6
particolare, dedicata a ciò che previsto in ambito comunitario
nella materia che interessa: con la Direttiva 91/250, relativa alla
“tutela giuridica dei programmi per elaboratore”, si è provveduto
infatti a rendere più sistematica la disciplina in materia,
prevedendosi altresì che la Commissione avrebbe presentato una
relazione sugli effetti del recepimento della stessa. Tale relazione è
stata emanata il 10 aprile 2000 ed ha provveduto a mettere in
evidenza diversi aspetti positivi della disciplina giuridica del
software in ambito UE, primi fra tutti la crescita produttiva del
settore informatico nella Comunità e la contemporanea
diminuzione della pirateria informatica. Il Capitolo si chiude con
l’enunciazione delle nozioni, connesse a quella di “sito web”,
ferma restando la convinzione – ormai largamente accettata – che
il trattamento tecnologico riservabile on line o off line ad un’opera
digitale o digitalizzata non varia per il solo fatto che essa sia anche
un’opera multimediale.
L’esperienza italiana costituirà, invece, l’oggetto del
Capitolo 2, il quale spazierà appunto dalla prima legge sul diritto
d’autore del 1881 fino all’attuale L. 633/41, prestando attenzione
all’annessa evoluzione giurisprudenziale al riguardo.
Al fine di rispettare quanto accennato nelle premesse, gli
ultimi due Capitoli si occuperanno infine dell’analisi
dell’esperienza francese sul diritto d’autore e dell’enucleazione di
7
analogie e differenze tra i sistemi francese ed italiano,
innanzitutto, e tra i principali ordinamenti mondiali poi, sempre
tenendo presente i documenti giurisprudenziali a nostra
disposizione.
8
CAPITOLO PRIMO
IL SOFTWARE E LA SUA TUTELA GIURIDICA
IN CAMPO INTERNAZIONALE
§.1.1. Il quadro normativo internazionale.
Oggigiorno l’informatica ha un ruolo sempre più
importante nello sviluppo economico di un folto numero di
industrie, essendosi dimostrata idonea a migliorare i processi
produttivi e, di conseguenza, a ridurre i costi di produzione
1
.
L’industria del software, dunque, sta crescendo a livello
globale, determinando anche importanti risvolti in termini
occupazionali
2
.
Relativamente alla nozione di “programma per
elaboratore”, nel corso del tempo, sia dottrina che giurisprudenza
hanno dato diverse interpretazioni del concetto, identificandolo e
1
FUMAGALLI, La tutela del software nell’Unione Europea. Brevetto e
diritto d’autore, Milano, 2005, pag. 2; FOGLIA, Verso una protezione
giuridica comunitaria dei programmi per elaboratore, in “Diritto d’autore”,
1991, pag. 189, il quale rileva al riguardo come “si comprende, quindi,
come il tema delle tecnologie informatiche abbia assunto un rilievo
centrale nella costruzione del Mercato interno”.
2
Cfr. Relazione dell’intervento di Cristian Nguyen Van Yen (UNICE)
all’audizione del Parlamento europeo in merito alla brevettabilità del
software, Bruxell, 7 novembre 2002,dalla quale emerge che “in Europa,
più di mezzo milione di persone è occupato nell’industria del software,
il 60% dei quali direttamente nelle software factories “.
9
collocandolo sia tra le opere protette dal diritto d’autore, che tra le
opere inventive di applicazione industriale, quindi brevettabile
3
.
La definizione di software più completa e universalmente
accolta risulta essere quella fornita dalla WIPO (World Intellectual
Property Organization), in base alla quale esso sarebbe
“espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni
(o simboli) contenuti in qualsiasi forma o supporto (nastro, disco,
film, circuito) capace direttamente o indirettamente di far eseguire
o far ottenere una funzione, un compito od un risultato particolare
per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica
dell’informazione”.
Per la realizzazione del software sono necessarie
considerevoli risorse umane e tecniche, che naturalmente
richiedono notevoli investimenti finanziari
4
: a ciò si ricollega
altresì il rischio che il software venga copiato ad un costo
sicuramente inferiore a quello di creazione dello stesso, con ovvi
danni economici per le imprese del settore; e proprio per arginare
tale rischio, fin dagli anni Ottanta, i produttori di software hanno
avanzato la richiesta di una tutela dei programmi per elaboratore
3
Cfr. DE SANTIS, La tutela giuridica del software tra brevetto e diritto
d’autore, Milano, 2000, pag. 8; la quale definisce il software come
“everything that can be transferred via a wire”.
4
GREZZI, FUGGETTA, MORASCA, Ingegneria del software,
progettazione, sviluppo e verifica, Milano, 1991, pag. 3.
