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danno.3
Si tratterebbe poi, di una formula infelice sia perché polarizza
l’attenzione sull’evento “danno” – laddove sul piano ricostruttivo
sarebbe senz’altro più opportuno occuparsi della “risarcibilità”,
intesa come condizione astratta ed eventuale, piuttosto che del
“risarcimento”, inteso come conseguenza di un fatto storico
concreto – sia perché l’aggettivo qualificativo “biologico” è
inappropriato, in quanto sarebbe stato più corretto adoperare termini
come “biotico” o, più in generale, “danno alla salute”.4
Le espressioni “danno biologico” e “danno alla salute”, in
verità, benché spesso usate come sinonimi, differiscono.
Parte della dottrina focalizza la distinzione tra danno biologico
e danno alla salute nella circostanza che il primo concetto dovrebbe
essere riferito alla sola lesione somatica o psichica, mentre il
secondo sarebbe più ampio e inclusivo di tutte le conseguenze
dell’evento dannoso pregiudizievoli per le “attività realizzatrici
della persona umana”.
Si tratta di una tesi difficilmente accettabile in quanto si fonda
su un concetto lato di salute, quale comprensivo non soltanto
dell’interesse alla conservazione della funzionalità organica, ma di
3RAVAZZONI A., La riparazione del danno non patrimoniale, Milano, 1962; MESSINETTI D.,
Danno giuridico, in Enc. dir., Agg. I, Milano, 1997; ZIVIZ P., La tutela risarcitoria della
persona. Danno morale e danno esistenziale, in CENDON P. (a cura di), Il diritto privato oggi,
Milano, 1999.
4D’ARRIGO C., Danno biologico e danno non patrimoniale, in TOMMASINI R., Soggetti e
danni risarcibili, Torino, Giappichelli, 2001.
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una dimensione sociale della corporeità, che finisce per trasporre in
un’ottica “pansalutistica” la protezione di valori della persona
assolutamente eterogenei, la cui soddisfazione talvolta è per nulla
compatibile con la salvaguardia della salute in senso stretto.5
In verità, la ratio della suddetta distinzione è da ricercarsi nella
diversa origine delle rispettive espressioni.6 Mentre, infatti,
l’espressione “danno biologico” nasce nel campo medico legale per
indicare la lesione oggettiva della sanità mentale o corporea
(psicofisica) subita da un soggetto, diversamente l’espressione
“danno alla salute” nasce nel campo strettamente giuridico.
Per il giurista, infatti, la “salute” non è solo uno status della
persona, ma è una situazione giuridica soggettiva attiva,
costituzionalmente garantita all’art. 32 della Costituzione.7
La nozione di “lesione della salute”, pertanto, non è
oggettivamente percepibile nella natura, ma richiede necessità di un
giudizio, ossia la comparazione di una fattispecie concreta con una
previsione astratta.8
La distinzione tra danno biologico e danno alla salute, in altri
termini, è la medesima differenza che corre tra una descrizione ed
una valutazione, ovvero tra un fatto ed un giudizio. Essa, chiara in
5
Ibidem.
6CASTRONOVO C., Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano,
1998.
7Al riguardo, per una più esaustiva panoramica del tema della tutela del diritto alla salute
costituzionalmente garantito, si rinvia al Cap. I, par. 2.
8ALPA G., Il danno biologico, Padova, Cedam, 2001; ROSSETTI M., Il danno da lesione
della salute, Padova, Cedam, 2001.
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teoria, si è andata sempre più perdendo nella prassi, ove si parla di
“danno biologico” anche per descrivere le conseguenze
pregiudizievoli che una menomazione ha prodotto sulla salute
dell’individuo.9
Per evitare dubbi, nel proseguo di quest’opera le due espressioni
saranno usate – secondo la prassi corrente – in modo fungibile,
come sinonimi, fermo restando che a livello concettuale per “danno
biologico” si designa una realtà descrittiva, e con “danno alla
salute” le conseguenze di essa, cioè l’oggetto di un giudizio
valutativo.
Effettuate queste preliminari considerazioni terminologiche,
pare opportuno iniziare ad addentrarci nel tema di cui ci si occupa,
ossia quello di individuare una definizione del danno biologico.
La definizione di danno biologico lo identifica con la lesione,
temporanea o definitiva, all’integrità psicofisica della persona,
suscettibile di accertamento medico-legale, quale menomazione
della persona in sé e per sé considerata, riconducibile a tutte le
funzioni naturali afferenti al soggetto danneggiato ed aventi
rilevanza non solo economica, ma anche biologica e
relazionale.10
9CASTRONOVO C., Danno biologico. Un itinerario di diritto giurisprudenziale, Milano,
1998.
10Danno alla salute e danno patrimoniale attengono a due distinte sfere di riferimento: la
prima consiste nella incidenza negativa che il fatto lesivo determina rispetto al livello
precedente del suo verificarsi; la seconda consiste nel pregiudizio che il fatto lesivo determina
sulla capacità di produrre reddito della persona danneggiata. L’incidenza della menomazione
della integrità psicofisica sulla capacità di produrre reddito costituisce una voce diversa rispetto
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La lesione è quindi considerata in sé e per sé come il fatto lesivo
del bene salute, che trova il suo riconoscimento al vertice della
gerarchia delle fonti. Trattasi di diritto assoluto e come tale
primario, irrinunciabile e indispensabile.11
Esso è un danno a-reddituale – ossia alla salute della persona in
sé e per sé considerata, in quanto ricadente sul valore uomo in tutta
la sua concreta dimensione – e, pertanto, sussiste a prescindere da
ogni e qualsivoglia conseguenza patrimoniale che la lesione della
salute possa avere prodotto, e va conseguentemente valutato in
modo del tutto indipendente da eventuali contrazioni del reddito del
danneggiato. Tale carattere, che lo connota e lo distingue da ogni
altro danno di natura patrimoniale, costituisce punto fermo nella
giurisprudenza di legittimità oltreché in quella di merito.12
a quella relativa alla lesione di natura patrimoniale. La lesione dell’integrità biopsichica della
persona cagiona sempre e necessariamente un danno biologico immanente alla lesione stessa,
mentre può cagionare solo eventualmente un danno patrimoniale da invalidità che deve essere
specificamente provato (Cfr. Cass. 12 luglio 2000, n. 9228).
