tra le due guerre, da
un dipartimento speciale. L’articolo 79 della Convenzione di Ginevra del 1929 relativa al
trattamento dei prigionieri di guerra, affida il CICR l’istituzione di un’Agenzia centrale di ricerca e
informazione. Nel settembre del 1939, sulla base di questa norma, il Comitato inaugura l’Agenzia
centrale per i prigionieri di guerra. Le prime visite avvengono tra il 23 e il 26 settembre 1939,
quando un delegato del CICR riesce ad ottenere l’accesso a tre campi di prigionieri polacchi, in
Germania. L’Agenzia ha, però, carattere transitorio e le sue attività cessano al termine del
conflitto. L’articolo 123 della Terza Convenzione di Ginevra del 1949 ricalca la norma precedente,
stabilendo che “sarà istituita un’Agenzia centrale…quando il Comitato Internazionale della Croce
Rossa lo giudichi necessario”. Come si vede, questo organo è concepito come provvisorio, e solo
nel 1960 diverrà permanente.
IL SISTEMA CROCE ROSSA
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI
10
La XIII Conferenza internazionale della Croce Rossa porta, nel 1928, alla
definizione degli Statuti da cui scaturisce la Croce Rossa internazionale,
un’associazione internazionale non governativa destinata a coordinare su scala
mondiale le attività di tutti quegli enti sorti fino a quel momento con lo scopo di
svolgere un’azione umanitaria sotto il simbolo unitario della croce rossa
7
.
La struttura allora creata, costituita dal Comitato internazionale della Croce
Rossa, dalla Lega delle società nazionali e dalle Società nazionali, tuttora
caratterizza il Movimento internazionale della Croce Rossa. Il nuovo Statuto del
Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottato
nel 1986 e rivisto nel 1995, conferma la fisionomia dell’organizzazione.
3 Le conquiste del diritto umanitario internazionale
Una volta riorganizzata l’architettura istituzionale, il Movimento,
ottemperando all’imperativo dell’articolo 5 dello Statuto, concentra i propri sforzi
nella diffusione degli ideali umanitari, nell’implementazione degli stessi e
nell’adattamento del diritto umanitario a conflitti armati caratterizzati da nuovi
metodi di guerra. Al massiccio uso di gas tossici, ai primi bombardamenti aerei ed
alla cattura di centinaia di migliaia di prigionieri di guerra durante la Prima Guerra
Mondiale, la Croce Rossa risponde nel 1925 con il Protocollo di Ginevra relativo
al divieto di impiego in guerra di gas asfissianti, tossici o similari e di mezzi
batteriologici, e nel 1929 con la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento
dei prigionieri di guerra.
Nel 1934, la XV Conferenza Internazionale della Croce Rossa riunita a Tokyo
approva il progetto, preparato dal CICR, di una Convenzione internazionale sulla
condizione e protezione dei civili di nazionalità nemica che si trovano su
territorio che appartiene o che è stato occupato da un belligerante. Gli Stati, dato
il clima internazionale sfavorevole ed il riemergere di egoismi nazionali mai
sopiti, si rifiutano di convocare una conferenza diplomatica per decidere
sull’adozione del progetto.
La Seconda Guerra Mondiale evidenzia le carenze del diritto internazionale
umanitario fino allora elaborato: militari e civili sono ugualmente colpiti dal
conflitto, ma mentre i diritti e i doveri dei primi sono codificati e tutelati da norme
internazionali, per gli ultimi il diritto tace.
7
Infra Cap. II.
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO PRIMO
11
La comunità internazionale risponde alle atrocità del conflitto con la stesura
delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, tra cui spicca il carattere
innovativo della Quarta Convenzione relativa alla protezione delle persone civili
in tempo di guerra.
Le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 segnano un momento importante
nell’evoluzione del diritto umanitario e ne costituiscono tuttora il nucleo centrale.
