CAPITOLO PRIMO
IL CONCETTO DI VALORE NELLA PRODUZIONE PUBBLICA
1.1. Le Amministrazioni Pubbliche nell’ottica economico – aziendale
La riforma del Management Pubblico avutasi in Italia a partire
dall’ultimo decennio del secolo scorso, ha profondamente modificato il concetto
di Amministrazione Pubblica (d’ora in poi AP) riscrivendone peraltro le regole di
espletamento della gestione e uniformandole a quelle tipiche di qualsiasi altra
azienda, col fine precipuo di rendere tutti gli organismi rientranti in questo
particolare settore economico
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capaci di rispondere in maniera adeguata alle attese
dell'intera comunità stanziata su un territorio e da essi amministrata (i cittadini).
Va anzitutto premesso che quanto fin qui detto non corrisponde ad una
visione innovativa dell’operato di tali organismi, tant’è che da sempre in
economia aziendale si adopera la distinzione tra aziende private ed aziende
pubbliche; tali riflessioni servono piuttosto a sottolineare come alcuni dei
parametri di valutazione dell’efficienza o della performance, anche nell’ambito
delle cosiddette produzioni pubbliche, costituiscano un valido strumento per il
raggiungimento di obiettivi quali, la razionalizzazione delle risorse impiegate da
tali aziende per finanziarie la spesa pubblica corrente e gli investimenti e ad
incrementare il livello qualitativo dei servizi resi alla comunità amministrata.
1 Il Sistema Europeo dei Conti Nazionali (Sec95) fornisce una descrizione dei Complessi
Economici Nazionali dei Paesi membri della UE, operando una ripartizione degli stessi in Settori
Economici. Tra questi vi è anche il Settore delle Amministrazioni Pubbliche identificato con sigla
S.13. Il settore in parola si distingue da tutti gli altri, in quanto include tutte le “unità istituzionali”
che agiscono da produttori di beni e servizi non destinati alla vendita, la cui produzione è destinata
a consumi collettivi e individuali ed è finanziata in prevalenza da versamenti obbligatori effettuati
da unità appartenenti ad altri settori e/o tutte le unità istituzionali la cui funzione principale
consiste nella redistribuzione del reddito e della ricchezza del Paese. Cfr., R. MUSSARI,
“Economia delle amministrazioni pubbliche”, MacGraw – Hill, Milano, 2011, pagg. 3÷4.
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Nell’accezione comune, quando si suole operare la distinzione tra privato
e pubblico, si ostenta una certa sicurezza, quasi che il confine tra le due sfere
giuridiche ed economiche fosse noto, ben distinto e preclusivo l'uno per l'altro.
In realtà, proprio a seguito del processo di riforma del management
pubblico del quale si accennava in apertura di questo lavoro, si è creata una vera e
propria mescolanza dei due ambiti, tanto che sovente è rilevabile la presenza del
carattere pubblico in un'azienda privata da un lato e, parimenti dall'altro, il
carattere privato in un'azienda concepita come pubblica
2
.
E' lecito chiedersi preliminarmente, ai fini della nostra trattazione, quale
debba essere il criterio da adoperare al fine di distinguere in maniera definitiva ed
esauriente l'azienda pubblica da quella privata; in tal senso c'è chi si ostina ancora
a fare riferimento al criterio di individuazione basato sul soggetto giuridico,
ovvero, sulla persona, fisica o giuridica che si assume diritti ed obblighi derivanti
dall'esercizio dell'attività aziendale.
Secondo tale impostazione, un'azienda si definisce privata quando il
soggetto giuridico è una persona fisica, ovvero, una persona giuridica privata,
mentre un'azienda è pubblica quando il proprio soggetto giuridico è una persona
giuridica pubblica.
Seguendo tale impostazione formale basata sulla individuazione della
natura giuridica dell'azienda, se ne deduce che il regime giuridico, ovvero
l'insieme delle regole che disciplinano il funzionamento dei due tipi aziendali
2 Barry Bozeman, a tal proposito, adopera l'espressione “publicness puzzle” sottolineando la
contemporanea presenza di aspetti pubblici e privati in ciascuna delle aziende produttrici di beni e
servizi destinati a soddisfare bisogni collettivi.
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contrapposti, seguirà di pari passo la natura dei medesimi; operando in tal guisa,
quindi, l'attività dell'azienda pubblica dovrebbe essere normata esclusivamente da
leggi, regolamenti e disposizioni del diritto pubblico mentre, quella dell'azienda
privata, da sole norme privatistiche (codice civile in primis).
Le considerazioni proposte, se da un lato escludono in maniera categorica
la possibilità di combinazioni tra aziende e norme di diritto privato o pubblico,
dall'altro non sono corroborate dalla realtà operativa che, sempre più, ci mostra
casi di aziende giuridicamente pubbliche regolate da norme del diritto privato, alle
quali si contrappongono aziende giuridicamente concepite come private nelle
quali, relativamente alla disciplina di specifici istituti, entrano in gioco regole del
diritto pubblico e, più specificamente, del diritto amministrativo
3
.
