5
Dato il continuo mutare degli investimenti stessi , i trattati bilaterali
(vale a dire tra stato investitore e stato ospite dell’ investimento) , li
definiscono come “beni, diritti e interessi di ogni natura”.
La loro classificazione dal punto di vista del diritto internazionale
generale è identificata nel contesto della tematica del trattamento
degli stranieri e dei loro beni.
Nel corso degli ultimi decenni, la maggioranza dei paesi importatori
di capitali ha adottato specifiche leggi in materia di investimenti nel
quadro della disciplina dei rapporti economici.
Limiti precisi alla libertà di regolamentare gli investimenti esteri
derivano dal diritto internazionale convenzionale, specie dai trattati
bilaterali sulla promozione e la protezione degli investimenti.
Ciò, non vuol dire che i trattati bilaterali sugli investimenti siano
dichiaranti norme generali, anzi mantengono un’ efficacia limitata
alle parti, però i principi ispiratori sono sempre più simili e
pertanto la loro funzione nello sviluppo progressivo del diritto
internazionale è destinata a crescere.
Accanto alla fitta rete di norme convenzionali risultanti da trattati
bilaterali si pongono poi, quali ulteriori manifestazioni della prassi
internazionale, le due convenzioni multilaterali di Washigton e di
Seul.
La prima contempla la possibilità che le parti di un contratto di
investimento (Stato e privato straniero)utilizzino in caso di
controversia la conciliazione o l’arbitrato, e riconosce, in particolare,
al privato nazionale di uno Stato contraente il diritto di accedere ai
6
meccanismi ICSID
2
; la seconda, invece consente che la MIGA
fornisca agli investitori,per talune categorie di investimenti, la
garanzia contro certi rischi non commerciali.
L’agenzia, (la quale fa parte del gruppo della Banca Mondiale), può
così indennizzare l’investitore, surrogandosi nella posizione di
quest’ultimo per quanto concerne i rapporto con lo stato ospite.
2
Cfr. Aron Broches, International centre for settlement of investment disputes(ICSID),
1995, Kluwer publisher, pp. 164-295 e ICSID, Convention on the Settlement of
Investment Disputes between States and Nationals of other States, document concerning
the origin and formulation of the Convention , Washington:ICSID, 1968-1970, 4 vols e
ancoraSinagra Augusto: L’arbitrato commerciale internazionale nel Sistema del CIRDI
ed i suoi recenti sviluppi,Padova:Cedam,1984.
7
CAPITOLO I
La Banca Mondiale
1. Istituzione Banca Mondiale
La Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo fu
costituita,
a seguito della conferenza di Bretton Woods, nel luglio 1944 insieme
al Fondo Monetario Internazionale (FMI).
L'accordo internazionale recante lo Statuto della Banca entro' in
vigore il 27-12-1945.
La Banca iniziò le sue attività il 25-06-1946 e divenne un'agenzia
specializzata delle Nazioni unite nel 1947.
La sua sede è a Washington, capitale dello Stato membro detentore
della quota più alta di partecipazione
3
.
I fini originari e statuari della Banca sono, per un verso, di
contribuire alla ricostruzione delle economie danneggiate dalla
seconda guerra mondiale e, per altro, quello di promuovere lo
sviluppo economico degli Stati membri, in particolare di quelli meno
avanzati.
È quest'ultimo lo scopo unico oggi di fatto perseguito, sia attraverso
garanzie miranti a facilitare gli investimenti privati, sia attraverso
l'uso di fondi propri.
3
Cfr. C. Gutt « Les accord de Bretton Woods et les institutions qui sont issues » Rec
des Cours 1948, pp. 67-165.
8
La BIRD (o meglio chiamata appunto Banca Mondiale) è
l'organizzazione internazionale principale di un Gruppo che
comprende anche l’IFC, costituita nel 1956, il cui fine è di
completare l'attività della BIRD promovendo le attività del settore
privato negli Stati membri in via di sviluppo, l’IDA (international
Development Association), costituita nel 1960, mirante anch'essa a
completare l'attività della Banca Mondiale, con interventi e
condizioni più favorevoli di quelli possibili alla Banca stessa.