10
contro qualsiasi forma di uso illegale, di modifica e
rimaneggiamento dei programmi stessi
5
.
A queste sollecitazioni, le principali potenze industriali
hanno risposto in vario modo: gli Usa, ad esempio, da sempre
all’avanguardia nel settore dell’informatica, hanno emanato il cd.
“Computer Software Amendement Act”
6
, che ha permesso alle
società statunitensi di primeggiare in quest’ambito.
Successivamente, Regno Unito
7
, Francia – di cui diremo
approfonditamente in seguito –
8
, Germania
9
e Spagna
10
hanno
seguito l’esempio USA; mentre l’Italia ha lasciato alla
giurisprudenza il compito di salvaguardare gli interessi legittimi
dei produttori di software.
Sul piano degli strumenti internazionali a tal uopo
predisposti, va innanzitutto menzionata la Dichiarazione
5
Vd. DAL POGGETTO, La questione della brevettabilità del software fra
esigenze di sviluppo tecnologico e vincoli giuridici, in Informatica e Diritto,
1996, pag. 235.
6
In “Public Law”, 1980, pag. 96.
7
“UK Copyright Amendement Act 1985”, il quale stabilisce che i
programmi per elaboratori hanno titolo alla protezione nell’ambito del
diritto d’autore.
8
Legge n. 85-660, del 3 luglio 1985, la quale dispone che i programmi
per elaboratore figurino tra le opere protette in base alle leggi sul diritto
d’autore.
9
Legge n. 33, del 27 giugno 1985, recante modifiche alle disposizioni
giuridiche in materia di diritto d’autore, assimilando i programmi per
l’elaborazione dei dati alle opere letterarie.
10
Legge n. 22/87 dell’11 novembre 1987, che ha disposto l’esplicita
tutela del diritto d’autore per i programmi per elaboratore.
11
Universale dei Diritti Umani
11
, che prevede infatti all’art. 27, par.
2, che “ogni individuo ha il diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore”.
A ciò si aggiungano, sempre in ambito comunitario, la
Convenzione di Berna del 9 settembre 1886 sulla protezione delle
opere letterarie e artistiche, rivista a Parigi il 24 luglio 1971; gli
accordi della WIPO Convention, ossia il “Copyright Treaty” del
dicembre 1996 e la “Paris Convention for the Protection of
Industrial Property” del 20 marzo 1883, nell’ultima versione del
28 settembre 1979; e la “European Patent Convention” del 1°
gennaio 2000, sottoscritta da numerosi Paesi europei non
comunitari.
Tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono Parti dei
suddetti accordi, che tuttavia non sono risultati sufficienti ad
annullare le differenze tra le normative nazionali sulla proprietà
intellettuale: l’attività normativa comunitaria ha avuto pertanto lo
scopo di armonizzare le legislazioni nazionali in materia, affinché
11
Tale Dichiarazione è stata adottata dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, con la ris. 217 A del 10 dicembre 1948.
12
esse non costituissero un ostacolo alla libera circolazione delle
opere dell’ingegno e alla libera circolazione
12
.
Su un piano più generale, vale a dire non circoscritto alla
sola Unione europea, s’iscrivono poi la Convenzione di Berna, i
trattati conclusi in ambito WIPO e il GATT/TRIPs, di cui diremo
oltre.
La Convenzione di Berna, risalente al 1886 ma modificata
nel 1971, ha la finalità di assicurare una protezione legale minima
in materia di diritti d’autore a tutti i Paesi unionisti
13
.
L’Unione di Berna prevede, al suo interno, un’articolata
organizzazione dotata di un’Assemblea, in cui vengono
rappresentate tutte le Parti contraenti, e di un Comitato esecutivo.
La Convenzione prevede la protezione per il godimento e
l’esercizio dei diritti morali e patrimoniali d’autore, nonché la
protezione legale delle opere contraffatte, nel caso l’autore sia
appartenente o avente la residenza abituale in uno dei Paesi
aderenti alla Convenzione, oltre che per le opere comunque
12
Cfr. , ad esempio, Libro Verde Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche,
COM (88) 172, pag. 72; e Direttiva CEE 91/250, 14 maggio 1991, in
“GUCE”, 1991, pag. 42.
13
Essa ha, infatti, dato origine alla cd. “Unione di Berna”. Cfr.
l’Introduzione, secondo cui “i Paesi dell’Unione, parimenti animati dal
desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i
diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche”.
13
pubblicate per la prima volta nel territorio di uno dei Paesi
dell’Unione di Berna
14
.