Pertanto, alla luce di quanto fin qui scritto e in considerazione delle
finalità del presente lavoro, appare opportuno sposare il criterio distintivo basato
sulla individuazione del soggetto economico, che qualifica l'azienda come
pubblica quando il suo soggetto economico è pubblico e privata quando il suo
soggetto economico è privato
4
.
Tale approccio risulta maggiormente efficace ai fini della nostra
3 A titolo esemplificativo, basti pensare alle ASL (Aziende Sanitarie Locali) costituite con
personalità giuridica pubblica ma disciplinate, sul piano organizzativo e gestionale, con atti di
diritto privato come le disposizioni e i regolamenti emanati dalle Regioni. Altro esempio riferito
invece ad aziende private, riguarda la possibile applicazione, anche per queste ultime, di
disposizioni di tipo amministrativo, in virtù delle finalità di pubblico interesse da esse perseguite;
si pensi per esempio alle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso a
documenti e atti amministrativi da parte dei cittadini e regolamentate dalla Legge 7 agosto 1990 n°
241 che fonda la sua ragion d'essere sul rapporto di trasparenza tra cittadino e AP. Tale diritto non
è esercitabile solo nei confronti delle AP (ministeri, scuole, università) ma anche nei confronti di
aziende private che gestiscono servizi pubblici (ENEL, TELECOM, TRENITALIA S.p.A., ecc.).
4 Nella fattispecie ci riferiamo unicamente ad aziende erogatrici di servizi, private o pubbliche che
concernono la gestione del consumo, ovvero, l'impiego di beni e servizi per il diretto
soddisfacimento di bisogni umani. Cfr. M. MULAZZANI, “Economia delle aziende e delle
amministrazioni pubbliche” - Volume I, CEDAM, Padova, 2006, pag. 5.
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indagine, in quanto la stessa dottrina aziendale individua la figura del soggetto
economico, rispettivamente:
• in chi esercita in modo diretto o indiretto (ovvero attraverso soggetti o
organi rappresentativi della volontà e degli interessi del soggetto
economico) il supremo potere volitivo;
• nelle persone fisiche, le uniche in grado di esercitare il potere volitivo o di
scelta;
• in chi subisce i risultati negativi della gestione e si appropria di quelli
positivi;
• in un unico soggetto, coerentemente con il principio di unità dell'azienda,
pur potendo questo essere costituito da una molteplicità di persone, anche
portatrici di interessi differenti purché non contrastanti
5
.
I concetti fin qui esposti ci consentono di trattare le AP come vere e
proprie aziende aventi connotati specifici che ne caratterizzano ed influenzano la
funzionalità economica.
Poiché oggetto di trattazione del presente lavoro sarà l'analisi degli aspetti
organizzativi e funzionali delle Agenzie Fiscali, appare opportuno spendere
alcune parole su una tipologia di unità economiche appartenenti al settore delle
AP, ovvero le Amministrazioni Pubbliche Territoriali (APT) in quanto
l'espletamento delle produzioni poste in essere da tali unità sono attuabili
5 Ciò si configura con la definizione di azienda come “sistema”, ovvero come la combinazione di
persone, beni e operazioni preordinate al raggiungimento di un medesimo fine che é il
soddisfacimento di bisogni umani. Cfr. L. LAPERUTA, “Compendio di Scienza
dell'amministrazione”, Maggioli, Rimini, 2011, pag. 13.
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unicamente attraverso il reperimento e l'impiego di risorse finanziarie della cui
gestione complessiva si occupano le suddette Agenzie, ovvero, le entrate
tributarie
6
.
Le APT sono i cosiddetti enti territoriali, previsti dall'art. 114 primo
comma della Costituzione Italiana che annovera come tali, oltre allo Stato, anche
le Province, le Città Metropolitane e le Regioni, ai quali se ne sono aggiunti nel
tempo degli altri a seguito dell'entrata in vigore del Testo unico degli Enti locali
7
(TUEL) che, a sua volta, all'art. 2 include le comunità montane, le comunità
isolane e le unioni tra comuni
8
.
A tali enti il Legislatore attribuisce sia potestà legislativa (come nel caso
dello Stato e delle Regioni) che impositiva (come nel caso degli Enti periferici,
quali Province e Comuni); potere legislativo ed impositivo sono tuttavia riferiti al
territorio, elemento rappresentativo delle persone che, stabilmente o
temporaneamente, si trovano stanziate nell'area geografica ove la giurisdizione
della singola APT si estende e alle quali le produzioni pubbliche ed i beni e
servizi
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che ne derivano sono destinati.