4
Vanno altresì menzionati altri tre istituti: il Tribunale Amministrativo,
costituito nel 1980 per dirimere le controversie tra le organizzazioni
del gruppo ed il loro personale, il Centro per la risoluzione delle
controversie relative agli investimenti, istituito con una convenzione
conclusa a Washington il 18-03-1965 ed entrata in vigore il 14-10-
1966, e mirante a facilitare la soluzione per via arbitrale o di
conciliazione, delle controversie tra Stati e privati investitori cittadini
di altri Stati, e la MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency)
organismo istituito con un accordo concluso a Seul nell’ottobre
1985, il cui fine è prestare o facilitare garanzie agli investimenti
privati nei paesi in via di sviluppo.
Tra tutte le organizzazioni del Gruppo, sussistono, pur nella
reciproca indipendenza formale, strettissimi vincoli istituzionali,
particolarmente tra la BIRD e le sue "filiali" IFC e IDA, i cui
organismi coincidono quasi completamente.
4
Cfr. P. Benoit, Wordl Bank 1996 “Project Finance of the word Bank” pp.250 e ss. E
ancora Wordl Bank “IDA in retrospect: the first two decades of the IDA, 1995 pag 18 e
ss.
9
Lo Statuto della BIRD è stato emendato una sola volta , nel 1956,
per permettere alla Banca Mondiale di consentire di garantire prestiti
alla IFC o di partecipare ad essi.
Come per altre istituzioni finanziarie internazionali e per il Fondo
Monetario Internazionale, per la Banca Mondiale e le sue filiali , e
anche per la MIGA, è previsto che le questioni di interpretazione
dello Statuto che sorgano tra l'organizzazione ed uno Stato membro,
o tra gli Stati membri, vengano decise dagli organi dell'istituzione
stessa
5
.
L'Italia è membro di tutte queste istituzioni.
5
Cfr. International Aspect of the operation of the Wordl Bank, 98 Recuil deds Cours,
pp. 301-409,1959.
10
2. Struttura e compiti Banca Mondiale
2.1. Organi
La Banca Mondiale ha i seguenti organi principali: il Consiglio dei
Governatori, gli Amministratori, il Presidente e il Segretario.
Il Consiglio dei Governatori è l'organo plenario della Banca.
In esso ogni Stato membro ha un seggio, ricoperto da un
Governatore e da un supplente.
Esso si riunisce una volta l’anno e la prassi è che le riunioni si
tengano ad anni alterni a Washington e in un altro Stato membro.
Al Consiglio dei Governatori spettano tutti i poteri della Banca vale a
dire:
- prendere le decisioni relative all’ingresso dei nuovi membri;
- aumentare o ridurre il capitale sociale;
- sospendere un membro;
- concludere accordi di cooperazione con altri organismi
internazionali.
I principali poteri di gestione e d’indirizzo sono esercitati dai ventuno
Amministratori della Banca, cui spettano o per Statuto o per delega
del Consiglio dei Governatori.
Cinque amministratori sono designati dai cinque stati aventi la quota
di partecipazione maggiore (Stati Uniti, Giappone, Repubblica
Federale di Germania, Regno Unito e Francia).
Gli altri amministratori sono eletti dal Consiglio dei Governatori;
l’Italia è in genere rappresentata tra gli amministratori.
11
Ogni Amministratore partecipa al voto con tanti voti quanti
corrispondono allo Stato o al gruppo di Stati che rappresenta;il
Presidente della Banca è designato dagli Amministratori e non deve
essere membro né del Consiglio dei Governatori né degli
Amministratori. Egli è il capo amministrativo della Banca e del suo
personale; fanno parte dei funzionari internazionali interamente a
servizio della Banca, ad esclusione d’ogni altra autorità
6
.
Ogni Stato membro è tenuto a rispettare il carattere internazionale
delle funzioni svolte dal Presidente e dal suo personale, vale a dire
che essi godono dell’immunità internazionale.
Nel 1980 il Gruppo della Banca Mondiale costituì il Tribunale
Amministrativo della Banca Mondiale, composto di sette membri
scelti tra giuristi di chiara fama per dirimere le controversie relative
ai contratti d’impiego del personale.
Le decisioni del Tribunale possono essere sottoposte a revisione
entro sei mesi dalla scoperta di fatti nuovi e tali che, se conosciuti,
avrebbero potuto avere influenza decisiva sulla sentenza.
