II
globale ha cos prodotto per conseguenza una situazione di
concorrenza quasi spietata. Operatori di pochi scrupoli hanno potuto,
con relativa facilit , immettere nei mercati nazionali beni di dubbia
qualit , contrassegnati da segni distintivi identici o simili a marchi
anteriormente registrati.
D altro canto, il significato proprio del termine contraffare Ł
riconducibile all attivit di chi riproduce qualcosa in modo tale che
possa essere scambiata per l originale.
In questa sede, quindi, si tratter della contraffazione con
riferimento a tutti quei comportamenti posti in essere in violazione di
un diritto di propriet industriale, quale il diritto esclusivo del marchio
d impresa. E il marchio il primo ad essere colpito da questa illecita
pratica contraffattoria, lesiva non solo del diritto di esclusiva sul segno
distintivo (se registrato), ma anche del leale ed ordinato svolgersi della
concorrenza sul mercato (se marchio di fatto).
Il marchio potrebbe essere definito come l emblema simbolo
dell immagine dell azienda, la cui funzione Ł quella di identificarla
verso l esterno, ovvero distinguere i suoi prodotti da quelli di altre
aziende. Al marchio viene affidata una funzione anche comunicativa,
oltre che distintiva, che, consolidandosi nel tempo, permette di
identificarlo con l’azienda o con il prodotto che rappresenta, senza
bisogno di ulteriori spiegazioni o aggiunte di segni esplicativi.
Nell economia moderna, inoltre, il marchio consente all impresa di
trasmettere ai propri consumatori una serie di messaggi aggiuntivi in
termini di qualit , credibilit ed informazione. E ovvio che la
III
contraffazione del marchio, nuocendo al segno atto propriamente a
distinguere l immagine dell impresa nel suo insieme, Ł
particolarmente dannosa per colui che svolge l attivit
imprenditoriale, minando le basi del suo corretto funzionamento.
Pertanto, dall analisi oggetto di questa tesi, emerge che, se da un
lato le imprese hanno compreso quanta valenza attrattiva e suggestiva
incorpori il marchio, dall altro i contraffattori hanno sfruttato tale
valenza, e, mediante l aiuto delle moderne tecnologie a basso costo,
sono riusciti a creare canali produttivi di falsi paralleli che, dal punto
di vista organizzativo, tecnologico e conoscitivo, non differiscono di
molto dall industria legale.
Obiettivo di questo studio Ł, dunque, quello di effettuare una
accurata osservazione del fenomeno della contraffazione del marchio
e degli effetti distorsivi che essa produce (danni economici alle
imprese, danni e pericoli per il cittadino-consumatore finale, nonchØ
perdite per l Erario pubblico), e di giungere, poi, all individuazione
degli strumenti giuridici predisposti dall ordinamento nazionale e
comunitario, atti a combattere, reprimere, ma soprattutto prevenire
l illecito contraffattorio.
Il presente lavoro affronta nella parte iniziale alcune questioni di un
certo rilievo per l inquadramento giuridico della materia, quali la
definizione di marchio come segno distintivo d impresa, la sua
evoluzione storica, l individuazione delle sue principali funzioni e
tipologie, nonchØ i riferimenti normativi che ne regolano la
registrazione nazionale e comunitaria e le fonti da cui viene
disciplinato. Con riferimento alla sua moderna configurazione si Ł
IV
evidenziata la trasformazione da esso subita con l avvento del
mercato unico europeo , che ha condotto il marchio ad essere non
piø solo un mero segno aziendale quanto un brand personificato.
I capitoli II , III e IV costituiscono un corpus unitario, dal
momento che discutono l essenza del fenomeno in questione, i danni
da esso prodotti e gli strumenti giuridici volti a contrastarlo.
In particolare il capitolo II mira a realizzare una valutazione socio-
economica della estensione nazionale ed internazionale di tale illecita
pratica, stimandone il fatturato annuo, il radicamento geografico, i
prodotti che risultano esserne maggiormente colpiti, percorrendo la
vita di un bene falsamente contraddistinto dalla produzione alla sua
messa in vendita. Viene, inoltre, posto in particolare risalto lo stretto
legame che intercorre tra criminalit organizzata e contraffazione.