Viene, infine, lasciata impregiudicata la disciplina nazionale
del diritto d’autore, facendo esclusivo riferimento al diritto
internazionale
15
; mentre il principio del trattamento nazionale è
collegato a quello della territorialità, quindi si applica al Paese di
protezione e non a quello di origine
16
.
La WIPO è sicuramente la più importante organizzazione
internazionale dedicata alla proprietà intellettuale: ne sono
membri 177 Stati.
Al suo interno sono stati adottati i già citati “Copyright
Treaty” del 20 dicembre 1996 e la “Paris Convention for the
Protection of Industrial Property” del 1883, nella sua ultima
versione del 1979
17
.
14
Si tenga però conto che la Convenzione di Berna non è specificamente
applicabile al software, ma è comunque alla base di quasi tutti i trattati
internazionali sul diritto d’autore riguardanti il software, in
applicazione dell’art. 20 della stessa, secondo il quale “I Governi dei
Paesi dell’Unione si riservano il diritto di concludere tra loro accordi
particolari, in quanto questi conferiscano agli autori diritti più estesi di
quelli concessi dalla Convenzione, ovvero contengano altre stipulazioni
che non siano in contrasto con la presente Convenzione”.
15
In particolare, viene dedicata ampia attenzione alla protezione delle
opere degli autori e/o quelle provenienti da Paesi stranieri.
16
SANDRI, La nuova disciplina della protezione industriale dopo i GATT-
TRIPs, 2000, pag. 31.
17
Ai suddetti trattati si affiancano: il WIPO Cooperation Treaty del 19
giugno 1970, modificato nel 1984; il WIPO Patent Law Treaty del 1°
giugno 2000; e il WIPO Regulations under the PCT, in vigore dal marzo
2001.
14
Partendo dal primo, questo Trattato rappresenta
un’estensione della Convenzione di Berna: come indica, infatti, il
suo art. 1 “This Treaty is a special agreement within the meaning
of Artiche 20 of the Berne Convention […]”.
In questo Trattato, in particolare, viene esplicitamente
incluso tra le opere protette dal diritto d’autore (art. 4
18
) il
software: elemento innovativo al riguardo è l’estensione del
diritto di esclusiva conferito all’autore per autorizzare il noleggio
del programma per elaboratore
19
.
La Convenzione di Parigi, istitutiva a sua volta dell’Unione
di Parigi, non indica il software come brevettabile, ma allo stesso
tempo non prevede alcuna limitazione in materia.
Essa regola questioni di diritto internazionale, e nello
specifico la protezione dei cittadini stranieri appartenenti
all’Unione di Parigi o comunque aventi la residenza in uno dei
Paesi firmatari, stabilendo appunto che la protezione è regolata
dalla legislazione nazionale; nonché il diritto di priorità
nell’ottenimento del brevetto nei Paesi dell’Unione di Parigi, e
18
“Computer programs are protected as literary works within the
meaning of Article 2 of Berne Convention. Such protection applies to
computer programs, whatever may be the mode or form of their
expression”.
19
Tale estensione non è prevista, infatti, normalmente per il diritto
d’autore.
15
tutta una serie di tutele che gli Stati devono fornire contro la
concorrenza sleale.
Tutte le convenzioni succitate s’indirizzano in linea di
massima agli Stati, creando per questi ultimi diritti ed obblighi: ad
esse si applica il cd. “diritto dei trattati”, e quindi in primis la
Convenzione di Vienna del 1969 sull’interpretazione ed
esecuzione dei trattati.
§.1.1.1. Gli accordi GATT/TRIPs.
Una menzione a parte merita l’Accordo GATT del 1994,
sottoscritto a Marrakesch, che ha rivisto quello del 1947, nel quale
si è ritenuto opportuno inserire una particolare regolamentazione
inerente il commercio di beni immateriali
20
.
Nello specifico, con gli accordi TRIPs, parte integrante
dell’Accordo GATT, sono state stabilite regole minimali, alle quali
devono attenersi gli Stati che le ratificano, per la tutela del diritto
d’autore
21
: la disciplina delle “compilazioni di dati” è stata infatti
inserita nella parte dell’accordo che prevede “norme relative
all’esistenza, all’ambito, all’esercizio dei diritti di proprietà
20
Cfr. CHIMIENTI, Banche di dati e diritto d’autore, Milano, 1999, pag. 9;
FUMAGALLI, op. cit. , pag. 33.
21
ERCOLANI, La tutela dei diritti d’autore in Italia e l’accordo TRIPs, in
“Dir. aut.”, 1996, pag. 50.
16
intellettuale”
22
. Viene in tal senso stabilito il principio che
l’attività di scelta ed organizzazione di un determinato contenuto,
inteso come la sommatoria di più elementi (dati, opere o altri
materiali), realizza una creazione intellettuale che dev’essere
tutelata dal diritto d’autore.