6
Ogni Stato dispone di 250 voti più un voto per ogni quota di cui è titolare,v. H.
Golsong , International bank for recostruction and development pp. 110 e ss. Tullio
Treves, Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (e istituzioni collegate),
in Digesto delle materie pubblicistiche pag 172-179.
12
2.2. Le operazioni attive: i prestiti e le garanzie della Banca
La Banca Mondiale adempie le sue funzioni statuarie accordando
prestiti secondo i seguenti metodi indicati dall' art. IV sez. 1 dello
Statuto: accordando prestiti diretti o partecipandovi mediante fondi
ottenuti sul mercato dei capitali; garantendo, in tutto o in parte,
prestiti dati da fornitori di capitali secondo le ordinarie modalità
d’investimento.
I prestiti e le garanzie non possono essere assunti e date senza
l’approvazione dello Stato membro sul mercato del quale i capitali
sono reperiti e di quello nella cui moneta è espresso il prestito
7
.
Per accordare prestiti la Banca impone varie condizioni previste
dall'art. III, sez. 2 dello Statuto.
Le più importanti sono le seguenti.
Primo, se chi prende a prestito non è uno Stato membro, questo
deve garantire integralmente il rimborso del prestito.
Secondo, occorre che la Banca sia convinta che chi prende a prestito
non avrebbe potuto ottenere il prestito da altre fonti a condizioni
ragionevoli: in ciò la Banca si pone come fornitore "residuale" di
prestiti, intervenendo dove prestiti statali, o del sistema bancario
privato non arrivano.
Terzo, la Banca deve valutare con cura la probabilità che il
mutuatario o il garante siano in condizione di pagare e in ciò essa
dovrà agire con prudenza sia nell'interesse dello Stato mutuatario o
del garante che della collettività degli Stati: con tale condizione si
vuole salvaguardare l’attendibilità e il credito della Banca sui mercati
13
internazionali, in sostanza imponendole di agire con criteri simili a
quelli seguiti dalle banche commerciali.
Quarto, i prestiti devono servire a realizzare progetti ben
determinati.
Le garanzie fornite dalla Banca devono, infine, ricevere un adeguato
compenso del rischio sopportato.
Particolarmente interessanti sono le condizioni d’utilizzo dei prestiti
previsti dall' art. III, sez.5.
Tali condizioni mirano tutte ad assicurare che i prestiti siano
mantenuti al di fuori d’ogni condizionamento politico
8
.
Infatti, la Banca è tenuta a non imporre che il prestito sia utilizzato
con acquisti da effettuare sul territorio di uno Stato o di un gruppo
di Stati membri particolare: è evidente la differenza con i prestiti
dati dal quadro dell'assistenza bilaterale in cui l'obiettivo di ottenere
delle cosiddette ricadute a favore dell’economia dello Stato
mutuante è spesso preminente.
In secondo luogo la Banca deve fare in modo che il prestito sia
utilizzato esclusivamente per i fini cui è stato conferito.
In terzo luogo, l'ammontare del prestito non è versato in un'unica
erogazione al mutuatario, ma solo man mano che le singole spese
del progetto sono realmente effettuate.
7
Cfr. Ferrarik-Bravo “Le operazioni finanziarie degli enti internazionali” in annuario di
diritto internaz. 1965 pag 80-129.
8
Wordl Bank , 1995 “the Wordl Bank guarantee, catalyst for private capiatl floors” pp.
224 e ss.,
Wordl Bank, Ida in retrospect: thr first two decades of International Development
Association, e ancora Diez de Velasco , Derecho intenacional publico y privado, IV,
Madrid 1995
14
2.3. Statuto giuridico, immunità e privilegi
L'art. VII dello Statuto della Banca prevede il conferimento alla
Banca di un determinato statuto giuridico e di determinati privilegi e
immunità ai fini di porla "in condizione di svolgere le funzioni
conferitele".
Particolarmente interessanti sono le sezioni 2 e 3 dell'articolo che
riguardano lo Statuto giuridico della Banca.
Alla stregua della sez. 2 la Banca ha personalità giuridica completa e
in particolare la capacità a) di contrarre b) di acquistare o alienare
beni mobili e immobili c) di stare in giudizio.