Tuttavia, all’indomani della decolonizzazione, i nuovi Stati indipendenti trovano
forti difficoltà a sentirsi vincolati ad un corpus di norme alla cui stesura non
avevano partecipato. Inoltre, i dettami relativi alla condotta delle ostilità non erano
stati aggiornati e riposavano sui Trattati dell’Aja del 1907.
Nondimeno, una revisione delle Convenzioni di Ginevra appare improbabile, e
si decide, quindi, di rafforzare la protezione delle vittime dei conflitti armati con
l’adozione, nel 1977, di nuovi testi sotto forma di Protocolli aggiuntivi alle
Convenzioni di Ginevra
8
.
Le Convenzioni di Ginevra del 1949 ed i Protocolli aggiuntivi del 1977 sono
ancora oggi i principali strumenti del diritto internazionale umanitario, il quadro
giuridico si è, in seguito, complicato ed arricchito di ulteriori elementi che
irrobustiscono la tutela internazionale dell’individuo in caso di conflitto armato.
Tra i numerosi testi elaborati, basti citare la Convenzione sul divieto della messa a
punto, produzione e stoccaggio e uso di armi chimiche, e sulla loro distruzione
del 1993, il Protocollo sull’uso dei laser accecanti del 1995 e, da ultimo, la
Convenzione di Ottawa sul divieto dell’uso, produzione, stoccaggio e
trasferimento delle mine antipersona, e sulla loro distruzione del 1997.
Per completezza occorre ricordare che l’attività del Movimento non si limita al
solo versante umanitario, ma investe anche quello civile: la diffusione dei Principi
fondamentali e degli ideali umanitari, lo sviluppo e la promozione del diritto
internazionale umanitario e le numerose campagne di sensibilizzazione
dell’opinione pubblica ne costituiscono alcuni esempi.
8
Il Primo Protocollo disciplina la protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, il
Secondo Protocollo rafforza la protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali.
IL SISTEMA CROCE ROSSA
PRINCIPI FONDAMENTALI ED ORIGINI
12
4 Considerazioni introduttive
La Croce Rossa, nata dalla visione di Dunant per portare sollievo ai feriti sui
campi di battaglia, ha esteso oggi la sua attività a tutte le ipotesi di soccorso
umanitario, sebbene la guerra
9
rappresenti ancora oggi la calamità più comune che
il Movimento deve affrontare. D’altra parte, proprio all’attività in tempo di
conflitto armato è legato il riconoscimento internazionale della Croce Rossa,
sancito dalle Convenzioni del 12 agosto 1949 e dai relativi Protocolli del 1977.
Attraverso le sue diverse componenti, il Movimento della Croce Rossa ha
ottenuto numerosi risultati, da quelli più appariscenti conseguiti nel costante
sforzo teso a prevenire e ad alleviare le sofferenze umane e concretatisi nel
potenziamento dell’armamentario giuridico a protezione dell’umanità, a quelli
meno visibili e pubblicizzati. Si tratta, in quest’ultimo caso, di attività di aiuto
concreto e materiale ai bisognosi di soccorso sia in tempo di pace sia in tempo di
guerra, svolte volutamente all’ombra dei riflettori della scena internazionale, in
quanto spesso la segretezza e l’informalità sono le prime garanzie di successo per
l’aiuto umanitario.
9
Conferendo a tale termine il più ampio dei significati.
IL SISTEMA CROCE ROSSA
ORGANI E FUNZIONI
13
“The International Red Cross and Red Crescent Movement is composed of the
National Red Cross and Red Crescent Societies, of the International Committee of
the Red Cross, and of the International Federation of Red Cross and Red
Crescent”.
Statuti del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa, Articolo 1.
CAPITOLO II
ORGANI E FUNZIONI
1 Profilo Generale
Il termine Croce Rossa si riferisce, da un lato, alla complessa organizzazione di
coordinamento dell’attività umanitaria che si avvale di tale denominazione, e
dall’altro, all’emblema araldico della croce rossa in campo bianco assunto, dalla
prima convenzione di Ginevra del 22 agosto 1864 sulla cura dei militari feriti in
battaglia, come emblema dalle formazioni sanitarie militari.