Nel III capitolo l attenzione Ł rivolta allo studio delle conseguenze
lesive che tale pratica illecita produce sul mercato concorrenziale, dei
danni che essa arreca all impresa in termini di lucro cessante e danno
emergente. Il marchio, difatti, all esito di una operazione
contraffattoria subisce l effetto sfavorevole della diluition, ovvero del
suo annacquamento, giungendo ad un inevitabile deterioramento,
deprezzamento, nonchØ offuscamento della sua immagine. Non vi Ł
dubbio, poi, che trattasi di un illecito plurioffensivo, il quale lede
contestualmente, oltre che i diritti del titolare del segno distintivo, gli
interessi della massa dei consumatori volti ad una libert di scelta
effettiva che si basi su contrassegni veritieri e sul rispetto della salute
e sicurezza, quale fondamentale diritto costituzionalmente sancito.
V
L esame successivamente si sposta sulla difficoltosa quantificazione
del danno da risarcimento, che in ambito processuale presenta
complessit concettuali ed applicative rilevanti, e sulla risposta
offerta, all indeterminatezza dei criteri di liquidazione del danno da
contraffazione, dall art. 125 del Dlgs. 10 febbraio 2005 n.30 (istitutivo
del Codice di Propriet Industriale) il quale, nel rispetto della Direttiva
Enforcement 2004/48/CE, mira ad ottenere una valutazione giudiziale
risarcitoria entro specifici parametri liquidatori.
La parte conclusiva del lavoro delinea gli strumenti offerti
dall ordinamento all imprenditore al fine di attuare una efficace
strategia di repressione e prevenzione. Verranno affrontate
dettagliatamente le possibili strade che si presentano dinnanzi al
titolare del diritto industriale violato. Egli potr , difatti, agire in via
ordinaria, esercitando una azione di contraffazione nazionale e
comunitaria, potr altres agire in via d urgenza con un provvedimento
cautelare volto all ottenimento di una tutela piø rapida ed incisiva,
evitando che i danni economici aumentino e diventino irreparabili
durante l attesa dell esito del giudizio.
Si Ł, infine, concentrata l attenzione sulle ulteriori tecniche di tutela
previste dall ordinamento, quale il sequestro amministrativo ed il
sequestro doganale introdotto dal Regolamento 1383/2003/CE.
Alla luce di quanto esposto, sembra pacifico ritenere che una delle
migliori strategie attuabili nella lotta alla contraffazione del marchio
sia la prevenzione, realizzata all interno dell azienda investendo di
continuo in tecnologia, creativit e qualit .
1
CAPITOLO PRIMO
IL MARCHIO COME SEGNO DISTINTIVO DELL’IMPRESA
I. Il marchio
I.1. LA NOZIONE DEL MARCHIO
Il marchio d impresa Ł il segno distintivo che l imprenditore utilizza
per distinguere i suoi prodotti o servizi sul mercato. Pertanto, uno
svolgimento leale ed ordinato della concorrenza richiede che il
mercato, e piø in particolare i consumatori, possano liberamente
attribuire meriti e demeriti all impresa da cui tali prodotti o servizi
provengono.1
Condizione del proficuo spiegarsi delle regole di mercato Ł un
efficace informazione dei consumatori resa possibile unicamente
dall esistenza dei c.d. segni distintivi dell impresa.
I segni distintivi sono mezzi d identificazione, necessari a
visualizzare mentalmente determinate realt ; essi creano pertanto
l incontro tra segno utilizzato ed entit a cui esso si riferisce,
1
A. VANZETTI V. DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, 5“ edizione, GiuffrŁ, 2005,
p.131.