In base alla sez. 3 le azioni giudiziarie contro la Banca sono
ammesse solo davanti ai tribunali degli stati in cui essa ha un ufficio,
in cui essa ha designato un agente abilitato a ricevere notificazioni e
citazioni in cui ha garantito o emesso titoli. Nessuna azione potrà
però essere intentata da stati membri o da persone agenti per loro
conto. È evidente che, nonostante ciò non sia specificato, la
personalità e la capacità giuridica di cui si parla in queste due
sezioni è di diritto interno degli Stati membri
9
.
Altre disposizioni del medesimo articolo prevedono l'immunità dei
beni dall'esecuzione, l'inviolabilità degli archivi, l'esenzione dei beni
da misure restrittive, il trattamento riservato agli Stati in materia di
comunicazioni, l'immunità giurisdizionale dei Governatori, degli
Amministratori e le loro supplenti nonché dei dirigenti e del
personale per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.
9
V. A. Broches, International legal aspects of the operations of the World Bank, in
Rec. Des Course.1959, 34-57
15
3. Organismi di cui si avvale
Il gruppo Banca Mondiale si compone di quattro principali istituzioni
attraverso le quali persegue l’obiettivo dello sviluppo nei paesi
membri in modo articolato, collaborando sia con i soggetti privati sia
quelli pubblici.
L’istituzione principale del Gruppo, e quella di maggiore esperienza è
l’”International Bank for Reconstruction and Development”(IBRD).
L’IBRD opera attraverso la raccolta di fondi sui mercati internazionali
dei capitali con i quali finanzia prestiti nei paesi in via di sviluppo a
reddito medio che godono di sufficiente credibilità finanziaria.
I prestiti sono ripagati su un periodo di 17-20 anni comprensivo di
cinque anni di garanzia e di norma sono concessi a governi o enti
pubblici con garanzia governativa. L’International Development
Association (IDA) finanzia progetti nei paesi in via di sviluppo più
poveri attraverso prestiti a condizioni estremamente agevolate
(ripagamento su 35-40 anni con un periodo di grazia di dieci anni
senza interessi; in termini di valore attuale netto, questo significa
che meno del 20% del prestito è ripagato). I fondi sono messi a
disposizione dell’IDA dai paesi industrializzati e (come nel caso
dell’IBRD) possono essere concessi solo a governi o enti pubblici
garantiti dallo stato. L’International Finance Corporation” (IFC) è il
principale strumento del Gruppo Banca Mondiale a sostegno di
progetti quasi interamente privati. L’IFC è un istituzione finanziaria
per lo sviluppo, i cui azionisti sono i governi dei 165 paesi membri.
La finalità principale dell’istituzione è il sostegno finanziario alla
16
crescita del settore privato nei paesi membri beneficiari, allo stesso
tempo però essa è anche una banca d’investimento privata, che
opera in concorrenza nei mercati finanziari internazionali e che
persegue una logica commerciale di profitto
10
.
La valutazione di un progetto da parte dell’IFC non si limita all’analisi
della redditività finanziaria, ma deve riscontrare che lo stesso
progetto sia anche fattibile economicamente, in termini dei benefici
monetari e non monetari del paese.
Vale a dire al fine di essere approvati i progetti devono avere le
seguenti caratteristiche:
- realizzati nel settore privato,
- tecnicamente validi,
- commercialmente e finanziarmente sostenibili,
- beneficiare l’economia locale,
- rispettare gli standard di impatto ambientale del Paese.
Inoltre, nella decisione se partecipare o no ad un progetto
d’investimento, l’IFC deve convincersi che il suo contributo sia
necessario al completamento del pacchetto di finanziamento.
In altre parole occorre che il cliente evidenzi che la presenza dell’
IFC è strumentale per il superamento dei limiti oggettivi riscontrati
nel mercato finanziario.
Questo ruolo istituzionale di finanziatore d’ultima istanza conferisce
allo IFC una naturale propensione all’assunzione di rischio superiore
a quella degli istituti finanziari privati.
10
IFC 1994 “Financing private infrastructure projects emerging trends from IFC’s
17
Il secondo braccio operativo a favore del settore privato è costituito
dalla “Multilateral Investment Guarantee Agency “ (MIGA).
Quest’istituzione assicura investitori privati che operano nei paesi in
via di sviluppo contro rischi di natura politica quali l’esproprio, le
nazionalizzazioni, i conflitti civili.
experience” pp. 143 e ss.