11Cass. Civ., sez. lav., 10 marzo 1990, n. 1954, in Crit. Pen., 1955.
12Quanto alla giurisprudenza di legittimità, si veda: Cass. Civ. 9 dicembre 1994, n. 10539,
secondo cui “per danno biologico deve intendersi la menomazione della integrità psico-fisica
in sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che
non si esaurisce nella sola attitudine a produrre ricchezza, ma si ricollega alla somma delle
funzioni naturali afferenti al soggetto nell’ambiente in cui la vita si esplica, e si estende quindi
a tutti gli effetti negativi incidenti sul bene primario della salute, quale diritto inviolabile alla
pienezza della vita ed all’esplicazione della propria personalità morale, intellettuale,
culturale”; Cass. Civ. 23 gennaio 1996, n. 477, secondo cui “il danno biologico [va] inteso
come menomazione dell’integrità psicofisica della persona in sé considerata,
indipendentemente dalle ripercussioni che essa può comportare sulla capacità di lavoro e di
guadagno del soggetto”; Cass. Civ. 24 giugno 1997, n. 5635, secondo cui “il danno biologico
è indipendente dal ruolo che i requisiti ed attributi biologici della persona sono in grado di
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Perché possa parlarsi di danno biologico in senso proprio sono
dunque necessari: (a) un fatto illecito, dal quale sia derivata (b) una
malattia del corpo e/o della mente della vittima, la quale abbia
causato (c) una trasformazione peggiorativa delle funzioni vitali,
dell’estetica, del modo di essere della vittima.
Si tratta di una nozione complessa (o pluridimensionale) di
danno biologico elaborata dal diritto vivente, che include la
componente della menomazione fisica e psichica – componente a
prova scientifica, che esige una valutazione medico-legale
conforme ai principi della eziologia della scienza medica e
biologica – ed una componente che attiene alla sfera della persona,
e che è stata scomposta in “sottovoci storiche” quali il danno alla
svolgere sulle capacità di reddito, essendo invece collegato alla sfera di incidenza non
patrimoniale di essi”; Cass. Civ. 23 febbraio 1999, n. 2037, per la quale risulta incontestato
che “il danno biologico vada risarcito quale danno rilevante in sé, distinto rispetto ai danni
morali sia rispetto alle conseguenze negative di carattere patrimoniale che da esso possono
scaturire”.
Quanto alla giurisprudenza di merito, che adotta formule del tutto analoghe, si veda: Trib.
Pisa, 18 gennaio 1985, secondo cui il danno biologico consiste nella “alterazione dell’integrità
ed efficienza fisiopsichica del soggetto che gli impedisca di godere la vita nella stessa misura
in cui era possibile prima dell’insorgenza del fatto lesivo, indipendentemente da qualsiasi
riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno”; Trib. Piacenza, 22 maggio 1993, secondo
cui il “danno biologico, e cioè la menomazione psicofisica della persona, in sé e per sé
considerata, [è] risarcibile sempre e comunque a tutti i soggetti indipendentemente dal fatto
che la lesione abbia ripercussioni sulla capacità di produrre reddito”; Trib. Roma 23 marzo
1996, secondo cui il danno biologico “ è la menomazione psicofisica della persona, implicante
la compromissione delle attività in cui si esplica la personalità del soggetto, oltre ed al di là
degli eventuali danni patrimoniali (…) [in quanto] nell’attuale contesto sociale e giuridico,
(…) il valore di una persona come essere umano non è in alcun modo correlato alla
consistenza patrimoniale da lui vantata”.
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vita di relazione, la perdita delle qualità della vita personali in
relazione al concreto vivere della persona attiva, la perdita delle
qualità relazionali, sociali e lavorative.13
Per giungere a tale definizione, lunga e faticosa è stata la strada
percorsa dal danno biologico, e, per la verità, sembra ancora lontana
una soluzione univoca e pacifica che dia risposta alle varie esigenze
di tutela e tenga conto delle sue varie sfaccettature applicative.
Un primo punto di arrivo è stata la definizione unitaria del
danno biologico per fatto illecito da circolazione operata dall’art. 5,
comma 3, della novella 5 marzo 2001 n°57,14 secondo cui: “(…)
per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica
della persona, suscettibile di accertamento medico-legale. Il danno
biologico è risarcibile indipendentemente dalla sua incidenza sulla
capacità di produzione di reddito del danneggiato”.
Oggi un’analitica definizione è data dagli articoli 138, comma 2,
lettera a), e 139, comma 2, del codice delle assicurazioni (Decreto
13Cass. Civ., 18 novembre 2005, n. 24451, che si pronuncia sul danno biologico, come
definito dal codice delle assicurazioni private (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209).
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In maniera analoga aveva previsto l’art. 13, comma 1, Decreto Legislativo 23 febbraio
2000, n. 38 (“Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della Legge 17 maggio 1999, n.
144”) il quale stabilisce: “in attesa della definizione di carattere generale di danno biologico e
dei criteri per la determinazione del relativo risarcimento, il presente articolo definisce, in via
sperimentale, ai fini della tutela dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali il danno biologico come la lesione all’integrità psicofisica,
suscettibile di accertamento medico-legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del
danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del
reddito del danneggiato”.