Nella prima accezione, il termine Croce Rossa, rectius Croce Rossa
Internazionale, individua un’organizzazione internazionale non governativa, ossia
un’associazione di diritto interno, ampiamente ramificata nei vari Stati del mondo.
L’iniziale forma di cooperazione internazionale, sviluppatasi grazie a meccanismi
non istituzionalizzati, per mezzo della periodica convocazione di conferenze,
conosce una profonda evoluzione in seguito alla XIII Conferenza internazionale
della Croce Rossa, tenutasi all’Aja nel 1928: si viene a creare, infatti, una struttura
permanente, nota appunto come Croce Rossa Internazionale, dotata di un proprio
Statuto e di organi propri quali la Conferenza internazionale, il Consiglio dei
delegati e la Commissione permanente.
Si deve precisare, inoltre, che in seguito alla XXV Conferenza internazionale
della Croce Rossa, con l’adozione del nuovo Statuto (Ginevra, ottobre 1986), tal
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO SECONDO
14
ente è stato ridefinito Movimento internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa.
Il Movimento è quindi un’associazione per mezzo della quale diverse entità
giuridiche, costituitesi in conformità a differenti ordinamenti statali e operanti nel
campo dei servizi sanitari e dell’aiuto umanitario in conformità a principi
fondamentali comuni, si coordinano e cooperano a livello transnazionale
servendosi degli strumenti normativi previsti dal diritto interno. Tali entità che
costituiscono i membri del Movimento sono il Comitato internazionale della
Croce Rossa, la Federazione delle Società nazionali della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa, entrambe con sede a Ginevra e, infine le Società nazionali della
Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa riconosciute dal CICR.
2 Le componenti del Movimento internazionale della Croce Rossa e della
Mezzaluna Rossa
Come si è visto, il Movimento comprende tre componenti: il Comitato
Internazionale della Croce Rossa (CICR), la Federazione della Società nazionali
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Federazione) e le Società nazionali
della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Società nazionali).
Le organizzazioni che compongono il Movimento, ossia il CICR, la
Federazione e le Società, sono istituzioni indipendenti, dotate di loro propri Statuti
che ne determinano le competenze. Esse agiscono nel rispetto dei Principi
fondamentali e cooperano, fatta salva l’indipendenza di ciascun’istituzione, nello
svolgimento dei rispettivi compiti e nel perseguimento della loro missione
comune.
3 Il Comitato internazionale della Croce Rossa
Il CICR, istituzione fondamentale e direttiva del Movimento, sorge a Ginevra
nel 1863 per iniziativa dello scrittore Henry Dunant. Originariamente il Comitato
aveva lo scopo di organizzare, a livello internazionale, efficienti soccorsi ai
militari feriti degli eserciti belligeranti, argomento centrale durante la Prima
Conferenza internazionale della Croce Rossa nel 1864.
IL SISTEMA CROCE ROSSA
ORGANI E FUNZIONI
15
Attualmente la struttura e le funzioni del Comitato sono disciplinate dallo
Statuto adottato nel 1973 e più volte successivamente modificato
1
: sinteticamente
il CICR è un’associazione di natura privata, avente sede in svizzera, regolata dal
diritto civile svizzero e composta di un numero di membri variabile da 15 a 25,
scelti per cooptazione fra i cittadini svizzeri
2
.
Tra i suoi compiti, elencati nell’articolo 4 del proprio Statuto e ripresi
dall’articolo 5 degli Statuti del Movimento, se ne distinguono alcuni che
riguardano la vita interna dell’organizzazione: provvedere al riconoscimento delle
Società nazionali di nuova formazione, controllare la compatibilità di eventuali
modifiche apportate a Statuti di Società già riconosciute con le condizioni di
riconoscimento, assumere i mandati affidati al Comitato dalle Conferenze
internazionali della Croce Rossa. Il CICR, inoltre, ha il dovere di rafforzare il
diritto umanitario, lavorare al suo perfezionamento attraverso la diffusione e lo
sviluppo progressivo delle Convenzioni di Ginevra.