2
permettendo in tal modo il confronto diretto tra domanda ed offerta di
beni e servizi, tra azienda produttrice e pubblico consumatore.2 Essi
sono simboli, emblemi, disegni, espressioni grafiche o fonetiche,
parole e combinazioni di esse, strumenti, dunque, indispensabili per
comunicare un pensiero o un fatto il cui contenuto Ł espresso per
mezzo di scritturazione ideografica, pittorica o simbolica . 3
Inoltre, sempre piø spesso le imprese, si avvalgono dell utilizzo di
nuovi segni distintivi, ad esempio i colori, gli odori, i suoni, sequenze
d immagini ed infine forme ancor piø singolari ed attraenti, purchØ
capaci di assolvere la loro peculiare funzione distintiva.4 D altronde
l art. 7 del Codice di Propriet industriale chiarisce espressamente che
possono costituire oggetto di registrazione come marchio d impresa
tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in
particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere,
le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della confezione di esso, le
combinazioni e le tonalit cromatiche, purchØ siano atti a distinguere
i prodotti o servizi di un impresa da quelli di altre imprese .5
I segni distintivi, dunque, consentono al pubblico di conoscere,
individuare, localizzare e riconoscere i prodotti, la loro provenienza e
le loro qualit , ed Ł in tale ottica che la contraffazione del marchio
appare gravemente nociva: frapponendosi tra le imprese ed il
2
M. RICOLFI, I segni distintivi, diritto interno e comunitario, Giappichelli editore, Torino, 1999,
p.1.
3
A. CRISTIANI, Falsit in contrassegni, in Noviss. Dig. It., vol.VII, UTET, Torino, 1969, p. 19.
4
S. SANDRI, S. RIZZO, I nuovi marchi, forme, colori, odori, suoni e altro, IPSAO, 2002, p.10.
5
Occorre segnalare il dettato prescritto dall art. 4 Reg. 94/40/CE che recita in maniera molto
conforme all art. 7 del Cod. Prop. Ind.: Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che
possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i
disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali
segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un impresa da quelli di altre imprese.
riprendendo, a sua volta , il disposto dell art. 2 della Direttiva (CEE) n.89/104.
3
consumatore, altera un rapporto di scambio economico, che dovrebbe
essere diversamente caratterizzato dalla trasparenza della compra-
vendita.6
Sono segni distintivi tipici il marchio, l insegna, la ditta. Essi,
pertanto, assolvono il vitale bisogno di colui che svolge attivit
d impresa, di distinguere e di individuare la propria azienda, il proprio
prodotto o servizio, i locali dove egli svolge la sua attivit produttiva
dalla vasta gamma di prodotti e servizi che fuoriescono dal ciclo
produttivo di mercato.7
In questo lavoro ci occuperemo del marchio come segno distintivo
imprenditoriale e della protezione che le imprese e lo Stato gli
riservano contro gli atti di illecita imitazione in violazione della sua
esclusivit .
Il marchio tra i vari segni distintivi tipici Ł sicuramente quello che
riveste maggiore importanza per questa sua connessione con il
prodotto e la sua circolazione sul mercato e per il suo essenziale
significato di essere il legame tra la scelta del consumatore e
l imprenditore produttore 8, pertanto applicato sui prodotti e
confezioni, Ł lo strumento di comunicazione tra imprese e
consumatori e consente al pubblico di distinguere i prodotti o servizi
provenienti da un imprenditore da quelli provenienti da un altro
imprenditore; Ł ci che comunemente costituisce la marca di un
prodotto.
6
R. TRIGONA, I marchi d impresa, Maggioli editore, 1997, p.10.
7
Accanto ad essi si affiancano altri segni distintivi cosiddetti atipici : assolvono la medesima
funzione identificativa, ma non sono oggetto di una disciplina legale espressa.