Dato importante è che sono ammesse alla protezione sia le
banche di dati leggibili attraverso l’uso di un’apparecchiatura
meccanica, sia quelle il cui accesso ai contenuti si ottiene in una
“altra forma”: nella prima ipotesi, il riferimento è principalmente
orientato verso l’ipotesi di accesso elettronico o digitale al
contenuto della raccolta, che sarà gestita con l’utilizzo di un
software appositamente creato per indirizzare l’utente nella
lettura dei dati e sarà resa visibile su un terminale video, se la
raccolta è distribuita in rete, o anche su un PC quando la raccolta è
fissata su un supporto materiale (ad es. CD)
23
.
22
Vd. art. 10, co. 2, allegato 1c) degli accordi, ai sensi del quale “Le
compilazioni di dati o altro materiale, in forma leggibile da una
macchina o in altra forma, che a causa della selezione o della
disposizione del loro contenuto costituiscono creazioni intellettuali
sono protette come tali. La protezione, che non copre i dati o il
materiale dello stesso, non pregiudica i diritti d’autore eventualmente
esistenti sui dati o sul materiale”.
23
CHIMIENTI, op. cit. , pag. 11, la quale aggiunge che “sono inoltre
ammesse alla protezione le raccolte leggibili informe diverse da quelle
che si realizzano con l’utilizzo di una apparecchiatura meccanica,
analogica o digitale: rientrano in questa ulteriore casistica le raccolte
prodotte su un supporto cartaceo che sono, in via esemplificativa ma
chiaramente esaustiva, gli elenchi del telefono, i cataloghi, le
enciclopedie”.
17
La questione della brevettabilità del software non viene
invece direttamente affrontata, sebbene gli accordi TRIPs non
escludano questa possibilità
24
.
Anche qui, come negli accordi già trattati, tra i principi
generali vi è quello del trattamento nazionale, la cui applicazione
comporta che, nel momento in cui le merci straniere sono state
messe in circolazione nel mercato interno, devono ricevere un
trattamento equivalente a quello riservato alle merci nazionali;
nonché quello della nazione più favorita, in base al quale nel caso
di accordi più vantaggiosi sottoscritti tra due Paesi membri, questi
si estendono automaticamente a tutti i membri del WTO (art. 4
GATT/TRIPs)
25
.
Più ampia, pertanto, relativamente all’oggetto, la tutela
TRIPs rispetto non solo alla Convenzione di Berna, ma anche alla
normativa CE: a fronte di questo più ampio riconoscimento,
occorre tuttavia notare che è prevista la possibilità di assenza di
riconoscimento del diritto morale, essendo lasciata la facoltà agli
Stati membri che ratificano l’accordo, di prevedere o meno, nelle
24
Ai sensi dell’art 27, co. 2, “possono costituire oggetto di brevetto le
invenzioni di prodotto o di procedimento, in tutti i campi della
tecnologia che siano nuove, implichino un’attività inventiva e siano atte
ad avere un’applicazione industriale”.
25
CORREA, TRIPs Agreement Copyright and related rights, in
“International Review of Industrial Property and Copyright Law”,
1994, pag. 543.
18
loro legislazioni, questo diritto, essendo infatti ritenuto aspetto
secondario della tutela
26
.
§.1.2. L’armonizzazione della disciplina in ambito CE.
Passando a trattare del diritto comunitario nella materia che
qui interessa, qui rileva innanzitutto la proposta relativa alla
tutela giuridica delle banche di dati, che è stata approvata dalla
Commissione il 15 maggio 1992, mentre il testo definitivo è stato
approvato nel febbraio del 1996
27
.
Le principali differenze rispetto alla definizione data nei
TRIPs e a quella contenuta nei trattati WIPO riguardano i
contenuti: la direttiva, infatti, prevede espressamente la raccolta di
opere e che opere e dati siano indipendenti e disposti
sistematicamente ed organicamente.
Molto più interessante ed importante rispetto a questa
direttiva è però quella del 1991, la n. 91/250, relativa alla “tutela
giuridica dei programmi per elaboratore”
28
.
26
CHIMIENTI, Ibidem.
27
L’iniziale oggetto di tutela era la banca di dati memorizzata e
consultabile elettronicamente; il testo definitivo, oggi in vigore,
prevede un notevole ampliamento dell’oggetto della protezione. Vd.
FOCUT, Banche dati, più garanzie con il copyright comunitario, in “Il Sole
24 Ore”, 29 marzo 1996, pag. 29.
28
Libro Verde, Il diritto d’autore e le sfide tecnologiche, problemi di diritto
d’autore che richiedono un’azione immediata, pag. 170.