Infine, il Comitato si occupa della concreta protezione delle vittime dei conflitti
armati. In questa veste, il CICR deve assumere le funzioni riconosciutegli dalle
Convenzioni di Ginevra, adoperarsi per l’applicazione di tali Convenzioni e
ricevere i reclami contro le violazioni delle convenzioni di diritto umanitario in
genere, agire nei vari tipi di conflitto, anche negli internal troubles, in qualità di
organismo neutrale ed occuparsi, infine, della protezione delle vittime civili e
militari. Conformemente alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra, il
Comitato deve assicurare il funzionamento dall’Agenzia centrale di ricerca e di
informazione e collaborare con le organizzazioni della Croce Rossa, con i servizi
di sanità militari e altre autorità competenti alla preparazione ed al potenziamento
del personale e del materiale sanitario (disaster preparedness).
In qualità di guardiano del diritto internazionale umanitario, il CICR agisce
coordinandosi necessariamente con le altre istituzioni facenti parte del
Movimento, ossia la Federazione e le Società nazionali: il principio di
1
F. BUGNION, The composition of the International Committee of the Red Cross, IRRC, n. 307,
1995, pp. 427-446.
2
“ The ICRC shall co-opt its members from among Swiss citizens. It shall comprise fifteen to
twenty-five members”. Articolo 7 par. 1, Statuto dell’ICRC, adottato il 21 giugno 1973 ed
emendato il 6 dicembre 1973, 1 maggio 1974, 14 settembre 1977, 29 aprile 1982 e 20 gennaio
1988.
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEL SIMBOLO DI CROCE ROSSA
CAPITOLO SECONDO
16
collaborazione, sancito dall’articolo 5 dello Statuto, trova riscontro nell’articolo 7
degli Statuti del Movimento
3
del 1986.
La struttura organica del CICR è essenziale: Assemblea, Consiglio esecutivo e
Direzione sono gli organi statutari.
L’Assemblea è composta di tutti i membri del CICR e il suo Presidente e il
Vicepresidente sono Presidente e Vicepresidente del Comitato. Solo
all’Assemblea, in quanto organo supremo, compete il potere di revisione dello
Statuto. Essa fissa le linee generali di condotta e vigila sull’attività degli organi
amministrativi ed esecutivi da essa nominati.
Il Consiglio esecutivo si compone di sette membri al massimo che possono
essere scelti anche al di fuori dell’Assemblea. Compito fondamentale è
l’attuazione delle direttive, solitamente a carattere programmatico,
dell’Assemblea.
La Direzione, per concludere, composta dai Direttori dei Dipartimenti, il cui
numero e le cui attribuzioni sono fissate dall’Assemblea tramite regolamento, si
occupa della gestione specifica degli affari, divisi in Attività operativa, Affari
generali e Affari amministrativi, secondo le linee generali stabilite dal Consiglio
esecutivo.
Al finanziamento del bilancio sia ordinario sia straordinario contribuiscono i
Governi, le Società nazionali, le donazioni e le entrate finanziarie proprie
dell’ente.
3.1 Lo status del Comitato
La natura giuridica del CICR è da tempo al centro di un’accesa discussione che
coinvolge non solo la dottrina ma anche le Nazioni Unite e, ovviamente, il
Comitato stesso.
Senza dubbio alcuno si può affermare che questo ente sia un’associazione
privata a fini umanitari regolata dal diritto svizzero
4
.
3
“The components of the Movement shall co-operate with each other in accordance with their
respective statutes (omissis). In particular the International Committee and the International
Federation shall maintain frequent regular contact (omissis).”
4
Art. 2 degli Statuti del CICR: “As an association governed by Article 60 and following of the
Swiss Civil Code, the ICRC has legal personality”.