8
G. LA VILLA , Introduzione al diritto dei marchi d impresa, Giappichelli, Torino, 1996, p.1.
4
A differenza dell insegna e della ditta, che fanno riferimento ad una
determinata impresa e ad un determinato esercizio, il marchio si
riferisce ad una sottoclasse di beni non specificati nella loro
individualit , ma distingue all interno di una fascia di prodotti, di una
classe, avente caratteristiche merceologiche gi di per sØ identificate
da un nome comune, (ad esempio il nome generico pasta ha la
funzione di individuare tutti quei beni dotati delle stesse qualit
merceologiche), un insieme piø ristretto di prodotti. Mediante esso
viene apposto un secondo nome a prodotti che posseggono gi un
nome comune, con la finalit di riconoscere con precisione all interno
di un vasto gruppo di beni uguali (appunto tra innumerevoli tipi di
pasta ) quello che possiede le caratteristiche ulteriori che hanno
indirizzato la scelta del consumatore verso tale prodotto, e che in tal
senso viene contraddistinto dal marchio (ad esempio, De Cecco ). 9
9
V. DI CATALDO, i segni distintivi, GiuffrŁ, Milano, 1993, p.21 e ss.
In tema v. in particolare M. RICOLFI, Diritto industriale: propriet intellettuale e concorrenza,
AA VV (AUTERI, FLORIDA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA) 2“ edizione,
Giappichelli, Torino, 2005, che cos argomenta : Prendiamo il caso delle pipe Dunhill. La
funzione della denominazione generica ( pipa ) Ł quella di individuare la classe di prodotti dotati
di certe caratteristiche merceologiche. La presenza del marchio Dunhill, costituito da un puntino
bianco avorio apposto sullo stelo della pipa, individua all interno della classe designata dal
linguaggio comune un gruppo piø ristretto. In questo senso, il marchio costituisce il criterio della
selezione della sottoclasse ( pipe Dunhill ) all interno della classe ( pipe ) .
5
I.2. LE FONTI
Le fonti che disciplinano i marchi sono presenti nella nostra
legislazione nazionale, nell ordinamento comunitario ed in alcune
convenzioni internazionali.
A livello di legislazione nazionale i marchi d impresa sono regolati
all interno del Codice Civile dagli artt. 2569-2574, ed in particolare
dal Codice della propriet industriale approvato dal D.Lgs. 10
febbraio 2005, n.30, il quale dedica un apposita sezione alla materia
del marchio (la Sez. I del Capo II, artt. da 7 a 30) e la sezione II del
capo III alle misure di prevenzione e di repressione avverso la sua
contraffazione. Il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 Ł stato preceduto
dalla L. 12 dicembre 2002, n.273 con la quale l organo legislativo ha
delegato il Governo del riassetto delle disposizioni in materia di
propriet industriale e dell istituzione di Sezioni Specializzate in
materia di propriet industriale e intellettuale, aventi lo scopo di
rafforzare le strutture giudiziarie in una materia cos speciale e
complessa come la propriet industriale.
Il nuovo Codice rappresenta un testo normativo unitario, contiene
l intera normativa vigente oggi in materia di marchi.10 Interviene per
ridefinire la materia in modo organico ed omogeneo, con lo scopo
precipuo di riordinare ed organizzare in un unico testo principi e
norme a tutela dei diritti di propriet industriale. Infatti,
10
Prima della emanazione del Codice della propriet industriale, la disciplina del marchio era
regolamentata dal R.D. 21 giugno 1942, n. 929 (cd. legge marchi), successivamente modificato da
numerosi provvedimenti legislativi.
6
precedentemente a tale codificazione, il sistema normativo
disciplinante la materia era per lo piø caratterizzato da una diffusa
frammentariet . Risult indispensabile intervenire con una riforma
completa ed unitaria soprattutto a fronte del progressivo sviluppo di
moderne tecnologie, dalle quali nacquero nuove esigenze che
richiedevano un intervento tempestivo ed efficace a tutela dei diritti di
propriet industriale contro atti di contraffazione ed imitazione
fraudolenta dei prodotti e delle merci.