L'elemento territoriale è inoltre rappresentativo della dimensione delle
APT e può di fatto influenzarne la capacità di rispondere adeguatamente alle
6 Si tratta di prelievi coattivi di ricchezza effettuati dallo Stato e dagli altri Enti Pubblici
Territoriali dotati della cosiddetta autonomia impositiva. Tale autonomia è unicamente attribuita
dalla Legge, ai sensi dell'art. 23 della Costituzione. I prelievi in parola gravano su tutti i cittadini (e
per tali devo intendersi famiglie e imprese) e sulla espressione della capacità contributiva di questi.
7 D. lgs. 18 agosto 2000 n° 267
8 Il recente provvedimento per il riordino degli enti periferici, che si pone come fine quello di
ridurre i costi della pubblica amministrazione attraverso una revisione della spesa corrente
(spending review), dovrebbe contribuire ad una ulteriore revisione degli stessi e con particolare
riferimento alle Province, per le quali si prevede l'avvio di una procedura di accorpamento.
9 La giustizia, l'ordine pubblico o la sicurezza ad esempio, sono dei servizi che le APT
garantiscono non solo ai cittadini stabilmente residenti in quel territorio ma anche a chi vi si trova
solo temporaneamente.
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istanze dei cittadini; ed è proprio questa necessità di migliorare l'efficienza della
produzione pubblica che ha radicalmente modificato la modalità di espletamento
della stessa, passando da una struttura di tipo gerarchico con organi sovrapposti e
sottoposti (lo Stato che, nel cosiddetto periodo del Welfare State, era coinvolto
nelle vicende economiche nazionali e che attraverso le sue aziende espletava
direttamente la produzione) ad una struttura basata su meccanismi di sussidiarietà
verticale, attraverso i quali si prevede l'attribuzione di una specifica funzione
all'ente che si trova più prossimo ai cittadini che esprimono il bisogno da
soddisfare
10
.
In ultima analisi è opportuno spendere alcune considerazioni proprio in
merito ai destinatari delle produzioni pubbliche, ovvero, i cittadini.
Stante all'interno della nostra democrazia un meccanismo di
rappresentanza, il ruolo di soggetto economico che normalmente spetterebbe ai
destinatari delle produzioni pubbliche, è in realtà trasferito ad un organo eletto,
cioè scelto, dai cittadini/elettori per rappresentare gli interessi e le aspettative di
questi ultimi; quanto detto ha delle implicazioni ai fini della nostra indagine
economico – aziendale, che di seguito si vanno a riassumere:
• Le modalità di scelta dell'organo atto a rappresentare la volontà dei
cittadini hanno delle implicazioni sul funzionamento economico delle
APT;
• A seguito della scelta di delegare il potere volitivo ad un organo
democraticamente eletto, le funzioni gestionali non sono di fatto poste in
10 Cfr. R. MUSSARI, op. cit., pag. 32 e segg.
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essere da quest'ultimo, ma da un ulteriore organo (quello amministrativo)
col quale l'organo politico dovrà cooperare e confrontarsi per l'efficiente
funzionamento dell'ente;
• Solo attraverso la stabilità degli organi di amministrazione (Governo)
garantita dalla responsabilità dell'organo politico, si creeranno i
presupposti per la concreta applicazione di norme dell'economia aziendale
dirette al raggiungimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed
economicità
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.
In conclusione, anche la gestione delle APT, come quelle di qualunque
altra azienda, richiede una visione unitaria degli obiettivi da realizzare; pertanto,
ruolo politico e tecnico-amministrativo devono costituire un continuum nel quale
nessuno dei due deve essere sminuito o privilegiato rispetto all'altro, pena
l'insorgenza di gravi incomprensioni e malfunzionamenti che, inevitabilmente, si
ripercuoteranno negativamente sia sulla qualità dei servizi resi all'utenza che
sull'impatto o l'opinione che quest'ultima avrà della stessa APT (outcome) ovvero
di una unità antieconomica, non in grado di gestire adeguatamente le risorse
provenienti dal gettito tributario, ed antisociale, incapace cioè a perseguire finalità
di pubblico interesse.
11 Al riguardo vale la pena, in questa sede, ricordare che:
- L'efficienza è la capacità de sistema aziendale di realizzare il massimo risultato in termini di
risorse ottenute (output) a parità di risorse impiegate (input);
- L'efficacia individua la capacità del sistema di produrre i risultati preventivati dai vertici
aziendali in sede di programmazione e pianificazione (efficacia interna) e, qualora gli stessi
dovessero risultare difformi da quelli attesi, attraverso l'attuazione di processi di controllo,
apportare opportune correzioni, anche in corso d'opera, tesi ad eliminare dette discordanze. Tutto
ciò al fine di realizzare servizi in grado di soddisfare appieno le attese della comunità (efficacia
esterna)
- L'economicità, infine, con riferimento all'attività delle APT, esprime l'adeguatezza in termini
qualitativi resi ai cittadini in relazione al sacrificio economico ad essi richiesto dagli organi
rappresentanti la loro volontà, principalmente attraverso prelievi coattivi di ricchezza. Cfr. L.
LAPERUTA, op. cit., pagg. 14÷15.
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