Difatti, il Codice prevede una specifica tutela ( Capo terzo, Titolo I ,
artt. da 117 a 146) diretta ad avversare eventuali violazioni o usi
illeciti dei diritti acquisiti in seguito alla registrazione del marchio od
in seguito ad invenzione, in particolar modo diretta a contrastare il
sempre piø esteso fenomeno della contraffazione dei marchi e della
pirateria.11
La competenza in materia di diritti di propriet industriale Ł
attribuita, dal nuovo Codice di propriet industriale, ai Tribunali
espressamente indicati a tale scopo dal decreto legislativo 27 giugno
2003, n. 168 come stabilisce l art. 120 c.p.i, quarto comma. Pertanto
la competenza giurisdizionale Ł attribuita, ai sensi degli art. 120 e 134
c.p.i., ad apposite Sezioni specializzate (vedi infra Cap. IV, Par. 3) in
materia di propriet industriale e intellettuale istituite presso Tribunali
e Corti d Appello, con l applicazione del nuovo rito processuale
11
M. ORLANDI, Propriet industriale e attivit immateriali, Giappichelli ed., 2008, p. 10.
7
societario previsto dalla riforma del 2003 (D.Lgs 17 gennaio 2003,
n.5).12
Infine con D.Lgs.16 marzo 2006 n.140 sono state introdotte nel
Codice di propriet industriale nuove norme processuali, dando, in tal
modo, attuazione alla Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di
propriet intellettuale (cd. Enforcement).13
Il sistema normativo nazionale originariamente prevedeva
l applicazione del principio di territorialit in tema di marchi
registrati. Infatti, la registrazione di un marchio, nel rispetto della
legislazione nazionale interna e nell adempimento delle norme di
diritto amministrativo internazionale (art. 54 legge di riforma del
diritto internazionale privato 31 maggio 1995, n.218), produceva, di
regola, effetti solo nell ambito geografico del Paese dal quale
l impresa proveniva e nel quale la Pubblica Amministrazione
esercitava la sua autorit . Ovvie erano le carenze di tutela del marchio
che conseguivano alla limitazione territoriale della protezione,
ponendo oltretutto un limite alle indispensabili esigenze del
12
Tuttavia si noti che in tema, la sentenza della Corte Costituzionale 18 aprile 2007, n.170 ha
dichiarato l illegittimit costituzionale dell art. 134, comma 1, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n.30 nella
parte in cui stabilisce l applicazione delle disposizioni dei Capi I e IV del Titolo II e di quelle del
Titolo III del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5 alle controversie afferenti l esercizio di diritti di
propriet industriale. Incostituzionalit derivante dalla violazione dell art.76 Cost, sotto l aspetto
dell eccesso di delega. La pronuncia della Corte Costituzionale ha, pertanto, inibito l applicazione
del rito societario alla disciplina della tutela della propriet industriale.
13
G. SENA, il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario, 4“ edizione, GiuffrŁ,
Milano, 2007, p. 5.
Il legislatore, con 21 articoli all’ insegna della lotta alla contraffazione ed alla pirateria ha inteso
conferire piu’ intensi poteri ai magistrati ed alle parti offese tanto in punto di adozione di misure
cautelari che di esperimento di mezzi istruttori, al fine di disincentivare il fenomeno. In particolare
sono da porre in evidenza le innovazioni in punto di inibitoria (art. 2); di distruzione e rimozione
degli esemplari contraffatti; e di esperimento di mezzi istruttori ed adozione di misure cautelari
nell’ambito delle azioni esercitabili da chi ritenga sussitere la violazione di un diritto di esclusiva
spettantegli. Anche sul punto del risarcimento del danno sono state apportate delle modifiche
all art. 125 c.p.i., come in seguito approfondiremo.
8
commercio internazionale. Infatti le nostre imprese hanno interesse
ad ottenere tutela per i propri marchi non soltanto in Italia ma su tutti i
mercati nei quali possano introdurre i propri beni, esattamente come le
imprese straniere desiderano potersi valere dei marchi impiegati nel
paese di origine per estendere il proprio raggio d azione anche al
nostro paese 14.
Tale contraddizione Ł stata successivamente risolta a livello
internazionale e comunitario attraverso l introduzione di una serie di
strumenti normativi aventi lo scopo di pervenire alla conciliazione del
carattere territoriale della protezione dei marchi con l esigenza di una
tutela estesa ai diversi Paesi in cui il titolare del marchio intenda
operare.
In ambito comunitario la normativa sul marchio Ł stata apportata
inizialmente dagli articoli 85 e 86 del Trattato istitutivo della
Comunit Europea (Trattato di Roma del 1957) e dai relativi
regolamenti di applicazione. Tali articoli non hanno ad oggetto diretto
la disciplina del marchio d impresa, ma esplicano una funzione di
raccordo e limitazione delle discipline nazionali al fine di tutelare
l armoniosa concorrenza comunitaria.
Successivamente la prima direttiva 89/104/CEE Ł intervenuta sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri.15 La
Commissione europea ha ritenuto indispensabile intervenire con tale
14
In questi termini M. RICOLFI in Diritto industriale: propriet intellettuale e concorrenza, AA
VV (AUTERI, FLORIDA, MANGINI, OLIVIERI, RICOLFI, SPADA), op. cit., p. 56.
15
Infatti l art. 100 A del Trattato istitutivo della Comunit Europea riconosce la facolt del
Consiglio delle Comunit , su proposta della Comissione, di adottare misure relative al
ravvicinamento delle disposizioni degli stati membri che hanno per oggetto l istaurazione e il
funzionamento del mercato interno.
9
direttiva per giungere ad una maggiore uniformit del diritto dei
marchi tra gli Stati comunitari, in particolare in tema di acquisto e
conservazione del diritto sul marchio registrato e sull estensione della
sua tutela, mediante il mantenimento delle legislazioni nazionali, ma
provvedendo ad eliminare le differenze esistenti tra le varie discipline
interne.16 Differenze che erano spesso causa di ostacolo alla libera
circolazione dei prodotti ed al regolare svolgimento della concorrenza
nel mercato comune.17
Particolare importanza riveste in ambito comunitario il
Regolamento 40/94/CE istitutivo del marchio comunitario,
immediatamente efficace negli ordinamenti degli Stati membri senza
necessit d intervento da parte del legislatore nazionale ai fini
dell attuazione. Il presupposto dell emanazione di tale Regolamento
risiede nella volont del legislatore comunitario di introdurre un
istituto giuridico unico che spronasse le imprese ad operare su scala
europea anzichØ nazionale. Tuttavia solo con l entrata in funzione nel
1996, dell Ufficio dei marchi comunitari cosiddetto Ufficio per
l armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(UAMI), con sede ad Alicante, hanno trovato concreta applicazione le
disposizioni del Regolamento 40/94/CE.18
Le disposizioni comunitarie contenute nel Regolamento del 1994
prevedono l allontanamento dal principio di territorialit . Infatti,
sancisce il 2 comma dell art.1 che il marchio comunitario produce
16
In argomento v. A. Vanzetti , Commentario alla direttiva, in Nuove leggi civ. comm., 1989,
p.1429 ss.
17
Giuseppe Sena, il diritto dei marchi, marchio nazionale e marchio comunitario, 4“ edizione,
2007, GiuffrŁ, Milano, p. 1.
18
Cfr. M. RICOLFI , I segni distintivi:diritti interno e comunitario, Giappichelli ed., Torino, 1999,
p.15.
10
gli stessi effetti in tutta la Comunit : esso pu essere registrato,
trasferito, formare oggetto di una rinuncia, di una decisione di
decadenza dei diritti del titolare o di nullit e il suo uso pu essere
vietato solo per la totalit della Comunit . Apprestando in tal modo
una maggiore protezione del marchio oltre i confini territoriali.19
Infine Ł necessario segnalare il recente intervento dell autorit
doganale in materia di marchi ed in particolar modo di marchi
contraffatti, disciplinato dal Regolamento 1383/2003/CE (vedi infra
Cap. IV, Par.6). Detto Regolamento Ł di fondamentale importanza
nella lotta alla contraffazione, in quanto attribuisce alle autorit
doganali (nel nostro Paese alla Agenzia delle Dogane) il potere di
bloccare in dogana, beni provenienti da Paesi terzi, di cui si sospetta la
violazione di un diritto di propriet industriale.
Per quanto concerne le fonti normative internazionali bisogna far
riferimento ad una corposa normativa che si Ł andata formando
sempre piø nell ultimo secolo.
La prima Convenzione in tema di propriet industriale fu la
Convenzione di Unione di Parigi del 20 marzo 1883.20 Essa Ł legge
dello Stato e fonte sovraordinata al diritto comunitario derivato come
riconosciuto dal XII considerando della direttiva 89/104.21
19
A tale Regolamento segue il Regolamento 286/95/CE recante modalit per la sua esecuzione.
20
Con riferimento a tale argomento vedasi L.C. UBERTAZZI, I lavori preparatori della riforma
italiana dei marchi, in Foro italiano , V, 1992, P. 15 e ss.
21
Cos recita il XII considerando della Direttiva 89/104: considerando che tutti gli Stati membri
della Comunit sono parti contraenti della convenzione di Parigi per la protezione della propriet
industriale; che Ł necessario che le disposizioni della presente direttiva siano in perfetta armonia
con quelle della convenzione di Parigi .